Tribunale Civile Di Milano Sez. Xiii, 30 Agosto 2016, N. 9844

Pagine227-232
227
giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
tazione avanzata dalla difesa di parte attrice in aggiunta al
ristoro dei danni di natura patrimoniale: ritiene il Giudice
che tale domanda debba essere accolta nei limiti e per i
motivi di seguito indicati.
Premesso che la tutela del domicilio è prevista sia
dall’art. 14 della nostra Carta costituzionale che dall’art.
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per effetto
dell’illegittimo anticipato escomio l’attore C. e la di lui fa-
miglia è stato costretto a rilasciare anzitempo l’abitazione
di (omissis) abitazione che il C. ha dimostrato abitare sin
dal lontano 1978 (si veda il contratto di locazione inter-
corso tra le parti di causa di cui al doc. n. 2 fascicolo parte
attrice) all’interno della quale ha visto crescere la propria
famiglia, passare un’intera vita e saldarsi i più pregnanti
rapporti personali della sua intera esistenza con il coniuge
e la prole: reputa questo Giudice che la ingiusta perdita
anzitempo del proprio domicilio subita dall’attore C. abbia
def‌initivamente compromesso valori di rango costituzio-
nali quali il diritto ad un’esistenza dignitosa ed il diritto a
vivere il proprio domicilio e la serenità delle mura dome-
stiche all’interno della propria abitazione quale luogo car-
dine in cui si esplica la dinamica dei rapporti familiari e
si svolge la personalità individuale dei singoli membri che
la famiglia compongono, con grave lesione di diritti invio-
labili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione e delle
interrelazioni personali che, causa l’anticipato escomio,
il C. ha visto ingiustif‌icatamente interrotte dopo oltre 30
anni di residenza presso l’unità immobiliare di (omissis).
Dovuto pertanto si palesa il ristoro del danno non patri-
moniale a favore dell’attore C. stante la palese lesione di
interessi di rilevanza costituzionale (per un caso di rico-
noscimento del danno non patrimoniale cagionato al pri-
vato a seguito della mancata disponibilità di alloggio pub-
blico dovuta all’omesso annullamento della graduatoria di
assegnazione alloggi popolari si veda la sentenza della Su-
prema Corte di cassazione n. 4539 del 22 febbraio 2008):
facendo uso dei propri poteri equitativi, questo Giudice
quantif‌ica il danno non patrimoniale subito dall’attore C.
per l’anticipato escomio nella misura del 10% dell’ammon-
tare del danno non patrimoniale come sopra liquidato,
vale dire in complessivi euro 4.482,00 (euro 44.820,00 divi-
so 10) liquidati in moneta attuale.
In def‌initiva il danno – patrimoniale e non – che la con-
venuta (omissis) deve ristorare all’attore A.C. ammonta
ad euro 49.302,00 (euro 44.820,00 + euro 4.482,00 = euro
49.302,00) liquidati in moneta attuale.
Rimane da ultimo da vagliare la domanda riconven-
zionale azionata dalla locatrice convenuta avverso A. C.
avente ad oggetto il rimborso sia delle spese per servizi
comuni pari ad euro 871,78, come da consuntivi prodotti
agli atti di causa (vedi docc. n. 12, 13 e 14 fascicolo parte
convenuta), sia delle spese di riscaldamento per il periodo
gennaio 2009 – aprile 2010 pari ad euro 4.185,08, come da
fatture prodotte agli atti (vedi doc. n. 15 fascicolo parte
convenuta), spese che la locatrice convenuta ha sostenuto
non esserle state rimborsate ad opera del conduttore C. al
momento del rilascio del bene locato.
Il credito vantato dalla convenuta locatrice G. è risul-
tato ampiamente provato sia tramite la produzione delle
pezze giustif‌icative sopra indicate sia a seguito dell’escus-
sione del teste (omissis) che ha confermato in udienza sia
la correttezza dei consuntivi prodotti e dei riparti effettua-
ti sia la sussistenza dell’accordo intercorso tra la proprietà
ed il conduttore C. con cui quest’ultimo si era fatto carico
nel corso del rapporto locativo delle spese di riscaldamen-
to afferenti l’unità di (omissis) nella misura complessiva
di un quarto rispetto al totale dovuto: in accoglimento
della domanda riconvenzionale di parte convenuta, A.C.
deve essere pertanto condannato al pagamento, a favore
della convenuta dell’importo di euro 5.056,86 (euro 871,78
+ euro 4.185,08 = euro 5.056,86), oltre su tale somma la
debenza degli interessi legali dalle singole scadenze al
saldo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e
vanno liquidate come da dispositivo a carico della G. con-
venuta. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 30 AGOSTO 2016, N. 9844
EST. ROTA – RIC. X (AVV. SARINA) C. SUPERCONDOMINIO Y IN PIEVE EMANUELE
Supercondominio y Assemblea dei rappresentanti
dei singoli plessi y Deliberazioni y Revoca dell’am-
ministratore del supercondominio e nomina del
revisore dei conti y Atti di straordinaria ammini-
strazione non rientranti nei compiti assegnati ai
rappresentanti y Conseguenze y Nullità radicale del
deliberato.
. È affetta da radicale nullità la delibera a mezzo della
quale i rappresentanti di condominio (e non i condòmi-
ni) revochino l’amministratore del supercondominio e
nominino il revisore dei conti ex art. 1130 bis c.c., trat-
tandosi di atti di straordinaria amministrazione, non
rientranti nei compiti assegnati ai rappresentanti dal-
l’art. 67 att. c.c. (c.c., art. 1130 bis; att. c.c., art. 67) (1)
(1) Pronuncia che ben argomenta la linea interpretativa prescelta,
a fronte della stringata formulazione dell’art. 67 att. c.c. foriera di
notevoli problemi applicativi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere rias-
sunti:
1) In data 8 ottobre 2014 l’amministratore del Super-
condominio Y in Pieve Emanuele riceveva da un grappolo
di condòmini una richiesta di convocazione assembleare
ex art. 66 disp. att. c.c. avente ad oggetto, tra l’altro, la
richiesta di revoca dell’amministratore del predetto Su-
percondominio, la richiesta di nomina del nuovo ammi-
nistratore e la richiesta della nomina dei revisori ex art.
1130 bis c.c. (doc. n. 1 fascicolo parte attrice): il predetto
amministratore pertanto provvedeva a convocare l’assem-
blea per la data del 20 novembre 2014 inviando l’avviso
non ai rappresentanti del Supercondominio come richie-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT