Tribunale Civile Di Milano Sez. Xiii, 12 Gennaio 2016, N. 369

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
complessiva e la f‌isionomia dello stabile di Via Procaccini
n. 29/Via Lomazzo n. 38 in Milano: vi è da dire che già in
precedenza il piano terreno dello stabile presentava ampi
f‌inestroni che scandivano le partizioni delle facciate, f‌ine-
stroni che verranno sostituiti da vetrate trasparenti come
tratteggiate nei progetti allegati agli atti di causa in piena
sintonia con l’estetica complessiva del fabbricato.
Pare a questo Giudice che il vero motivo che ha spinto
il Condominio di Via Procaccini n. 29/Via Lomazzo n. 38
in Milano ad opporsi all’intervento di parte attrice risieda
non tanto nella potenziale lesione del decoro architetto-
nico dello stabile quanto piuttosto nel timore di vedere
realizzato al piano terra dello stabile di Via Procaccini n.
29/Via Lomazzo n. 38 in Milano il cosiddetto effetto “Chi-
na town”, vale a dire il pericolo di proliferazione di negozi
di articoli sulla pubblica via a danno della tranquillità e
sicurezza dei condomini, come si desume dal testo della
delibera impugnata laddove l’avvocato Ardito, legale e
condomino del Condominio di Via Procaccini n. 29/Via Lo-
mazzo n. 38 in Milano, ha ribadito la propria contrarietà al
progetto dichiarando che “non gli dispiace il progetto ma
è preoccupato per il futuro se la destinazione da esposi-
zione di auto d’epoca diventasse un solo o più negozi”: tale
timore però, fondato o meno che sia, non può essere preso
in considerazione ai f‌ini della valutazione della lesività o
meno al decoro architettonico dell’edif‌icio che l’interven-
to per cui è causa potrebbe cagionare.
In def‌initiva ritiene questo Giudice che la creazione
delle vetrine espositive con cristalli trasparenti antisfon-
damento in sostituzione dei f‌inestroni neri con inferriate
di metallo e la contestuale demolizione di parte del muro
sottostante i predetti f‌inestroni sino alla soglia del marcia-
piede non altereranno né lederanno il complessivo decoro
architettonico dello stabile condominiale in esame ponen-
dosi in piena sintonia con i parametri previsti dagli art.
1102 e 120 del codice civile.
5. Esito della lite
Stante la legittimità dell’intervento sopra menzionato
che l’attrice s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 ed il terzo in-
tervenuto Giuseppe Soccol intendono effettuare, devesi
dichiarare la nullità della delibera dell’assemblea stra-
ordinaria del Condominio di Via Procaccini n. 29/Via Lo-
mazzo n. 38 in Milano, assunta in data 17 febbraio 2014,
nella parte in cui è stato reiterato il diniego dei condomini
a consentire alla s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 la trasfor-
mazione dei f‌inestroni dell’unità sita al piano terra dello
stabile in vetrine espositive: posto che, come detto in pre-
cedenza, non si richiede una preventiva autorizzazione
assembleare che abiliti il singolo condomino ad effettuare
un uso più intenso della cosa comune realizzando delle
innovazioni sia pure nei limiti posti dalla legge, il diniego
dell’assemblea dei condomini ha determinato la violazione
del diritto soggettivo del condomino ad avvalersi di una
prerogativa tutelata dalla legge avendo statuito in assenza
del relativo potere deliberativo.
Consegue in def‌initiva l’accoglimento delle domande
di parte attrice s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 e del terzo
intervenuto Giuseppe Soccol.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquida-
te a carico del convenuto Condominio di Via Procaccini n.
29/Via Lomazzo n. 38 in Milano e dei condomini terzi inter-
venuti Mauro Ardito, Carla Ciappareli, Marisa Bosetti, Gian-
luca Grazzi Lonardo, Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli e
Carla Boscarelli nella misura di cui al dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 12 GENNAIO 2016, N. 369
EST. ROTA – RIC. MINGRINO (AVV. CRUCITTI) C. SILVA (AVV. CIRLA)
Legge sull’equo canone y Ambito di applicazione
y Locazione stipulata per il soddisfacimento di esi-
genze transitorie y Falsa indicazione della transi-
torietà y Simulazione relativa y Prova dell’accordo
simulatorio y Onere probatorio y Prove per testi e
presunzioni.
. Il contratto di locazione per uso abitativo stipula-
to con la falsa indicazione della transitorietà, al f‌ine
di eludere la sanzione della nullità di clausole con-
cernenti la durata e la misura del canone, integra gli
estremi di una fattispecie simulatoria relativa che cela,
sotto l’apparenza di una convenzione negoziale di loca-
zione transitoria, una locazione abitativa ordinaria pat-
tiziamente regolata in difformità del regime coattivo
cosiddetto dell’equo canone. Il conduttore che invochi
in giudizio l’applicazione del regime legale al rapporto
così instaurato e l’automatica sostituzione delle clau-
sole contrattuali nulle in base al meccanismo dell’art.
79 della legge 392 del 1978 ha l’onere di dimostrare l’e-
sistenza della simulazione contrattuale, avvalendosi a
tale f‌ine della prova per testi e per presunzioni al di là
dei limiti sanciti, per le parti, dall’art. 1417 c.c., atte-
sa la illiceità del contratto simulato per contrasto con
norme imperative. (c.c., art. 1417; l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 26; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1)
(1) In senso conforme, cfr. Cass. civ. 13 agosto 2015, n. 16797, in que-
sta Rivista 2016, 58 e Cass. civ. 7 luglio 1997, n. 6145, ivi 1997, 798.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da porre alla base della presente decisione pos-
sono così essere riassunti:
1) Gaetano Mingrino ha detenuto in qualità di condut-
tore l’immobile di proprietà di Silvia Silva ubicato in Mi-
lano alla Via Giulio Carcano n. 33 a far data dal 18 marzo
1993 sino alla scadenza del secondo quadriennio di durata
del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 18
settembre 2002, scadenza maturata in data 17 settembre
2010 (doc. n. 11 fascicolo di parte convenuta Silvia Silva);
2) In particolare tra le parti sono intercorsi nel corso di
oltre 17 anni svariati contratti di locazione ad uso transi-
torio della durata di un anno – dal settembre del 1993 sino
al settembre del 1994 e così via sino al 2001: si vedano i
documenti n. da 2 a 10 fascicolo di parte convenuta Silvia
Silva – sino a quando, in data 18 settembre 2002, le parti
hanno formalizzato un contratto di locazione ad uso abita-

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