Tribunale Civile di Modena sez. II, 22 maggio 2015

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giur
Arch. loc. e cond. 5/2015
MERITO
odierni attori a vivere serenamente il domicilio e la sere-
nità delle mura domestiche all’interno della propria abita-
zione quale luogo cardine in cui si esplica la dinamica dei
rapporti familiari e si svolge la personalità individuale dei
singoli membri che la famiglia compongono: tale domanda
merita pertanto accoglimento stante l’espressa riserva del
procuratore di parte attrice a chiederne la liquidazione in
separata sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come da dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZ. II, 22 MAGGIO 2015
EST. MASONI – RIC. ALFIERI (AVV. IVAGNES) C. STANGUELLINI S.P.A. (AVV.
VACCARI)
Procedimenti sommari y Convalida y Opposizione
y Tardiva y Termine di dieci giorni previsto dall’art.
668, comma 2 c.p.c. y Decorrenza y Individuazione.
. In tema di opposizione tardiva alla convalida, il termi-
ne di dieci giorni per la sua proposizione previsto dal
secondo comma dell’art. 668 c.p.c. decorre dalla notif‌i-
ca del preavviso di rilascio. (c.p.c., art. 608; c.p.c., art.
668) (1)
(1) Ante riforma del processo esecutivo del 2005, hanno individuato
il dies a quo di decorrenza del termine in quello dell’accesso dell’uf-
f‌iciale giudiziario sul luogo dell’esecuzione, munito del titolo esecu-
tivo di rilascio, Cass. civ., 4 giugno 2009, n. 12880, in questa Rivista
2009, 445; Cass. civ., 26 ottobre 2001, n. 13310, ivi 2002, 290 e Cass.
civ., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1610, ivi 1989, 249.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attrice ha proposto opposizione tardiva a convalida
di sfratto per morosità mediante notif‌ica di atto di cita-
zione, in forza del presupposto primario dell’irregolarità
della notif‌icazione dell’atto di citazione per intimazione
di sfratto.
In diritto ed in via preliminare consta la tardività
dell’opposizione tardiva siccome dispiegata, in quanto
proposta a termine ormai decorso. La doglianza avverso
lo sfratto è avvenuta irritualmente, mediante notif‌ica di
citazione, in luogo del prescritto ricorso, quest’ultimo ne-
cessario per introdurre le controversie locative, a fronte
del preclaro richiamo contenuto nell’art. 668, comma 3,
c.p.c. (“l’opposizione si propone davanti al tribunale nelle
forme prescritte per l’opposizione a decreto ingiuntivo, in
quanto applicabili) (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13419). La
conversione dell’atto introduttivo è ammessa sempre che
la costituzione in giudizio avvenga nel termine perentorio
di dieci giorni dall’esecuzione (si veda, ad. es., Trib. Mode-
na 30 gennaio 2012, in dejure.it).
Nella specie, il preavviso di rilascio è stato notif‌icato
in data 12 aprile 2013, mentre la costituzione in giudizio è
avvenuta il successivo 2 maggio 2013, ovvero tardivamente
rispetto al termine perentorio di dieci giorni decorrente
dall’esecuzione (art. 668, comma 2, c.p.c.).
È noto che una delle ultime riforme del processo esecu-
tivo (L. 14 maggio 2005 n. 80), innovando il testo dell’art.
608, ha anticipato tale momento individuandolo nella “no-
tif‌ica del preavviso di rilascio” (art. 608 c.p.c.).
Conformemente a larga parte della dottrina specialisti-
ca, deve ritenersi che da tale momento decorra il termine
di dieci giorni per proporre l’opposizione tardiva, che nella
specie è stata, invece, proposta tardivamente, con susse-
guente inammissibilità del gravame.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo alla stregua
delle nuova disciplina portata dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55, essendo applicabile la tariffa professionale vigente al
momento in cui la prestazione si è esaurita (Cass., sez.
un., 12 ottobre 2012, n. 17406). (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
SEZ. II, 25 FEBBRAIO 2015, N. 280
EST. MORLINI – RIC. BONI (AVV. TI F. ZIMONDI E M. ZIMONDI) C. INTERTECH
ENGINEERING & CONSTRUCTION FIRM S.P.A. (AVV. SANTACHIARA)
Mutuo y Domanda di restituzione y Onere proba-
torio y Prova dell’avvenuta consegna del denaro y
Suff‌icienza y Esclusione y Riconoscimento da par-
te del convenuto del ricevimento della somma per
un diverso titolo y Eccezione in senso sostanziale
y Esclusione y Inversione dell’onere della prova y
Esclusione.
. L’attore che chiede la restituzione di somme date a
mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma
dell’art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della do-
manda, e quindi non solo la consegna, ma anche il
titolo della stessa, dal quale derivi l’obbligo della re-
clamata restituzione, senza che la contestazione del
convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la
somma, deduca una diversa ragione della dazione di
essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì
da invertire l’onere della prova. (c.c., art. 1813; c.c., art.
2697) (1)
(1) Si rimanda alla copiosa giurisprudenza richiamata in parte mo-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo me-
glio indicato in dispositivo, ottenuto da Intertech nei con-
fronti di Boni Gian Luigi per il pagamento di euro 25.000
a titolo di completamento della restituzione della maggior
somma mutuata per euro 35.000, dando atto della previa
restituzione di euro 10.000.
Promuovendo la presente controversia, propone op-
posizione Boni, in rito eccependo dapprima l’inidoneità
della documentazione prodotta a supportare l’emissione
di un decreto ingiuntivo (cfr. pag. 2 citazione), e succes-
sivamente il difetto di rappresentanza ex adverso, per es-
sere la procura del ricorso monitorio conferita da persona
che non aveva la possibilità di farlo (cfr. deduzioni alle-

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