Tribunale Civile Di Napoli Sez. II, 1 Febbraio 2017, N. 1291

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
MERITO
nullità di protezione e quindi relativa che può essere fatta
valere unicamente dall’acquirente, siccome appunto nel
caso in esame il costruttore deve dunque munirsi di una f‌i-
deiussione (rilasciata da una banca, o da un’assicurazione
oppure da altro intermediario f‌inanziario a ciò abilitato)
che garantisca l’adempimento del suo eventuale obbligo
di restituire dette somme qualora venga a trovarsi in una
situazione di crisi e, non potendo portare a termine la co-
struzione del palazzo, il contratto si sciolga e sia costretto a
ridare al compratore le somme percepite a titolo di acconto
o caparra (cfr. anche Corte di appello di Lecce sentenza n.
222 del 2015 secondo cui tale nullità non è sanabile nean-
che se detta f‌ideiussione venga consegnata all’acquirente
in un momento successivo alla stipula del contratto pre-
liminare”). Osservandosi in relazione a l’assunto difensi-
vo di parte convenuta, secondo cui gli attori si sarebbero
rif‌iutati di ricevere una polizza f‌idejussoria assicurativa,
pretendendone una bancaria, che lo stesso è rimasto privo
di ogni riscontro probatorio non potendosi comunque non
rilevare che in ogni caso anche se detta offerta è stata fatta
erano comunque già scadute le altre f‌ideiussioni che non
coprivano come non avevano mai coperto prima gli impor-
ti pagati e da pagarsi. Per quanto sopra deve quindi rite-
nersi la nullità del preliminare in esame con conseguente
obbligo per la convenuta di rifondere agli attori le somme
percepite pari complessivamente ad € 131.453,00, (quindi
€ 65.726,50 per ciascuno di essi). Alla luce della soluzione
adottata, attesa la nullità f‌in dall’origine del preliminare
in questione deve ritenersi l’infondatezza della riconven-
zionale proposta da parte convenuta, dovendosi ritenere
logicamente l’insussistenza di ogni inadempimento degli
attori per la mancata stipula del def‌initivo. In accoglimen-
to della domanda proposta la convenuta deve quindi essere
condannata al pagamento della somma di € 65.731,50 in
favore della X e del medesimo importo in favore del (omis-
sis) dovendosi invece rigettare ogni ulteriore domanda ri-
sarcitoria proposta. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. II, 1 FEBBRAIO 2017, N. 1291
EST. RAGOZINI – RIC. P.D. C. A.A.
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Casa co-
niugale y Assegnazione al coniuge non proprietario
y Gratuità dell’assegnazione y Estensione y Spese
correlate all’uso y Attribuzione y Individuazione.
. In tema di separazione personale, qualora il giudice
attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà
dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce
solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale non
deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spe-
se correlate a detto uso (ivi comprese quelle per oneri
condominiali che riguardano la manutenzione delle
cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione fa-
miliare), onde simili spese – in mancanza di un prov-
vedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge
proprietario – vanno legittimamente poste a carico del
coniuge assegnatario. (c.c., art. 155) (1)
(1) Utile il rinvio alla citata Cass. civ. 19 settembre 2005, n. 18476, in
questa Rivista 2006, 32.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18 giugno 2009 n. 69,
entrata in vigore in data 4 luglio 2009, si procederà ad una
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, in attuazione alla novella dell’art. 132 n. 4 c.p.c.
Con atto di citazione del 19 luglio 2013, P.D. conveniva
in giudizio A.A. aff‌inché, accertato il credito da lui vantato
verso la controparte, fosse condannata al pagamento della
somma complessiva di Euro 58.250,27.
In via preliminare, rappresentava di essere unito in
matrimonio con la convenuta sin dal giugno del 1995, in
regime patrimoniale di separazione dei beni. Già prima
del ‘95 invero, e per tutta la durata del rapporto coniuga-
le, l’attore deduceva di aver sostenuto una serie di ingenti
spese in via per lo più unilaterale, senza che la consorte
avesse corrisposto la quota da lei dovuta.
Nel dettaglio, il P., precisava che un anno prima del ma-
trimonio avevano congiuntamente acquistato un immobile
sito in Napoli, contraendo a tal proposito un mutuo con la
Banca di Roma. Solo le prime rate erano versate da en-
trambi i coniugi, mentre per il periodo 2003/2004 l’uomo
asseriva di non aver più goduto del supporto economico
della moglie. La donna, inoltre, secondo quanto prospet-
tato dall’attore, non provvedeva neppure a restituire il
denaro concesso dal marito nel corso del 2009 a titolo di
prestito personale, per un importo pari ad Euro 6.500,00.
L’attore deduceva l’inadempimento della consorte anche
per quanto accaduto relativamente all’acquisto di un secon-
do immobile, sito in Baia di Carpino; analogamente a quanto
sopra descritto, la moglie non avrebbe fatto fronte a gran
parte della propria quota di ratei del nuovo mutuo contratto.
A ciò si aggiungeva inoltre che, sempre secondo la
tesi attorea, neppure le spese relative alla ristrutturazio-
ne dell’immobile erano state equamente ripartite tra gli
sposi, bensì in maggior parte accollate al P., nonostante la
comproprietà del bene.
Da ultimo, inf‌ine, l’attore asseriva altresì di aver so-
stenuto le spese per le utenze relative alla casa familiare,
sebbene fosse stata assegnata alla moglie con ordinanza
del 26 febbraio 2013 nel corso del giudizio di separazione.
Il 23 dicembre 2013, depositando comparsa difensiva
ex art. 166 c.p.c., si costituiva A.A. formulando le proprie
osservazioni ed eccezioni.
In ordine al mutuo per l’immobile sito in Napoli, la con-
venuta evidenziava che tali somme erano state per lo più
preordinate a coprire le spese di ristrutturazione dell’im-
mobile, mentre si era fatto fronte all’acquisto con l’aiuto
anche della propria famiglia di origine.
Si asseriva, in ogni caso, che gran parte dei ratei era-
no stati effettivamente corrisposti anche dalla stessa A.;
la pretestuosità della richiesta del marito, in tal senso,

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