Tribunale Civile Di Napoli Sez. VI, Ord. 1 Febbraio 2017

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Merito
I
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. VI, ORD. 1 FEBBRAIO 2017
EST. IMPRESA – RIC. X C. Y
Contributi e spese condominiali y Dati dei con-
domini morosi y Obbligo di comunicazione al credi-
tore y Legittimazione passiva dell’amministratore y
Fondamento.
. In tema di condominio negli edif‌ici, la domanda volta
a conseguire l’ordine di comunicare al creditore non
soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi del-
l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei
confronti dell’amministratore, e non del condominio,
trattandosi di obbligo posto dalla legge a carico del pri-
mo. (att. c.c., art. 63)
II
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. VI, ORD. 5 SETTEMBRE 2016
EST. IMPRESA – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Contributi e spese condominiali y Dati dei con-
domini morosi y Obbligo di comunicazione al cre-
ditore y Legittimazione passiva del condominio y
Esclusione.
. In tema di condominio negli edif‌ici, la domanda volta
a conseguire l’ordine di comunicare al creditore non
soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi del-
l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei
confronti dell’amministratore, mentre non sussiste al
riguardo la legittimazione passiva del condominio. (att.
c.c., art. 63)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Avv. X ha citato in giudizio l’Avv. Y quale amministra-
tore del condominio sito in (omissis) per ottenere l’ordine
a suo carico di consegnare le tabelle millesimali del con-
dominio e l’elenco dei condomini morosi con riferimento
al credito vantato nei confronti del condominio.
A sostegno della richiesta ha premesso di essere credi-
tore del condominio, per l’importo di euro 2.183,13, in virtù
della sentenza n. (omissis) del giudice di pace, che la sen-
tenza era stata notif‌ica insieme al precetto il 5 marzo 2014,
che un secondo precetto era stato notif‌icato il 3 novem-
bre 2014, che con pec del 30 marzo 2016 aveva richiesto il
pagamento del debito al resistente quale nuovo ammini-
stratore del condominio, che con sentenza n. (omissis) del
20 aprile 2016 il tribunale di Napoli gli aveva riconosciuto
ulteriori competenze, che con pec del 3 maggio 2016 aveva
trasmesso la nuova pronuncia al condominio sollecitando
il pagamento degli importi riconosciuti e di quelli derivan-
ti dalla precedente sentenza, che pec del 6 maggio 2016
aveva chiesto all’amministratore di comunicargli entro 10
giorni i nominativi dei condomini morosi, che il resistente
non si era attenuto alle previsioni dell’art. 63 disp. att. c.c.
L’Avv. Y si è opposto alla richiesta evidenziando che il
condominio aveva attraversato una grave crisi contabile
dovuta alla morosità di numerosi condomini, tra questi
anche quello difeso dal ricorrente, alla mancata presen-
tazione dei rendiconti dal 2008, all’esistenza di diversi
giudizi con condomini, tra questi anche quello con il rap-
presentato dal ricorrente, e fornitori, che solo il 16 feb-
braio 2016 erano stati approvati i rendiconti per gli anni
2008-2014 ed era stato nominato amministratore, che il 29
febbraio 2016 aveva ricevuto una prima parte dei docu-
menti del condominio e tra questi la sentenza del giudice
di pace che aveva riconosciuto il primo credito del ricor-
rente, che con nota del 29 marzo 2016 aveva manifestato
al ricorrente la disponibilità a sistemare le pendenze ed
aveva richiesto un aggiornamento sul giudizio di appello,
che il ricorrente aveva inviato i chiarimenti il 30 marzo
2016 ed aveva precisato che la causa di appello era ancora
riservata a sentenza, che il 3 maggio 2016 il ricorrente gli
aveva trasmesso la sentenza di appello, che questa aveva
previsto un maggiore importo per il danno riportato dal
condomino assistito dal ricorrente, che con la stessa nota
del 3 maggio 2016 il ricorrente aveva assegnato un termine
di 10 giorni per provvedere al pagamento, che il 6 maggio
2016 era seguita una nuova comunicazione con la quale
era stato chiesto l’elenco dei condomini morosi, che il 7
maggio 2016 aveva precisato al ricorrente che le quote
non erano state ancora chieste ai condomini in quanto oc-
correva elaborare un nuovo piano di riparto che tenesse
conto delle statuizioni della sentenza di appello, che il 9
maggio 2016 aveva chiesto al ricorrente conferma dell’im-
porto dovuto ed una copia della c.t.u. così da individuare i
condomini obbligati al pagamento, che, ottenuta la c.t.u.,
aveva elaborato il piano di riparto ed il 16 maggio 2016
aveva richiesto il pagamento ai condomini, che riscosse
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017

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