Tribunale Civile Di Napoli Sez. VI, Ord. 11 Giugno 2018

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
MERITO
conto corrente intestato al condominio, il potere dovere di
controllare che le operazioni di prelievo e di pagamento
avessero come benef‌iciari i fornitori del condominio. In-
fatti, come giustamente ha osservato la difesa dell’istituto,
quest’ultimo sarebbe venuto meno ai suoi obblighi con-
trattuali, derivanti dal contratto di conto corrente ban-
cario, se, in presenza di un saldo attivo, avesse rif‌iutato
al F. un prelievo, ovvero l’addebito di un assegno bancario
tratto sul conto ovvero l’emissione di un assegno circolare
ovvero, ancora, l’esecuzione di un bonif‌ico e così via. In-
fatti, in tema di conto corrente bancario, nei rapporti fra
correntista e banca trattaria (e sappiamo che il solo am-
ministratore condominiale era autorizzato ad operare sul
conto in questione) vige l’art. 1852 c.c., il quale dispone al
primo comma: “Qualora il deposito, l’apertura di credito o
altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente,
il correntista può disporre in qualsiasi momento delle som-
me risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine
di preavviso eventualmente pattuito”. Pertanto si ripete: in
presenza di un saldo attivo del conto la banca non avrebbe
potuto rif‌iutare una operazione di prelievo senza violare
un suo obbligo contrattuale. In altri termini, de lege data
non è conf‌igurabile a carico della banca un obbligo di con-
trollo della sana e prudente gestione del conto.
Del resto la banca inviava all’amministratore, ai sen-
si dell’art. 119 TUB, gli estratti conto relativi al rapporto
bancario in questione e l’amministratore era senz’altro
tenuto alla esibizione di detti estratti conto ai condomini.
Quest’ultimi, pertanto, se avessero esercitato detto loro
diritto all’esibizione degli estratti conto da parte dell’am-
ministratore, bene avrebbero potuto osservare gli strani
movimenti del conto corrente medesimo.
Dette valutazioni e detto convincimento in diritto della
Corte, ad avviso del Collegio, è la ragione più evidente e
più “a monte” per cui la domanda risarcitoria del condo-
minio era ed è senz’altro da respingere ed è assorbente di
ogni altro prof‌ilo emergente dagli atti processuali.
Con ciò l’impugnazione va respinta e la sentenza ap-
pellata va confermata con la diversa motivazione sopra
esposta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soc-
combenza del condominio. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. VI, ORD. 11 GIUGNO 2018
EST. IMPRESA – RIC. CONDOMINIO X (AVV.TI CUSANO E DEL GIUDICE) C. S. (N.C.)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Amministratore subentrato nell’incarico
y Documentazione inerente la gestione condomi-
niale y Consegna dal precedente amministratore y
Rif‌iuto o omissione y Esercizio della relativa azione
y Preventiva autorizzazione o successiva ratif‌ica as-
sembleare y Necessità y Esclusione.
. Il nuovo amministratore di un condominio è legit-
timato ad agire nei confronti del precedente per la
consegna dei documenti occorrenti all’esercizio della
gestione condominiale senza necessità di esser autoriz-
zato con delibera assembleare, perché la legittimazio-
ne attiva processuale conferita dall’art. 1130 c.c. per lo
svolgimento delle attribuzioni ivi previste comprende
quella prioritaria ed indispensabile per l’espletamento
dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della do-
cumentazione relativa alla gestione precedente. (c.c.,
art. 1129; c.c., art. 1130) (1)
(1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 3 dicembre 1999, n.
13504, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio di via (omissis) in (omissis) ha premesso:
che il 20 giugno 2017 aveva nominato quale proprio am-
ministratore il sig. J.L. in sostituzione del dott. A.S.,
che con nota del 5 settembre 2017 il nuovo amministra-
tore aveva chiesto al precedente la consegna di tutta la
documentazione afferente al condominio,
che il S. con comunicazione telefonica aveva indicato il
suo studio per la consegna dei documenti,
che in seguito aveva f‌issato come luogo della consegna
lo studio dell’amministratore,
che ancora con comunicazione telefonica aveva av-
vertito che l’incontro del 5 ottobre 2017, indicato per la
consegna dei documenti, non poteva tenersi e che avrebbe
f‌issato altro appuntamento,
che non era seguita nessuna comunicazione,
che era mancata la consegna dei documenti del condo-
minio e che ciò ostacolava l’amministrazione;
ha quindi chiesto di ordinare ad A.S. di consegnare tut-
ta la documentazione condominiale.
A.S. non si è costituito.
Rilevato in via preliminare che l’oggetto del giudizio
rientra tra quelli per i quali l’amministratore non neces-
sita né della preventiva autorizzazione dell’assemblea né
della successiva ratif‌ica giacché viene in rilievo la f‌inalità
di conseguire la disponibilità di quanto è necessario allo
svolgimento della propria attività per conto del condomi-
nio (cfr. Cass. sez. II, sentenza n. 13504 del 3 dicembre
1999: il nuovo amministratore di un condominio è legit-
timato ad agire nei confronti del precedente per la resti-
tuzione dei documenti occorrenti all’esercizio della ge-
stione condominiale senza necessità di esser autorizzato
con delibera assembleare perché la legittimazione attiva
processuale, conferita dall’art. 1130 c.c. per lo svolgimen-
to delle attribuzioni ivi previste esecuzione delle delibere
dell’assemblea, cura dell’osservanza del regolamento di
condominio, amministrazione delle cose, degli impianti,
dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi,
disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - com-
prende quella prioritaria ed indispensabile per l’esple-
tamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero
della documentazione relativa alla gestione precedente);
tenuto conto che le circostanze poste a fondamento
dell’istanza del condominio appaiono confermate dal ver-
bale dell’assemblea del 20 giugno 2017;

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