Tribunale Civile di Modena sez. II, 6 marzo 2015
Pagine | 673-674 |
673
giur
Arch. loc. e cond. 6/2015
MERITO
andrà rimborsato ad opera della conduttrice Mirella Corti
in complessivi Euro 2.000,00 liquidati in moneta attuale.
In accoglimento dell’ulteriore domanda azionata dai
locatori odierni attori Luigia Rosa Cozzi, Domenica Cozzi,
Domenico Antonio Cozzi e Davide Felice Cozzi avverso la
convenuta Isabella Alessandrini, quest’ultima deve essere
tenuta a corrispondere ai locatori tutti gli importi sopra ri-
conosciuti in via solidale con la conduttrice Mirella Corti:
come evidenziato in precedenza, Isabella Alessandrini si
è costituita, nel settembre del 2009, fideiussore a garan-
zia del pagamento dei canoni di locazione e degli oneri
accessori del contratto per cui è lite a seguito del deces-
so del di lei padre allora contitolare del rapporto locativo
in essere con la proprietà Cozzi, sicché non osta motivo
giuridico alcuno affinché non le si debba riconoscere lo
status di condebitore in solido; non sussiste alcuna nullità
dell’ impegno fideiussorio per contrasto con l’art. 1938 c.c.,
posto che le obbligazioni per la cui realizzazione la Ales-
sandrini si è costituita garante erano tutte determinabili
sulla base del contenuto del predetto contratto e che l’in-
tento di quest’ultima si è palesato inequivoco, pienamente
motivato dall’intervenuto decesso del padre e giustificato
dalla volontà di volere rafforzare la posizione contrattuale
della madre odierna convenuta Mirella Corti nelle vesti di
conduttrice del bene oggetto di causa.
Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dalla
convenuta conduttrice Mirella Corti avverso gli attori
Cozzi il Giudice osserva quanto segue, premettendo che
entrambe si palesano infondate per insussistenza delle
pretese creditorie a fondamento di esse:
1) la domanda di rimborso del credito a titolo di one-
ri accessori, domanda quantificata dalla difesa di parte
convenuta conduttrice Mirella Corti in complessivi Euro
2.967,15 al 30 luglio 2011, è infondata per il semplice fatto
che, come detto in precedenza, il contratto di locazione in-
ter partes non è cessato a tale ultima data ma il successivo
febbraio del 2014: effettuati gli opportuni conteggi e gli
idonei conguagli, la parte conduttrice Mirella Corti dovrà,
come detto, corrispondere ai proprietari Cozzi odierni at-
tori il costo degli oneri accessori relativi all’immobile con-
dotto in locazione maturati sino alla data del 6 marzo 2013
come da espressa domanda di parte locatrice;
2) del pari la domanda di restituzione del deposito
cauzionale quantificata in Euro 3.000,00 - oltre la deben-
za dei relativi interessi legali dal dovuto al saldo - è da
disattendere posto che la parte conduttrice Corti è risul-
tata debitrice nei confronti dei locatori Cozzi di importi
dovuti a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori
ben maggiori: è chiaro che di esso occorrerà tener conto
ai fini della determinazione delle ragioni di dare ed avere
tra le parti di causa e della esatta quantificazione del de-
bito complessivo gravante sulla parte conduttrice Mirella
Corti.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese della
presente lite, il relativo onere, nella misura di cui al dispo-
sitivo, grava sulla parte convenuta secondo la regola della
soccombenza. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZ. II, 6 MARZO 2015
EST. MASONI – RIC. CIRCOLO RICREATIVO U.S.L. N. 16 DI MODENA (AVV.TI DE
RIENZO E. E DE RIENZO F.) C. LODI (AVV. SALVARANI)
Canone y Aggiornamento y Locazione di immobili
destinati ad uso non abitativo y Determinazione
convenzionale del canone in misura differenziata e
crescente per successive frazioni di tempo y Ammis-
sibilità y Limiti.
. La libera determinazione del canone locativo per
gli immobili destinati ad uso non abitativo consente
di concordare il canone a c.d. scaletta, ovvero in mi-
sura differenziata e crescente per frazioni successive
di tempo nell’arco del rapporto, purché la misura, ex
art. 32 della legge sull’equo canone, sia ancorata ad
elementi predeterminati nel contratto, idonei a regola-
mentare l’equilibrio economico del rapporto senza in-
cidere sulla disciplina delle variazioni annue del potere
di acquisto della moneta. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art.
32) (1)
(1) Ex multis, Cass. civ. 28 luglio 2014, n. 17061, in Ius&Lex dvd n.
2/2015, ed. La Tribuna; in precedenza, Cass. civ. 3 agosto 1987, n.
6695, ivi 1988, 394.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Avendo il Circolo ricreativo attoreo concesso in lo-
cazione al maestro Roberto Lodi, con contratto in data 9
settembre 2006, un’area sita a Modena, via del Pozzo n. 17,
comprendente due campi da tennis in erba sintetica, un
campo da beach volley ed un campo da calcetto in erba
sintetica, nonché un edificio adibito a spogliatoi e segrete-
ria, con contratto avente durata quadriennale, mediante
intimazione di licenza per finita locazione ne ha chiesta
restituzione a prima scadenza, intendendo adibire il com-
plesso sportivo allo svolgimento di attività rientrante nelle
proprie finalità istituzionali.
II. In diritto la domanda di rilascio è fondata e va ac-
colta.
La domanda di diniego di rinnovo della locazione ad
uso diverso a prima scadenza, per quanto irritualmente
introdotta nelle forme del procedimento sommario, è fon-
data e va accolta, tenendo comunque conto che la durata
contrattuale va fissata in sei anni, trattandosi di esercizio
di attività sportiva lucrativa soggetta al termine sessenna-
le ex art. 27 L. n. 392 del 1978.
In definitiva, il contratto avente decorrenza 10 settem-
bre 2006 è pervenuto a prima scadenza alla data del 9 set-
tembre 2012. Premesso ciò, in ogni caso dell’errata scelta
del rito se ne terrà conto agli effetti del carico finale delle
spese processuali.
III. Passiamo ora a considerare le domande riconven-
zionali dispiegate dal maestro Lodi.
Con la prima egli ha dedotto che il contratto di loca-
zione prevedeva la corresponsione del canone locativo se-
condo la modalità c.d. “a scaletta”; ovvero, per i primi due
anni nella misura annua di € 6.200, per il terzo anno nella
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA