Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 3 Marzo 2017, N. 2669

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
far rientrare in questo ambito una condotta ben più grave,
come quella di svolgere l’attività di amministratore senza
la prescritta formazione.
Venendo agli altri aspetti affrontati dalla sentenza in
commento con riguardo ai corsi di formazione, condivisi-
bile è invece ciò che afferma il Tribunale circa la cadenza
dell’obbligo di formazione periodica che – secondo il giu-
dice veneto – decorre a partire dal 9 ottobre di ogni anno,
in linea con la data di entrata in vigore - avvenuta il 9 ot-
tobre 2014 – del D.M. n.140/204, cosiddetto “decreto corsi”.
Sul punto è il caso di precisare che tale provvedimento ha
chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire
con “cadenza annuale”. Il che ha posto il problema se detto
aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno
solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del citato de-
creto. Il Tribunale di Padova mostra di preferire quest’ultima
soluzione, sul presupposto che nel decreto “non si parla di
anno solare”, con ciò uniformandosi, peraltro, all’opinione
della maggioranza degli interpreti sul punto.
Una posizione alla quale senz’altro si può aderire, dato
che è giusto reputare che il legislatore delegato abbia
voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di
formazione che, diversamente (e, cioè, andando immoti-
vatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dal primo
gennaio 2015, creando una chiara incongruenza tra l’entra-
ta in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.
Quanto, inf‌ine, alla possibilità di recuperare i corsi di
formazione periodica annuali (possibilità che la pronun-
cia in discorso nega), non si può non rilevare una certa
superf‌icialità del giudice adito nell’affrontare il problema.
Il tema infatti è più complesso di quel che si vuole far
sembrare Il Tribunale di Padova liquida la questione af-
fermando, in sostanza, che – data la cadenza annuale ed
“essendo ogni certif‌icato valevole per l’anno successivo” –
l’aver assolto, per l’anno di interesse, gli obblighi formativi
renda irrilevanti gli inadempimenti pregressi. A parte il
fatto che non si comprende perché il “certif‌icato” in que-
stione dovrebbe valere per “l’anno successivo” e non per
l’anno in corso (ammesso che il giudice veneto abbia vo-
luto dire questo: sul punto la sentenza non è chiara), dato
che, così opinando, l’attività di aggiornamento verrebbe ad
essere enormemente svilita, specie se consideriamo che la
materia condominiale è in continua evoluzione, ciò su cui
interessa, in particolare, porre, in questa sede, l’attenzio-
ne è la posizione assunta circa l’irrilevanza degli inadem-
pimenti pregressi. Tale posizione infatti, pur presentando
il vantaggio di consentire all’interessato di poter prose-
guire la carriera senza particolari preoccupazioni, porta,
però, a favorire comportamenti non certo virtuosi, se solo
si consideri che, in questo modo, chi non si aggiornasse
per anni e poi svolgesse un corso di formazione periodica,
sarebbe da ritenersi in regola, in evidente spregio alle f‌ina-
lità della normativa (oltre che a dispetto di chi, ogni anno,
ha puntualmente ottemperato agli obblighi di legge).
Del resto egualmente criticabile – perché avrebbe,
all’evidenza, conseguenze eccessive – risulterebbe anche
la tesi opposta e cioè che un amministratore che non svol-
gesse con regolarità, negli anni, l’attività obbligatoria di
formazione periodica sarebbe sempre esposto all’annulla-
bilità della delibera di nomina e, comunque, alla revoca
del mandato (richiedibile da ciascun condomino rivolgen-
dosi all’autorità giudiziaria o deliberabile dall’assemblea).
E ciò, anche se, in futuro, ottemperasse, con puntuale re-
golarità, agli obblighi formativi.
Invero, la soluzione sembra potersi trovare percorren-
do un’ulteriore strada, che tenga conto del complessivo
comportamento dell’interessato. Così la delibera con cui
venisse nominato amministratore (non del proprio con-
dominio) chi avesse difettato di svolgere, con regolarità,
l’attività di formazione periodica potrebbe ritenersi an-
nullabile laddove, sulla base di una valutazione d’insieme,
emergesse un’inadempienza non episodica o, comunque,
tale da non consentire di ritenere, in concreto, l’interes-
sato in possesso di quella preparazione alla quale l’intro-
duzione dell’aggiornamento annuale obbligatorio, all’evi-
denza, mira. Tale valutazione spetterebbe, naturalmente,
all’autorità giudiziaria investita della questione.
Stesso discorso con riguardo alla revoca. Il giudice
chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un condomino per la
revoca dell’amministratore – ma la cosa può ripetersi con
riferimento ad un giudizio in cui si discuta sull’esistenza
(o meno) della giusta causa a fondamento di una delibera
di revoca assunta dall’assemblea – avrebbe comunque la
possibilità di effettuare una valutazione di merito e, sulla
base della condotta complessiva dell’interessato, ritenere
revocabile o meno il mandato.
Tutti aspetti, questi, che il Tribunale di Padova, però,
non prende affatto in considerazione.
Insomma, la decisione in rassegna convince solo con
riguardo alla decorrenza dell’obbligo di formazione pe-
riodica. Per il resto risulta lacunosa e, con particolare
riguardo agli effetti del mancato svolgimento del corso di
aggiornamento sulla nomina dell’amministratore, senz’al-
tro non condivisibile.
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 3 MARZO 2017, N. 2669
EST. PISANI – RIC. X C. CONDOMINIO Y
Assemblea dei condomini y Delegato per l’assem-
blea y Espressione di voto favorevole al deliberato,
in contrasto con le indicazioni del delegante y Moti-
vo ex se di annullabilità della delibera y Esclusione
y Ragioni.
. Non costituisce ex se motivo di annullabilità della
delibera la circostanza che il delegato per l’assemblea
condominiale non si sia attenuto alle indicazioni del
delegante, esprimendo voto favorevole al deliberato.

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