Tribunale Civile di Modena sez. II, ord. 5 giugno 2015

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giur
6/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
REVOCATO UN TRUST
IMMOBILIARE DI DIRITTO
INGLESE RECANTE
PREGIUDIZIO A RAGIONI
DI CREDITO
di R. N.
L’istituto bancario attore ha ottenuto la revoca di un
trust immobiliare di diritto inglese costituito con pre-
giudizio delle sue ragioni di credito. Nell’argomentata
decisione si fa presente che l’azione revocatoria ordi-
naria presuppone, per la sua legittima esperibilità: 1)
l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il credito-
re che agisce in revocatoria e il debitore disponente 2)
l’effettività del danno, inteso come lesione della garan-
zia patrimoniale a seguito del compimento da parte del
debitore dell’atto traslativo 3) la ricorrenza, in capo al
debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della con-
sapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a dimi-
nuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Al proposito, il Tribunale sottolinea allora che il credito
dell’Istituto era già esistente al momento del compimen-
to dell’atto di disposizione impugnato e che la giurispru-
denza riconosce la revocabilità del trust ove ricorrano i
presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e cioè che “il debitore
conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni
creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere
del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al f‌ine
di pregiudicarne il soddisfacimento”. Il Tribunale evi-
denzia poi che per gli atti di disposizione a titolo gratuito
è suff‌iciente “la consapevolezza da parte del debitore,
e non anche del terzo benef‌iciario, del pregiudizio che,
mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arreca-
to alle ragioni del creditore”. Presupposti che il Tribuna-
le ha riconosciuto tutti esistenti nella fattispecie al suo
esame, anche evidenziando che la costituzione del trust
era avvenuta contestualmente all’aggravamento della
situazione f‌inanziaria della società debitrice. Elemen-
to, anche questo, che, insieme agli altri e di cui s’è già
detto, lascia a parere del Tribunale fondatamente pre-
sumere che il trust - costituito per atto notarile - “fosse
in concreto preordinato a mettere al riparo il patrimonio
immobiliare” della debitrice. Il Tribunale (che si è - che
risulti - per la prima volta pronunciato in materia) ha
conseguentemente dichiarato ineff‌icace il trust in que-
stione nei confronti della Banca, che potrà ora (art. 2902
c.c.) iniziare l’esecuzione immobiliare sui beni costituiti
in trust, e così per la somma dovuta e per le intere spese
di giudizio (pari, da sole, ad un terzo circa della somma
inizialmente dovuta), che la società convenuta è stata
dal Tribunale condannata a pagare.
In materia va comunque segnalato che è stata pubbli-
cata in Gazzetta Uff‌iciale la L. n. 132 del 6 agosto 2015, di
conversione del D.L. n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Mi-
sure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento dell’ammini-
strazione giudiziaria”. Viene inserito un nuovo articolo nel
codice civile: il 2929-bis (“Espropriazione di beni oggetto
di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratu-
ito”). Sulla base di questa disposizione, “il creditore che
sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione
di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per
oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,
compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere
del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a
esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente
ottenuto sentenza dichiarativa di ineff‌icacia, se trascrive
il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l’atto è stato trascritto”.
TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZ. II, ORD. 5 GIUGNO 2015
EST. PAGLIANI – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Contributi e spese condominiali y Morosità y Art.
63, terzo comma, disp. att. c.c. y Fruizione del servi-
zio comune di approvvigionamento idrico y Sospen-
sione y Legittimità.
. Il disposto normativo dell’art. 63, terzo comma, disp.
att. c.c. attribuisce all’amministratore condominiale -
in via di autotutela e senza ricorrere previamente al
giudice - il potere di sospendere al condòmino moroso
l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godi-
mento separato, e, dopo la modif‌ica normativa che ha
eliminato la previsione “ove il regolamento lo consen-
ta”, l’esercizio di tale potere conf‌igura un potere-dovere
dell’amministratore condominiale il cui esercizio è le-
gittimo ove, la sospensione sia effettuata intervenendo
esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza
incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condòmi-
no moroso. (att. c.c., art. 63) (1)
(1) Pronuncia condivisibile che fa puntuale applicazione del terzo
comma del citato art. 63 disp. att. c.c. che, nel testo modif‌icato dalla
legge di riforma dell’istituto condominiale, non prevede più, come
condizione che legittima l’amministratore alla sospensione del con-
dòmino moroso dai servizi comuni suscettibili di godimento separato,
che ciò sia consentito dal regolamento di condominio. Negli stessi
termini si veda Trib. civ. Lecco, sez. I, ord. 29 dicembre 2014 in que-
sta Rivista 2015, 311, secondo cui la circostanza - per un verso - che
un condòmino sia moroso da oltre un semestre e che detta morosità
persista e - per altro verso - che lo stesso condòmino continui co-
munque a godere di tutti i servizi comuni, omettendo qualsivoglia
pagamento degli stessi, integra pienamente i presupposti applicativi
del terzo comma del predetto art. 63 disp. att. c.c., come sostituito
dall’art. 18 L. 11 dicembre 2012 n. 220.

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