Tribunale Civile Di Milano Sez. Xi, 21 Luglio 2016, N. 99

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giur MERITO
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
2. Delibera dell’assemblea straordinaria datata 28 no-
vembre 2014
La delibera dell’assemblea straordinaria datata 28
novembre 2014 è stata assunta in via totalitaria alla pre-
senza di tutti i rappresentanti di Condominio: ciò fa venir
meno le doglianze prospettate dalla difesa di parte attrice
con riguardo alla asserita inesistenza del deliberato per
mancanza di previa richiesta di convocazione ex art. 66
disp. att. c.c. stante la natura totalitaria dell’assemblea in
esame.
Come detto in precedenza, la predetta assemblea ha
ratif‌icato le statuizioni prese in occasione della pregressa
adunata del 10 novembre 2014 aventi ad oggetto sia la re-
voca dell’amministratore del Supercondominio Y in Pieve
Emanuele X sia la nomina del nuovo amministratore X, sia
inf‌ine la nomina del revisore dei conti ex art. 1130 bis c.c.:
per i motivi esposti al punto precedente del pari devesi
affermare la nullità del deliberato in esame con riguardo
esclusivamente alla revoca dell’amministratore del Super-
condominio Y in Pieve Emanuele nella persona di X ed alla
nomina del revisore dei conti ex art. 1130 bis c.c. in quanto
delibere aventi natura straordinaria che avrebbero dovuto
essere approvate dai condòmini e non dai rappresentanti
di condominio.
Esigenze di completezza inducono questo Giudice ad
affermare che la successiva delibera assembleare del 26
marzo 2015 con cui il Supercondominio convenuto ha rati-
f‌icato all’unanimità dei consensi tutte le delibere assunte
in occasione delle precedenti assemblee del 10 novembre
2014 e del 28 novembre 2014 oggetto della presente impu-
gnazione con riguardo alla revoca dell’amministratore del
Supercondominio Y in Pieve Emanuele nella persona di
X alla nomina del nuovo amministratore X ed inf‌ine alla
nomina del revisore dei conti ex art. 1130 bis c.c. non ha
determinato la sopravvenuta cessazione della materia del
contendere con riferimento alle delibere gravate nella
presente sede, atteso che la cessazione della materia del
contendere si verif‌ica soltanto quando la delibera che ha
ratif‌icato il contenuto di una precedente delibera viziata
sia immune dal medesimo vizio che si è inteso emendare,
circostanza non esistente nel caso al vaglio del presente
giudizio per il fatto che le delibere per cui è lite sono state
ratif‌icate e confermate da una successiva deliberazione
assunta da organo assembleare viziato nella sua originaria
composizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addos-
sate, nella misura di cui al dispositivo, a carico del con-
venuto Supercondominio Y in Pieve Emanuele. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XI, 21 LUGLIO 2016, N. 99
EST. GENTILE – RIC. X S.P.A. (AVV. FRACCHIA) C. CONDOMINIO Y IN MILANO
Procedimento civile in genere y Mediazione y Fa-
coltativa y Mancata collaborazione y Conseguenze y
Risarcimento maggior danno y Condanna y Fattispe-
cie in materia condominiale.
. La mancata collaborazione del condominio nella fase
della mediazione (anche laddove questa inerisca ma-
teria per la quale non risulti obbligatoria per legge),
comporta la condanna dello stesso al risarcimento del
maggior danno pari alle spese della procedura conci-
liativa ove questa – benché facoltativa – apparisse più
che opportuna per ambo le parti al f‌ine di evitare costi
ed tempi del giudizio poi incardinato. (c.c., art. 1218;
c.c., art. 1224) (1)
(1) La pronuncia in oggetto costituisce un importante precedente
giurisprudenziale destinato a responsabilizzare le parti che, chiama-
te in mediazione (ancora più se non obbligatoria o delegata), riten-
gano di non collaborare a dispetto dei maggiori costi processuali e
della def‌lazione del carico giudiziario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti
X ha evocato in giudizio il condominio Y, deducendo:
l’Attrice effettua forniture di riscaldamento, installazio-
ne di apparecchiature per il riscaldamento, conduzione,
assistenza e manutenzione dei relativi impianti; la stessa
ha concluso con il convenuto un contratto di gestione a
megawatt per il riscaldamento; il 3 settembre 2012; su-
bentrato un nuovo amministratore del condominio Y, que-
sti ha intimato immediatamente la disdetta del contratto
con raccomandata del 15 novembre 2013; nonostante i
numerosi solleciti dell’Attrice, il Convenuto non ha pa-
gato le forniture del riscaldamento perciò, non riuscen-
do ad ottenere un adempimento spontaneo, il 6 febbraio
2014 X ha promosso una procedura di mediazione dinanzi
all’organismo ICAF di Milano, allo scopo di non gravare
il Condominio di troppe spese di contenzioso; ricevuta
la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale,
non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’erra-
ta notif‌ica della convocazione e comunicando che si era
provveduto ad un primo parziale acconto di € 4.600,00
da imputare quale pagamento a saldo della fattura n.
133433 (€ 3.194,26) ed acconto (€ 1.405,74) sulla fattu-
ra n. 134658; l’organismo di mediazione ha proceduto ad
una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si
è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto
l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incon-
tro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge,
come da verbale allegato sub doc. 3; tale fallito tentativo
di mediazione ha comportato costi per l’Attrice pari ad €
410,00 oltre a € 538,00 di assistenza legale; trascorso un
anno dal tentativo senza che il Condominio abbia estin-
to i propri debiti, la Convenuta è ancora debitrice di €
4.385,04 per sorte capitale, credito portato dalle fatture
nn. 140904/2014 e 143277/12014, nonché degli interessi
di ritardato pagamento sulle fatture pagate in ritardo,
che ammontano ad € 739,41, oltre agli ulteriori interes-
si al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalla
data della domanda al saldo; ancora, l’Attrice ha diritto
al risarcimento, ex art. 1224 comma 2 c.c., per il maggior

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