Tribunale Civile Di Milano Sez. Xiii, 16 Febbraio 2016, N. 2036

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giur MERITO
1/2017 Arch. loc. cond. e imm.
confronti del condominio. La documentazione in atti - pur
prodotta dall’amministratore - non è suff‌iciente ad identif‌i-
care compiutamente le parti mancando le generalità piene
e complete, pertanto il condominio nella persona dell’am-
ministratore deve essere condannato alla produzione delle
generalità complete di tutti i condòmini su cui gravano le
spese richieste dal difensore. La condanna alle spese segue
la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 16 FEBBRAIO 2016, N. 2036
EST. ROTA – RIC. IMMOBILIARE LOMAZZO 38 S.R.L. (AVV. NEGRI) C.
CONDOMINIO DI VIA PROCACCINI N. 29/VIA LOMAZZO N. 38 IN MILANO ED
ALTRI (AVV.TI ARDITO E SERGIO)
Uso della cosa comune y Limiti y Trasformazio-
ne di f‌inestroni in vetrine espositive y Legittimità
y Fondamento.
. La trasformazione in vetrine espositive dei f‌inestro-
ni ubicati al piano terra di uno stabile condominiale
al f‌ine di utilizzare l’unità immobiliare di proprietà di
un singolo condòmino ad uso autosalone di macchine
di lusso rientra nell’uso che ciascun condomino può
ritrarre dalla cosa comune ed è conforme ai precetti
di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c. ne consegue la nullità
dell’eventuale delibera condominiale che ne vieti la
realizzazione. (c.c., art. 1102; c.c., art. 1120) (1)
(1) Calzanti ai f‌ini della soluzione del problema al vaglio del presen-
te giudizio si palesano Cass. civ. 9 giugno 2010, n. 13874, in questa
Rivista 2010, 480 e Cass. civ. 20 febbraio 1997, n. 1554, ivi 1997, 411,
entrambe espressamente richiamate in parte motiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da porre alla base della presente decisione pos-
sono così essere riassunti:
1) La s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38, premesso di essere
proprietaria di un’unità immobiliare adibita ad uso diverso
dall’abitazione sita al piano terra ed ai due piani interrati dello
stabile di Via Procaccini n. 29/Via Lomazzo n. 38 in Milano,
ha più volte chiesto ai condomini del Condominio di Via Pro-
caccini n. 29/Via Lomazzo n. 38 in Milano l’autorizzazione a
mutare la destinazione d’uso della propria unità immobiliare
da laboratorio ad autorimessa ed a modif‌icare la facciata dello
stabile trasformando i f‌inestroni dell’unità sita al piano terra
dello stabile in vetrine espositive: ciò si desume dalle nume-
rose assemblee condominiali che si sono celebrate dal 2010
al 2013 e che hanno avuto tali argomenti all’ordine del giorno
(vedi i docc. n. da 2 a 5 del fascicolo di parte convenuta);
2) In occasione dell’assemblea condominiale straordina-
ria del 17 febbraio 2014 (per reperire la quale si veda il doc.
n. 6 del fascicolo di parte convenuta) è stato nuovamente
reiterato il diniego dei condomini a consentire alla s.r.l. Im-
mobiliare Lomazzo 38 la trasformazione dei f‌inestroni dell’u-
nità sita al piano terra dello stabile in vetrine espositive;
3) Stante il predetto diniego la s.r.l. Immobiliare Lo-
mazzo 38 ha impugnato la delibera assunta dall’assemblea
del Condominio di Via Procaccini n. 29/Via Lomazzo n. 38
in Milano datata 17 febbraio 2014 asserendone la radicale
nullità in quanto ritenuta lesiva del disposto dell’art. 1102
c.c. in tema di uso delle parti comuni ad opera dei singoli
condomini: la predetta società ha del pari chiesto che il
Tribunale accertasse la legittimità dell’intervento modif‌i-
catorio di sostituzione dei f‌inestroni prospicienti la pubbli-
ca via con 11 vetrine espositive raff‌igurato nei rendering in
atti (si vedano i docc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice);
4) Si è costituito in giudizio il Condominio di Via Procac-
cini n. 29/Via Lomazzo n. 38 in Milano contestando in fatto
e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il
rigetto delle domande di parte attrice: con il medesimo atto
sono intervenuti i condomini Mauro Ardito, Carla Ciappare-
li, Marisa Bosetti, Gianluca Grazzi Lonardo, Andrea Giovan-
ni Rodolfo De Micheli e Carla Boscarelli i quali hanno sposa-
to interamente la posizione processuale del Condominio di
Via Procaccini n. 29/Via Lomazzo n. 38 in Milano convenuto
instando per il rigetto delle pretese di parte attrice;
5) Nelle more del giudizio l’immobile di proprietà
dell’attrice s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 è stato ceduto
a Giuseppe Soccol il quale ha esercitato la facoltà di cui
all’art. 111 c.p.c. intervenendo nel presente giudizio;
6) Senza l’espletamento di alcun incombente istrut-
torio la causa è giunta al suo naturale epilogo a seguito
del deposito degli scritti defensionali di cui all’art. 190 del
codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale che le domane
azionate dall’attrice s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 avverso il
convenuto Condominio di Via Procaccini n. 29/Via Lomazzo
n. 38 in Milano ed i terzi intervenuti condomini Mauro Ardi-
to, Carla Ciappareli, Marisa Bosetti, Gianluca Grazzi Lonar-
do, Andrea Giovanni Rodolfo De Micheli e Carla Boscarelli
siano da accogliere per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del contendere è la legittimità o meno dell’in-
tervento avente ad oggetto la trasformazione in vetrine
espositive dei f‌inestroni ubicati al piano terra dello stabile
di Via Procaccini n. 29/Via Lomazzo n. 38 in Milano che l’at-
trice s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 ed il terzo intervenuto
Giuseppe Soccol intendono porre in essere al f‌ine di utiliz-
zare l’unità immobiliare di proprietà ad uso autosalone di
macchine di lusso: l’attrice s.r.l. Immobiliare Lomazzo 38 ed
il terzo intervenuto Giuseppe Soccol ne hanno sbandierato
la conformità ai precetti di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c.
deducendo la nullità del deliberato assembleare assunto in
data 17 febbraio 2014 che aveva dato parere negativo all’in-
tervento, mentre di contrario avviso è stata l’assemblea dei
condomini che ha paventato il rischio che il piano terra
dello stabile, pacif‌icamente destinato ad ospitare esercizi
commerciali, potesse accogliere una moltitudine di negozi
di svariato genere - alimentare, abbigliamento, articoli elet-
tronici, chincaglierie di ogni genere ecc. - trasformandosi
di conseguenza in una succursale della cosiddetta “China
town”, zona occupata da cittadini di nazionalità cinese ove
pullulano negozi ed attività commerciali di vario tipo non
caratterizzati da alcuna omogeneità: al progetto allegato
agli atti da parte attrice (si vedano i docc. n. 3 e 4 del fa-
scicolo di parte attrice) ed alla relazione di parte redatta

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