Tribunale Civile Di Monza Sez. II, 7 Settembre 2016, N. 2395

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
tate, perché estinte per intervenuto rilascio di concessio-
ne edilizia in sanatoria.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procura-
tore Generale, deducendo che la sopravvenuta concessio-
ne in sanatoria non produce effetti estintivi delle contrav-
venzioni relative alla normativa antisismica contestate ai
capi B e C della rubrica.
All’odierna udienza il Procuratore Generale ha chiesto
la condanna dei due imputati alla pena di Euro 400 di am-
menda, mentre la difesa ha chiesto che i predetti vengano
assolti dalle violazioni antisismiche loro contestate poi-
ché per la realizzazione dei soppalchi in oggetto non era
necessaria alcuna preventiva comunicazione e autorizza-
zione. In subordine la difesa ha chiesto la conferma della
sentenza impugnata.
Dopo la camera di consiglio è stata data lettura del di-
spositivo.
L’appello della Procura Generale è ammissibile e fon-
dato poiché deve convenirsi con la pubblica accusa che la
concessione in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, a dif-
ferenza del c.d. condono edilizio, ha eff‌icacia estintiva del
reato edilizio previsto dall’art. 44 D.P.R. 380/2001 ma non
delle altre contravvenzioni previste dal T.U. in materia an-
tisismica, poste a tutela della sicurezza delle costruzioni.
A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa le opere
realizzate dai due imputati e cioè la costruzione di due
soppalchi calpestabili ma non abitabili in travi di legno
comportava certamente la necessità di una preventiva co-
municazione al Genio Civile, poiché si tratta di interventi
che incidono sul carico strutturale del fabbricato preesi-
stente.
La circostanza che ex -post l’uff‌icio del Genio Civile ab-
bia espresso parere favorevole di sussistenza delle dette
opere non esclude la responsabilità penale dei due impu-
tati per le violazioni formali loro contestate.
Ed invero occorre evidenziare che nella dichiarazione
di inizio attività del 28 gennaio 2011 trasmessa al Comune
non si faceva alcun riferimento alla realizzazione di detti
nuovi soppalchi calpestabili.
Anche il teste L.A. che ha redatto il verbale di sopral-
luogo ha precisato che per la creazione dei soppalchi era
necessaria l’autorizzazione del Comune e il nulla osta del
Genio civile che i due imputati non avevano.
Si impone pertanto l’affermazione di responsabilità nei
confronti dei predetti.
E tuttavia ritiene la Corte di potere applicare nel caso
di specie la causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p.
La Corte di cassazione ha precisato che “Ai f‌ini della
applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di
violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza
dell’intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e
caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei pa-
rametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri ele-
menti quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile,
l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto
con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria,
il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di
più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abu-
siva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo
abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto
o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’ammini-
strazione competente, le modalità di esecuzione dell’in-
tervento” (v. Cass. sez. III, n. 47039 del 8 ottobre 2015).
Alla stregua delle emergenze processuali, le violazio-
ni formali addebitate ai due imputati ai capi B e C in re-
lazione alla obiettiva entità delle opere realizzate - due
soppalchi di legno di contenute dimensioni all’interno
di un appartamento preesistente in sostituzione dei vec-
chi incannucciati - che sono state ritenute idonee a non
pregiudicare la staticità dell’immobile, come attestato dal
Genio Civile, e alla successiva attività di regolarizzazione
delle stesse da parte degli imputati che hanno ottenuto la
concessione in sanatoria, induce la Corte a ritenere sus-
sistente nel caso di specie la causa di non punibilità pre-
vista dall’articolo 131 bis c.p. per particolare tenuità del
fatto, poiché l’offensività della condotta al bene tutelato
dalla norma e cioè alla sicurezza delle costruzioni risulta
di inf‌imo rilievo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MONZA
SEZ. II, 7 SETTEMBRE 2016, N. 2395
EST. CANIATO – RIC. X C. Y
Regolamento di condominio y Ripetute violazio-
ni commesse dal conduttore y Richiesta di anticipa-
ta cessazione della locazione y Legittimità.
. Ripetute violazioni commesse dal conduttore al rego-
lamento di condominio, accettato con la sottoscrizione
del contratto di locazione, legittimano la richiesta di
anticipata cessazione del rapporto locativo. (c.c., art.
1138; c.c., art. 1571) (1)
(1) Nel senso che un condomino che abbia locato la sua unità abi-
tativa risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute
violazioni al regolamento condominiale compiute dal suo conduttore
qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze,
le misure idonee - alla stregua del criterio generale di diligenza posto
dall’art. 1176 c.c. - a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative
che possono arrivare f‌ino alla richiesta di anticipata cessazione del
rapporto di locazione si veda, da ultimo, Cass. civ. 16 maggio 2006, n.
11383, in questa Rivista 2006, 694.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È concluso contratto di locazione fra il ricorrente ed il
resistente, registrato in data 10 novembre 2015 avente per
oggetto l’unità immobiliare ad uso abitativo sita in Monza,
via (omissis) appartamento quarto piano (omissis) con
durata dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2019 (doc. 1).
Il sig. X ha chiesto al Tribunale di dichiarare la riso-
luzione anticipata del contratto di locazione a causa del
ripetuto mancato rispetto del regolamento condominiale.
Ha affermato il ricorrente la conduzione dell’apparta-
mento in modo da disturbare la quiete ed il riposo degli
altri condomini.

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