Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, Ord. 2 Dicembre 2016

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giur MERITO
3/2017 Arch. loc. cond. e imm.
II
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 35938/2014 il Giudice unico
del Tribunale di Milano ingiungeva a (omissis) di pagare
al Condominio Via (omissis) la somma di Euro 12.815,14
oltre interessi per rate condominiali scadute.
Con atto di citazione (omissis) si opponeva.
Il Condominio opposto si costituiva chiedendo la con-
ferma del decreto e il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le con-
clusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il d.i. è stato emesso sulla base di somme relative al
rendiconto di gestione 2013 e riparto e preventivo 2014
(doc. 2 monitorio) deliberati dall’assemblea del 20 marzo
2014 mai impugnata e, pertanto, valida ed eff‌icace.
L’eff‌icacia delle delibere condominiali e la contribuzio-
ne alle spese comuni sono sottoposte a una particolare di-
sciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità
del condominio (Cass. 7 luglio 1999 n. 7073).
Tale peculiare disciplina è dettata, in particolare,
dalla norma contenuta nell’art. 1137 c.c., secondo la qua-
le le decisioni adottate dall’assemblea “sono obbligatorie
per i condomini”, pur se impugnate davanti all’autorità
giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione: “la
obbligatorietà della delibera dell’assemblea per tutti i con-
domini, espressamente prevista dal primo comma dell’art.
1137 c.c., comporta l’automatica operatività della stessa
f‌ino all’eventuale sospensione del provvedimento nel giu-
dizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del ci-
tato articolo” (Cass. 1093 del 1996).
Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni
con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli
condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui
viene attualizzato l’obbligo, stabilito dalla legge (art. 1123
c.c.), dei singoli condomini di far fronte agli oneri con-
dominiali, costituiscono titoli di credito del condominio,
e, da sole, senz’altro, provano l’esistenza di tale credito e
legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo
(art. 63 disp.att. c.c.), ma anche la condanna del condo-
mino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che
quest’ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui
ambito è dunque ristretto alla sola verif‌ica della esistenza
e della eff‌icacia della deliberazione assembleare di appro-
vazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere
(Cass. 2387 del 2003).
Non è, comunque, che il condominio rimanga privo di
tutela.
Il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la
deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e, se di tale de-
liberazione fosse accertata e dichiarata l’illegittimità nel
giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di
quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare inde-
bitamente (Cass. 7/7/99 n. 7073).
La nullità o annullabilità della delibera avente ad og-
getto l’approvazione delle spese condominiali non potrà,
peraltro, essere fatta valere nel giudizio di opposizione,
bensì solo in via separata con l’impugnazione di cui all’art.
1137 c.c. (Cass. 10427 del 2000).
“Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per
la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve
limitarsi a verif‌icare la perdurante esistenza ed eff‌icacia
delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare,
in via incidentale, la loro validità, essendo questo riser-
vato al giudice davanti al quale dette delibere siano state
impugnate” (Cass. 26629/2009)
Nel caso in esame, come sopra riportato, il titolo posto
a fondamento della pretesa del Condominio è costituito da
deliberazione assembleare valida ed eff‌icace.
Il Condominio ha dunque provato il fatto costitutivo
della propria domanda, attraverso la produzione docu-
mentale.
L’attore opponente non ha fornito la prova del fatto
estintivo, impeditivo o modif‌icativo dell’obbligazione cor-
rispondente al pagamento delle spese, ma ha opposto, tra
l’altro, presunti danni negli immobili di sua proprietà im-
putabili, a suo dire, al condominio.
Tale argomentazioni non possono aver pregio nel pre-
sente giudizio per quanto sopra chiarito; il condomino po-
trà far valere le proprie ragioni in altra sede.
Il decreto ingiuntivo opposto viene ritenuto, per que-
sti motivi, pienamente valido ed eff‌icace; viene pertanto,
confermato.
Le spese di lite vengono poste a carico della (omissis)
attrice opponente così come quelle del monitorio, e liqui-
date come da dispositivo.
Sentenza esecutiva. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, ORD. 2 DICEMBRE 2016
PRES. MANUNTA – EST. ROTA – RIC. X C. Y
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Dimissioni
dall’incarico gestorio intervenute nelle more del
procedimento di revoca giudiziale y Interesse del
ricorrente ad ottenere una pronunzia che investa
il merito della pretesa azionata y Permanenza y Sus-
siste y Ratio y Impedimento di una nuova nomina
dell’amministratore dimessosi.
. Laddove, nelle more del procedimento instaurato
al f‌ine di ottenere la revoca giudiziale dell’ammini-
stratore, quest’ultimo rassegni le proprie dimissioni
dall’incarico gestorio, permane in capo al ricorrente un
interesse sostanziale ad ottenere una pronuncia che
investa il merito della pretesa azionata, posto che l’art.
1129, tredicesimo comma, c.c. prevede espressamente
che, in caso di revoca dell’Autorità Giudiziaria, l’assem-
blea non possa nominare nuovamente l’amministratore
che sia stato revocato. (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130;
att. c.c., art. 64) (1)
(1) La decisione rileva in quanto preclude ogni possibilità di uso
strumentale delle dimissioni da parte dell’amministratore. A quanto
consta, prima pronuncia ad aver affrontato la fattispecie.

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