Tribunale civile di milano sez. Vol. Giur., decr. 28 Marzo 2018

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giur
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
2002 n. 4566, in Foro amm. CdS, 2002, 2993, nota di GARZIA: L’art. 21
della legge n. 1089 del 1939 prevede anche la facoltà di apporre il vincolo
indiretto ai fondi limitrof‌i dei beni storici artistici, aff‌inché non venga
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di
ambiente e decoro. Vi è stato il caso singolare, deciso con tale senten-
za, relativo ai fondi vicini al mausoleo di S. Elena in Roma, ubicato nei
pressi della via dei Gordiani, ove gli immobili conf‌inanti furono vincolati
aff‌inché il monumento fosse visibile da lontano e dal palazzo imperiale
costantiniano, all’attuale Basilica di S. Croce in Gerusalemme.
(12) Corte cost. 15 luglio 1997 n. 237, in Giust. civ., 1997, I, 2366.
(13) Cass. 11 dicembre 1998 n. 12463, in questa Rivista 1999, 627 s.
(14) M. DI MARZIO, Le locazioni di immobili urbani, in DI MAR-
ZIO, FALABELLA, La locazione, t. I, 2010, 560.
(15) Cfr. Cass., sez. un. 14 ottobre 2015 n. 18214, in Riv. giur. edil.,
2016, 215.
(16) CARUSI, in op. cit., 1171.
(17) Cass. 4 febbraio 1987 n. 1069, in Rep. Foro it., 1987, v. Locazione
n. 100.
(18) M. GIORGIANNI, Diritti reali, in Nss. dig. ital., Torino, 1960, 748.
(19) G. ALPA, Istituzioni di diritto privato, Torino, 2001, 420.
(20) Cass. 22 luglio 2010 n. 17216, in Dir. giust. online, 2010.
(21) Cass. 24 giugno 2003 n. 10013, in Mass. Giust. civ., 2004, I, 112.
Conf. Trib. Milano 8 maggio 1997, in questa Rivista, 1998, 424.
(22) F. LAZZARO, M. DI MARZIO, Le locazioni ad uso abitativo, Mi-
lano, 2012, 144.
(23) Cass. 19 novembre 1993 n. 14445, in Foro it., 1994, I, 3489.
(24) Di MARZIO, Le locazioni di…, op.cit., 561 s
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. VOL. GIUR., DECR. 28 MARZO 2018
PRES. MANUNTA – EST. FAVIGNANO – RIC. X C. Y
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Mediazione
obbligatoria y Esperimento y Necessità y Esclusione.
Amministratore y Nomina y Giudiziale y Richiesta
avanzata nel procedimento di revoca y Accoglimen-
to y Condizioni y Prova dell’impossibilità a provve-
dere dell’assemblea o della sua inerzia y Necessità.
. Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministra-
tore condominiale non rientra tra quelli per i quali è
necessario esperire il tentativo obbligatorio di media-
zione, quale condizione di procedibilità dell’azione.
(att. c.c., art. 64; att. c.c., art. 71 quater; d.l.vo 4 marzo
2010, n. 28, art. 5) (1)
. La domanda di nomina di un nuovo amministratore
condominiale avanzata nel procedimento di revoca giu-
diziale del precedente non può essere accolta dal tribu-
nale, atteso che essa spetta all’assemblea e – solo ove
questa non provveda per impossibilità del suo funzio-
namento o per inerzia – all’autorità giudiziaria. (c.c.,
art. 1129) (2)
(1) In senso analogo si è recentemente pronunciata la giurispruden-
za di legittimità. Si veda Cass. civ. 18 gennaio 2018, n. 1237, in www.
latribunaplus.it.
(2) In precedenza, nello stesso senso v. Trib. civ. Milano, ord. 2 di-
cembre 2016, n. 3364, in questa Rivista 2017, 330.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. X, proprietaria di un’unità immobiliare sita nell’edif‌i-
cio condominiale sito in via (omissis), denominato (omis-
sis), ha lamentato gravi irregolarità nella gestione condo-
miniale da parte dell’amministratore Y e precisamente ha
dedotto:
a) la violazione dell’art. 1129, comma 12, nn. 7) e 8)
c.c., per aver l’amministratore deliberatamente omesso di
indicare i locali, i giorni e l’orario in cui ogni interessato
può, previa richiesta, prendere visione ed estrarre copia
del registro di anagrafe condominiale, del registro dei ver-
bali delle assemblee e di quelli di nomina e revoca dell’am-
ministratore e di contabilità,
– rif‌iutato ripetutamente di consentirne la consultazio-
ne da parte sua;
– non dimostrato di aver ottemperato all’obbligo di re-
golare tenuta degli stessi;
b) la violazione dell’art. 1130, comma 1, nn. 1 e 2) c.c.,
per non aver curato l’osservanza del regolamento con-
dominiale né disciplinato l’uso delle cose comuni, pur a
fronte di sistematiche e ricorrenti violazioni da parte di
alcuni condomini, e di essere rimasto inerte pur a seguito
delle numerose segnalazioni effettuate dalla ricorrente e
da altri condomini, non avendo aff‌isso avvisi nella bacheca
condominiale, inviato diff‌ide agli autori delle violazioni,
assunto iniziative anche giudiziarie o irrogato le sanzioni
previste dall’art. 70 disp. att. c.c.;
c) la violazione dell’art. 1130, comma 2, n. 4) c.c. per
non aver compiuto i necessari atti conservativi delle parti
comuni dell’edif‌icio, avendo per lungo tempo trascurato
l’ordinaria manutenzione dello stabile e del giardino con-
dominiale, avendo provveduto alla riparazione dei guasti
con forte ritardo ed avendo omesso di contestare all’im-
presa appaltatrice i difetti nell’esecuzione di lavori con-
dominiali.
Ha aggiunto che, pur avendo l’assemblea condomi-
niale deliberato sin dal 2005, di richiedere un preventivo
all’AMSA per la pulizia dei muri imbrattati da scritte e
graff‌iti, mai l’amministratore vi aveva provveduto.
Ha chiesto la revoca dell’amministratore e la nomina
di uno nuovo.
Lo Y resistente si è costituito in giudizio ed ha eccepito,
in rito, l’improcedibilità della domanda per omesso previo
espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito ha contestato le deduzioni avverse ed ha con-
cluso per il rigetto del ricorso.
2. L’eccezione di improcedibilità della domanda è fon-
data.
A mente dell’art. 5 D.L.vo n. 28/2010, nel testo in vi-
gore del 21 agosto 2013, il procedimento di mediazione è
obbligatorio nelle materie ivi indicate, tra le quali quella
del condominio (comma 1 bis, introdotto a seguito della
declaratoria di incostituzionalità del comma 1, pronuncia-
ta nel 2012, ad eccezione che nei casi elencati al comma
4, tra i quali f‌igurano, alla lettera f), i “procedimenti in
camera di consiglio”, fra i quali vi è quello in oggetto (art.
64 disp. att. c.c.).

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