Tribunale Civile Di Milano Sez. Xiii, 26 Settembre 2016, N. 10026

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giur MERITO
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
Dunque, le delibere in esame devono considerarsi va-
lide siccome assunte nel rispetto del quorum deliberativo
sancito dalla legge del 1991.
Ne diviene che va conseguentemente rigettata la
domanda di rimborso delle somme versate in eccedenza
rispetto al dovuto, formulata al ricorrente in dipendenza
dell’asserita nullità delle delibere de quibus, come dimo-
strata, tale dipendenza, dal fatto che l’ammontare del van-
tato indebito è stato calcolato in via differenziale rispetto
alla misura che sarebbe spettato all’impugnante in base
alla sua quota millesimale e non già rispetto alla misura a
questi pertoccante alla scorta del regolare funzionamento
del nuovo sistema di rilevazione dei consumi di riscalda-
mento. Tuttavia, anche se si ritenesse la richiesta in pa-
rola formulata i via autonoma, ossia, come già detto, non
già fondantesi sulla nullità delle delibere in parola, bensì
sulle allegate disfunzioni del nuovo impianto termico, essa
andrebbe parimenti disattesa; e ciò, non tanto o non solo
per sua infondatezza nel merito (a tal proposito, mentre
nessuna delle due relazioni peritali di parte prodotte dal
ricorrente – sub docc. nn. 6 e 8 – riferite, l’una, all’impian-
to termico di casa Bufardeci e, l’altra, all’impianto gene-
rale di riscaldamento del Condominio, prende in specif‌ica
e concreta considerazione l’appartamento del Pignoloni,
le prove testimoniali assunte hanno confermato che il so-
pralluogo di controllo ha riguardato anche l’abitazione di
quest’ultimo con i risultati riportati nel doc. n. 6 accluso
dal condominio; anche il teste Rodi, pur citato dall’oppo-
nente, non ha confutato detta circostanza, avendo dichia-
rato, in incipit alla propria deposizione, di non avere un
ricordo esatto degli appartamenti ispezionati, con ciò non
escludendo che fra essi vi fosse anche l’unità abitativa del
Pignoloni), quanto perché avente ad oggetto spese rego-
larmente contabilizzate, approvate e mai impugnate.
A siffatto riguardo spiega molto chiaramente la Su-
prema Corte di Cassazione che, qualora si dibatta non già
sulla fruizione di un servizio comune, bensì sulla quantità
di esso realmente consumata, la controversia non attiene
all’infettività di detto servizio, bensì all’entità del corri-
spettivo dovuto in rapporto alla misura della prestazione
ricevuta, in relazione alla quale la delibera di approva-
zione del consuntivo di spesa, ove non tempestivamente
impugnata, assume carattere di def‌initività ed incontesta-
bilità (così, Cass. civ. 11 maggio 2009, n. 10816).
Venendo all’esame del motivo di impugnazione della
delibera del 2 marzo 2011, anch’esso va respinto.
Invero, la “dichiarazione d’intervento” (sub doc. n. 15
del ricorrente) non risulta ritualmente sottoposta all’as-
semblea de qua, giacché è noto come l’art. 67, primo
comma disp. att. c.c. faccia onere al condomino che inten-
de intervenire nella riunione parteciparvi personalmente
o a mezzo di un delegato, condizione non avveratasi nella
specie, ove, come risulta testalmente dal verbale dell’as-
semblea, unica ad essere rappresentata per delega fu la
proprietaria Paladini a mezzo della signora Longoni e
non già il Pignoloni. Tale considerazione è suff‌iciente per
escludere in capo all’organo assembleare un obbligo di
provvedere su detta dichiarazione.
In ogni caso, anche avuto riguardo al contenuto delle
rimostranze accluse in tale ultimo atto, esso non può ri-
tenersi idoneo a far attivare il potere deliberativo dell’as-
semblea; in effetti, mentre i punti 1, 2, 4 e 6 hanno caratte-
re meramente asservativo e/o argomentativo, solo i punti
3 e 5 contengono, sia pure indirettamente e con sforzo
interpretativo, delle richieste al Condominio; sennonché,
mentre la richiesta di indire un’assemblea straordinaria
sub punto 3 è ancora una volta irrituale, giacché essa va
indirizzata all’amministratore da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell’edif‌icio ex art.
66, primo comma, disp. att. c.c., la richiesta sub punto 5,
viceversa, è del tutto generica, non indicando alcun am-
montare circa l’entità del rimborso preteso.
A fronte di quanto precisato, l’assemblea né doveva, né
poteva deliberare; sicché l’annotazione “vengono respinte”
pure riportata nel verbale della riunione, è da intendersi
quale mera dichiarazione di riscontro negativo prima di
valore decisorio.
È solo il caso di aggiungere che il Pignoloni potrà in
ogni momento, con le modalità ed entro i limiti consen-
titi dalla legge, sottoporre all’assemblea gli argomenti de
quibus al f‌ine di provocarne il relativo potere deliberativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sul-
la base del nuovo tariffario di cui al D.M. n. 55/2014, qui
applicabile in virtù della norma transitoria dell’art. 28 del
medesimo decreto. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 26 SETTEMBRE 2016, N. 10026
EST. ROTA – RIC. A.C. (AVV. PASSERINI) C. G. ED ALTRO (AVV. BRIGNOLI)
Impugnazioni civili in genere y Cassazione (ri-
corso per) y Giudizio di rinvio y Domanda di risar-
cimento del danno in conseguenza della sentenza
cassata y Fondamento y Conseguenze y Fattispecie
relativa a contratto di locazione.
. In tema di giudizio di rinvio, la domanda di risarci-
mento del danno conseguente alla privazione del bene,
dal cui godimento la parte è stata estromessa per ef-
fetto dell’esecuzione forzata o coattiva della sentenza
cassata, si fonda sul criterio che, una volta annullato il
titolo che ha causato la privazione del bene, colui che
l’ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella me-
desima situazione nella quale egli si sarebbe trovato
in mancanza di quella privazione, in quanto la parte
che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sé i
rischi collegati all’attuazione di questa. Ne consegue
che è irrilevante lo stato soggettivo di chi ha attuato il
provvedimento giurisdizionale non ancora def‌initivo e
che la misura del danno risarcibile deve coprire l’intero
pregiudizio economico subito dal soggetto leso. (Nella
specie si trattava di esecuzione – conseguente ad un
giudizio di sfratto per f‌inita locazione – di un ordine
di rilascio provvisoriamente esecutivo che, all’esito dei
tre gradi di giudizio, si era rilevato illegittimamente

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