Tribunale Civile di Milano sez. Iv, 25 luglio 2016, n. 9292

Pagine202-204
202
giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
che alcuna rinuncia sul capitale venisse concessa da (omis-
sis) s.r.l. nonostante le contestazioni già formalizzate dal
condominio circa la mancanza di autorizzazione ai lavori.
La convenuta ha ammesso, inoltre, che in forza della
transazione è stata versata ad (omissis) s.r.l. la somma di
€ 38.828,00 oltre ritenuta d’acconto del 4% (v. memoria
n. 2 pag. 4), vale a dire € 40.381,12, mentre l’attrice non
ha documentato il pagamento della maggior somma di €
48.746,00.
Il danno risarcibile si liquida, quindi, nell’importo di €
6.729,71, rapportato a millesimi 166,655 facenti capo a T.
srl come condomino.
3- Si devono respingere, invece, le domande risarcitorie
formulate dall’attrice in ordine alla mancata riscossione
dei crediti vantati dal condominio nei confronti di (omis-
sis)e del precedente amministratore geom. G., nonché al
mancato intervento di Studio M. a seguito della perdita
nell’impianto antincendio.
La convenuta ha dedotto prove orali per contestare
propri inadempimenti.
Si deve, tuttavia, rilevare preliminarmente come nel
caso in cui sia proposta domanda di risarcimento danni,
il giudice che ritenga evidente il difetto di allegazione e
prova in ordine alla natura ed entità del danno subito,
può – in applicazione del principio della c.d. “ragione più
liquida” – invertire l’ordine delle questioni e, in una pro-
spettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio valorizzate dall’art. 111 Cost.,
respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto
che l’accertamento sulla sussistenza dell’inadempimento,
anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni
caso condurre ad un esito favorevole per l’attore (Cass. n.
17214/2016; Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Nel caso di specie l’evidente mancanza di prova del
danno allegato dall’attrice rende superf‌lua la verif‌ica
dell’inadempimento del convenuto ed altresì assorbe la
rilevanza dell’eccezione della convenuta di difetto di le-
gittimazione passiva dell’amministratore in ordine alla
domanda di risarcimento del danno per la perdita della
tubatura dell’impianto condominiale. Con riguardo alle
domande risarcitorie in esame T. non ha fornito alcuna
prova del danno, limitandosi a richiamare la situazione di
mero degrado conseguente alla crisi di liquidità del con-
dominio. Secondo l’attrice la convenuta, astenendosi dal
procedere al recupero delle somme di cui il condominio
era creditore, non ha pagato tempestivamente i fornitori,
che quindi si sono rif‌iutati di rendere i servizi a favore del
condominio. Ciò avrebbe comportato, secondo l’allegazio-
ne dell’attrice, una situazione di degrado degli spazi co-
muni e l’impossibilità di trovare contraenti disposti a con-
durre in locazione suoi immobili. L’attrice non ha dedotto,
tuttavia, alcuna prova in merito all’asserita impossibilità
di porre in locazione i suoi immobili da settembre 2013
e, pertanto, è rimasta del tutto priva di concreti riscontri
l’affermazione di un danno quantif‌icabile in € 15.000,00
per mancati introiti.
Parimenti non è provato che dall’asserita inerzia
dell’amministratore nell’intervento per la riparazione della
perdita d’acqua sia derivato un danno, anch’esso quantif‌i-
cato dall’attrice in € 15.000,00, per riduzione del canone di
locazione di T. s.r.l. L’attrice non ha formulato prove a con-
ferma delle circostanze dedotte riguardo all’impossibilità
per il conduttore di utilizzare lo spazio antistante i locali a
causa dell’allegamento e si è limitata a produrre la nota di
credito emessa in favore di T. s.r.l. (doc. 27). Nella nota si
fa riferimento all’allagamento che avrebbe reso impossibile
lo svolgimento di eventi commerciali ed altresì all’accordo
transattivo del 18 settembre 2014, ma tale accordo non è
stato prodotto e, quindi, non è neppure possibile valutare i
criteri in base ai quali le parti hanno concordato la riduzio-
ne del canone di locazione. Non vi è prova, quindi, che la
somma di € 15.000,00 – oggetto della nota di credito emessa
dalla stessa attrice – corrisponda ad un danno causalmen-
te riconducibile all’asserita inerzia dell’amministratore
nell’intervento sull’impianto condominiale.
4- Per tutto quanto esposto, la domanda risarcitoria
proposta da T. s.r.l. dev’essere accolta limitatamente alla
somma di € 6.729,71, da rivalutare secondo gli indici Istat
Operai ed Impiegati dalla data dell’inadempimento riferi-
bile alla stipulazione della transazione (23 ottobre 2013)
alla data della sentenza. Sulla somma decorrono gli inte-
ressi compensativi che si liquidano al tasso legale da calco-
lare dalla somma via via rivalutata anno per anno sino alla
sentenza e, successivamente, f‌ino al saldo sulla somma così
rivalutata (Cass. sez. unite n. 1712/1995). Per il principio
di soccombenza ex art. 91 c.p.c. la convenuta deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali, liquida-
te nel dispositivo in relazione alla somma attribuita dalla
parte vincitrice ex art. 5 D.M. 55/2014. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. IV, 25 LUGLIO 2016, N. 9292
EST. COZZI – RIC. COND. VIALE M. MILANO C. COND. PIAZZA (OMISSIS) MILANO
Proprietà y Proprietà fondiaria y Spazio sovrastan-
te al suolo y Interesse del proprietario ad escludere
tale utilizzazione y Limiti y Fattispecie in tema di
installazione di cartellone pubblicitario su muro di
proprietà esclusiva di un condominio, aggettante
sullo spazio sovrastante il tetto di altro condomi-
nio.
. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1117 c.c. e
840 c.c., il diritto di proprietà del condominio sul suolo
su cui sorge l’edif‌icio, si estende anche al sottosuolo
e al soprasuolo; tale diritto, tuttavia, non si sviluppa
all’inf‌inito in senso verticale, ma trova come limite l’u-
tilità effettiva del condominio, non potendo quest’ulti-
mo opporsi alle attività di terzi che si svolgano a una
profondità o altezza tali da non pregiudicare alcun suo
legittimo interesse concreto, anche se non attuale.
(Fattispecie in tema di rimozione di cartellone pub-
blicitario che, seppur installato sul muro di proprietà
esclusiva di un condominio, sporgeva nello spazio ae-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT