Tribunale Civile Di Milano Sez. Vol. Giur., Decr. 7 Ottobre 2015

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giur
6/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. VOL. GIUR., DECR. 7 OTTOBRE 2015
EST. MANUNTA – RIC. X C. Y
Amministratore y Nomina y Durata dell’incarico y
Scadenza del primo anno y Inserimento all’ordine
del giorno dell’assemblea del rinnovo o meno del
mandato y Necessità y Esclusione.
. L’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assem-
blea, alla scadenza del primo anno di mandato dell’am-
ministratore, della nomina di quest’ultimo è conforme
alla nuova disciplina del condominio, la quale prevede
la durata in carica dell’amministratore per un anno, ta-
citamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera
di revoca. (c.c., art. 1129) (1)
(1) In dottrina, si rimanda al commento di CORRADO SFORZA FO-
GLIANI all’art. 1129, in Codice del nuovo condomino, ed. La Tribuna,
VI edizione, 2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, sciogliendo la riserva di cui a verbale dell’1
ottobre 2015, ritenuto che:
– il ricorrente chiede la revoca dell’Amministratore del
Condominio, lamentando una serie di inadempimenti e di
violazioni da parte dell’Amministratore stesso;
– all’esito del contraddittorio e seguendo l’elenco delle
censure mosse dal ricorrente stesso risulta che:
– i dati relativi all’Amministrazione sono indicati in tut-
te le carte intestate, comprese le comunicazioni postali,
con l’esatta denominazione della società di persone cui è
aff‌idato l’incarico di amministrare il Condominio e con spe-
cif‌ica indicazione anche del nominativo del socio accoman-
datario, (omissis) tali dati risultano chiaramente anche
sulla corrispondenza intercorsa con l’odierno ricorrente;
– i compensi dell’Amministratore sono stati approva-
ti nelle stesse assemblee di nomina, con indicazione del
compenso spettante all’Amministratore medesimo (v.
docc. 6 prodotti dallo stesso ricorrente);
– il luogo in cui si trovano i registri condominiali è ine-
quivocabilmente identif‌icato e identif‌icabile nella sede
della s.a.s. (omissis), (omissis);
– in assenza di diversa indicazione, è evidente che i
documenti condominiali potevano e possono essere libe-
ramente consultati dai condomini, previo avviso e appun-
tamento; non risulta, del resto, che lo Studio (omissis)
abbia mai opposto un rif‌iuto o non abbia dato riscontro
a richieste di accesso alla documentazione condominiale;
– i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’incarico
sono documentati dal resistente, che ha allegato anche
l’attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento
professionale (docc. 3 e 4);
– la mancata apertura di un conto corrente condomi-
niale è smentita documentalmente (doc. 2 del resisten-
te); conto n. (omissis) presso (omissis), l’Amministratore,
dunque, ha regolarizzato la posizione, provvedendo all’a-
dempimento e successivamente (con una delibera prodot-
ta dal resistente stesso come doc. 17) è stato confermato
dall’assemblea con la prescritta maggioranza; è, quindi,
intervenuto un nuovo mandato, rispetto al quale risulta
rispettato anche l’obbligo di apertura del conto corrente
intestato al Condominio;
– l’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assem-
blea del 9 febbraio 2015 della nomina dell’Amministratore è
conforme alla nuova disciplina del condominio, che preve-
de sostanzialmente la durata in carica dell’Amministratore
per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno,
salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea medesima;
– la mancata convocazione di assemblea per delibera-
re sulla partecipazione alla mediazione introdotta dall’o-
dierno ricorrente non costituisce omissione rilevante;
in effetti, nessun giudizio contenzioso è stato introdotto
dal ricorrente nei confronti del Condominio a seguito
della mancata partecipazione alla mediazione; le uniche
censure sollevate dal X si limitano ad investire l’operato
dell’Amministratore e, in effetti, sono state fatte valere
in questa sede di volontaria giurisdizione; il Condominio,
quindi, non era e non è parte del contenzioso e alla pre-
sente procedura non è neppure applicabile l’obbligo della
mediazione obbligatoria (v. art. 71 quater disp. att. c.c.);
l’assemblea per l’eventuale revoca dell’Amministratore
è stata convocata e si è tenuta, concludendosi con la ri-
conferma e/o nuova nomina del resistente; delibera adot-
tata con i quorum di legge;
– alla luce di quanto precede emerge evidente che non
sussistono le “gravi irregolarità” richieste dall’art. 1129
c.c. ai f‌ini della revoca dell’amministratore;
– deve pronunciarsi la condanna della parte soccom-
bente alla rifusione delle spese di procedura pur trattan-
dosi di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. sent. n. 1274 del
13 marzo 1989); (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL LAZIO
SEZ. XVI, 27 MARZO 2018, N. 1930
PRES. DE NIEDERHAUSERN – EST. BRUNETTI – RIC. EQUITALIA C. Y
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Cartella di pagamento y Notif‌icazione y Al custo-
de svolgente servizio di guardanìa in complesso
residenziale y Equiparabilità alla notif‌ica fatta al
portiere di condominio y Esclusione y Raccomanda-
ta informativa al destinatario y Esclusione y Art. 26
D.P.R. n. 602/1973 y Inapplicabilità y È tale.
. La notif‌ica di cartella di pagamento effettuata al cu-
stode svolgente servizio di guardanìa in un complesso
residenziale non è equiparabile a quella effettuata al
portiere di condominio, con conseguente inapplicabili-
tà dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui – in
caso di notif‌ica al portiere - esclude la necessità della
raccomandata informativa al destinatario. (d.p.r. 26
settembre 1973, n. 602, art. 26) (1)
(1) In tema di notif‌ica fatta al portiere, cfr. Cass. civ. 30 giugno 2014,
n. 14842, in www.latribunaplus.it

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