Tribunale Civile di Milano sez. Iii, 21 novembre 2017, n. 11878

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
MERITO
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
erede di P.F.M., ha chiesto il pagamento di Euro 52.411,80
sulla base del decreto ingiuntivo n. 11871/01 di questo Tri-
bunale; decreto asseritamente notif‌icato il 6/7 giugno 2001
ed emesso sulla base di due fatture emesse da P.F.M. per
l’attività di amministratore svolta dal 1994 al 2000.
Il condominio ha dedotto: - di avere già proposto oppo-
sizione al precetto con il quale P.F.M., dante causa dell’o-
dierno opposto, sulla base del medesimo decreto ingiuntivo
n. 11871/01, aveva chiesto il pagamento di Euro 70.412,06;
- di avere altresì promosso opposizione tardiva al decreto
ingiuntivo n. 11871/01 (opposizione alla quale è stato asse-
gnato R.G. numero 83301/13); - che P.S.M.G., prima di no-
tif‌icare il precetto qui opposto, aveva notif‌icato ad alcuni
condomini ulteriore atto di precetto che "era stato oggetto
di due distinte opposizioni successivamente riunite".
L’opponente ha inoltre allegato: - di non aver mai avu-
to conoscenza del decreto ingiuntivo n. 11871/01 (in par-
ticolare, le fatture in base alle quali è stato emesso tale
decreto non risultano nella documentazione consegnata
- all’atto del passaggio di consegne - dal P. al nuovo ammi-
nistratore); - che tale decreto deve ritenersi nullo, stante
il palese conf‌litto di interessi desumibile dal fatto che il
decreto è stato richiesto dal ricorrente quando ancora ri-
vestiva la carica di amministratore del condominio ed è
stato notif‌icato dal P. a se stesso, quale amministratore
del condominio; - che inesistente è la notif‌ica del decreto
ingiuntivo, essendo stata tale notif‌ica eseguita dall’am-
ministratore del condominio a se stesso (e non, invece,
come sarebbe stato necessario avuto riguardo al conf‌litto
di interessi, ad un curatore speciale del condominio nomi-
nato dal Tribunale) presso il proprio indirizzo di residen-
za; - che il credito del P. è in realtà inesistente, trovando
lo stesso fondamento in due delibere dell’assemblea del
condominio che sono state annullate con sentenze del
Tribunale e della Corte d’appello di Milano; - che, in ogni
caso, non sono dovuti gli interessi legali (per complessivi
Euro 17.772,86) dalla emissione del titolo, stante la man-
cata notif‌ica dello stesso.
P.S.M.G. ha chiesto il rigetto delle domande di contro-
parte, eccependone l’inammissibilità atteso che tali do-
mande attengono alla formazione del titolo giudiziale ed
allegando che, in realtà, alcun annullamento delle delibe-
re assembleari v’è mai stato con riferimento alla quantif‌i-
cazione del compenso spettante all’amministratore.
2. La domanda proposta dal condominio deve essere
qualif‌icata come opposizione all’esecuzione tanto nella
parte in cui essa trova fondamento nella pretesa estin-
zione del credito del P., quanto nella parte in cui la stessa
è fondata sulla inesistenza della notif‌ica del decreto in-
giuntivo. A tale ultimo riguardo deve infatti richiamarsi la
condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale
"se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato
senza essere preceduto dalla notif‌icazione o dalla valida
notif‌icazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto,
è viziato da una mera invalidità formale, che può essere
fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecu-
tivi, da proporsi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine,
oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del pro-
cesso esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza
(cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo
2007, n. 5111), così non è allorquando l’esecuzione sia
stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché
in tal caso l’ingiunto dovrà alternativamente proporre
opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c., o op-
posizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., a seconda che il vizio
della notif‌icazione fatto valere ne importi o meno l’inesi-
stenza" (Cass. 17308/15).
Tanto premesso, sulla base di una scelta processuale in
contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale
da ultimo citato, il condominio (che nel presente giudizio
ha dedotto l’inesistenza della notif‌ica del decreto ingiun-
tivo) ha, innanzi a questo Tribunale, proposto opposizione
tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Tale opposizione è
stata def‌inita con la sentenza n. 11100/2016 la quale ha
dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ai sensi
dell’art. 650 c.p.c. e rigettato la domanda di revocazione
del decreto.
Ebbene, la natura meramente processuale (con con-
seguente mancata possibilità di ravvisare in proposito un
giudicato e, pertanto, con conseguente mancata operativi-
tà del principio del ne bis in idem) della sentenza da ulti-
mo citata con riferimento all’opposizione ex art. 650 c.p.c.
consente di esaminare nel presente giudizio la questione
(riproposta) dell’inesistenza della notif‌ica del decreto
ingiuntivo; questione che, peraltro, così come affermato
dalla condivisa decisione di legittimità sopra citata, ha
proprio nel giudizio di opposizione all’esecuzione la pro-
pria "naturale" sede di esame.
A riguardo, premesso che, secondo quanto è pacif‌ico
tra le parti, il decreto ingiuntivo in base al quale è stato
notif‌icato il qui opposto precetto risulta notif‌icato dall’avv.
P.F.M. allo stesso P., quale amministratore del condominio,
non può non rilevarsi che la notif‌ica è avvenuta ad un sog-
getto in palese conf‌litto di interessi, essendo in realtà ne-
cessaria (al f‌ine della ricezione del decreto ingiuntivo) la
nomina di un curatore speciale del condominio (argg. ex
Cass. 19149/14, Cass. 20659/09, Cass. 8803/03).
La notif‌ica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente
deve pertanto ritenersi inesistente in quanto effettuata
a persona in palese conf‌litto di interessi ed in luogo che
(con riferimento alla specif‌ica notif‌icazione che viene qui
in rilievo) non è in alcun modo riconducibile al destinata-
rio dell’atto.
L’accertamento dell’inesistenza della notif‌ica del de-
creto ingiuntivo consente di non esaminare le questioni
ulteriori alla base della proposta opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liqui-
date come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti
dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi
al Tribunale di valore sino ad Euro 52.000,00. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. III, 21 NOVEMBRE 2017, N. 11878
EST. TRENTINI – RIC. CONDOMINIO X C. Y S.N.C.
Azioni giudiziarie y Azione esecutiva intrapresa
da terzo creditore per l’intero debito y Conto cor-
rente condominiale y Pignoramento y Art. 63 att.
c.c. y Preventiva escussione dei condòmini non in
regola con i pagamenti y Insussistenza y Conseguen-
ze y Ammissibilità del pignoramento.
. In materia di condominio negli edif‌ici, laddove il cre-
ditore agisca per il recupero dell’intero credito in forza
del contratto che lo lega al condominio (e non nei con-
fronti dei singoli condòmini tenuti alla contribuzione),
non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 63
att. c.c., perché lo stesso, pignorando il conto corrente
condominiale, non agisce nei confronti degli obbligati
in regola con i pagamenti, ma aggredisce il patrimonio
del condominio, patrimonio che al condominio obbliga-
to fa direttamente capo. Conseguentemente, non può
sostenersi l’illegittimità del pignoramento eseguito, dal
creditore del condominio, sul conto corrente intestato
al condominio medesimo per violazione della parziarie-
tà del debito dei singoli condòmini e della preventiva
escussione dei condòmini morosi ex art. 63 att. c.c. (att.
c.c., art. 63) (1)
(1) In senso conforme alla massima, cfr. la richiamata pronuncia
Trib. civ. Milano 27 maggio 2014 (in questa Rivista 2014, 582) secon-
do cui il pignoramento del saldo del conto corrente condominiale da
parte del creditore è volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbli-
gazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce
col meccanismo del benef‌icio di escussione ex art. 63, comma 2, att.
c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro
quota spettanti ai singoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Condominio X di P. si oppone, con motivo di oppo-
sizione qualif‌icabile ex art. 615 c.p.c., all’esecuzione
promossa da Y s.n.c. con pignoramento presso terzi RGE
2135/2016, nell’ambito della quale vi è stata assegnazione
delle somme con ordinanza in data 2 maggio 2016 (di con-
ferma della precedente in data 17 marzo 2016), lamentan-
do, sostanzialmente, l’illegittimità del pignoramento – da
parte del creditore del condominio – del conto corrente
intestato al condominio stesso per violazione della regola
della parziarietà del debito dei singoli condomini e della
regola della preventiva escussione dei condomini morosi
ex art. 63 disp. att. c.c.
Infatti, nella prospettazione dell’opponente, portando
il conto corrente somme riferibili a tutti i condomini – mo-
rosi e non, anzi, principalmente non morosi – per pigno-
rarlo sarebbe necessario il previo tentativo di escussione
dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.
Ora, preliminarmente potrebbe dubitarsi della legitti-
mazione attiva da parte dell’opponente, atteso che l’oppo-
sizione proposta sembra integrare un’opposizione di terzo
dei singoli condomini in regola con i pagamenti, che avreb-
bero in ipotesi diritto a non vedere pignorate le somme di
loro pertinenza depositate sul conto corrente condominia-
le senza previa escussione dei condomini morosi, ma viene
proposta da un soggetto terzo, il condominio.
Tuttavia, a parere di questo Giudice, le stesse ragioni
che legittimano l’azione a tutela del conto corrente con-
dominiale da parte del soggetto giuridico "condominio" –
nonostante si tratti di ente di gestione privo di personalità
giuridica – impongono il rigetto dell’opposizione proposta.
Deve, infatti, osservarsi come il processo di "entif‌ica-
zione" del condominio abbia avuto un’accelerata con la
riforma del 2012, come il rilevato anche dalla giurispru-
denza: "secondo una parte della dottrina, il condominio si
conf‌igura come una struttura organizzativa che riproduce,
sia pure in embrione, il modello tipico delle associazio-
ni, provvedendo a un’attività di gestione che, in quanto
aff‌idata a organi dotati ex lege di poteri essenzialmente
inderogabili (art. 1138, quarto comma, c.c.), tende ad at-
tribuire all’interesse del condominio una rilevanza ogget-
tiva, distinguendolo dagli interessi soggettivi dei singoli
condomini.
Un indirizzo minoritario della dottrina riconosce al
condominio la personalità giuridica riconducendo il rap-
porto anzidetto nell’ambito del rapporto organico, e quali-
f‌icando l’amministratore come un organo della collettività,
munito di un potere di rappresentanza che discende dalla
specif‌ica funzione della quale è investito. Alla stregua di
tale concezione l’uff‌icio dell’amministratore avrebbe ca-
rattere necessario – con estensione della rappresentanza
anche ai condomini dissenzienti e con facoltà di agire con-
tro il mandante.
Tale indirizzo ha ricevuto nuova linfa dalla legge di
riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220,
recante Modif‌iche alla disciplina del condominio negli
edif‌ici).
Infatti, se è pur vero che nel corso dei lavori preparatori
di tale legge si era tentato senza successo di introdurre la
previsione espressa del riconoscimento della personalità
giuridica del condominio, e che l’art. 1139 c.c. rinvia, per
quanto non espressamente previsto, alle norme in tema di
comunione, per contro, è da sottolineare l’obbligo dell’am-
ministratore, posto dall’art. 1129, dodicesimo comma, n. 4,
c.c. di tenere distinta la gestione del patrimonio del con-
dominio e il patrimonio personale suo o di altri condomi-
ni, così come la costituzione di un fondo speciale, prevista
dall’art. 1135, n. 4, c.c. e, soprattutto, la previsione, di cui al
primo comma dell’art. 2659 c.c. in tema di note di trascrizio-
ne, secondo la quale, per i condomini è necessario indicare
l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice f‌iscale.
Ebbene, se pure non è suff‌iciente che una pluralità di
persone sia contitolare di beni destinati ad uno scopo per-
ché sia conf‌igurabile la personalità giuridica (si pensi al
patrimonio familiare o alla comunione tra coniugi), e se
dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desu-
mibile il riconoscimento della personalità giuridica in fa-
vore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi
escluso in sede di stesura f‌inale dalla L. n. 220 del 2012,
tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati,
che vanno nella direzione della progressiva conf‌igurabilità

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