Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 29 Gennaio 2016, N. 1368

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giur MERITO
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
in modo non equivoco; in applicazione del principio inter-
pretativo secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit,
è logico ritenere che nel caso dell’art. 665 c.p.c. il silenzio
serbato dalla legge sul punto vada interpretato nel senso
che, in caso di estinzione del giudizio di convalida di sfrat-
to nelle more della trasmigrazione dalla fase a cognizione
sommaria alla fase a cognizione piena senza che si arrivi
alla sentenza def‌initiva, l’ordinanza provvisoria di rilascio
non sopravviva all’estinzione anticipata del giudizio.
Milita inf‌ine a favore della soluzione prescelta nella pre-
sente sede la considerazione secondo cui a volere ragionare
nel senso palesato dalla difesa di parte locatrice convenuta
Aler Milano – nel senso di ritenere l’ultrattività del titolo
esecutivo costituito dall’ordinanza di rilascio pur a seguito
della declaratoria di improcedibilità e conseguente estin-
zione del giudizio che ne ha visto l’adozione – si perverrebbe
all’assurda situazione tale per cui il locatore potrebbe avva-
lersi di un titolo esecutivo di rilascio in costanza del con-
tratto di locazione tutt’ora in essere tra le parti in causa che,
proprio per il fatto che il giudizio di risoluzione successivo
all’opposizione allo sfratto non sia giunto al naturale epilo-
go con l’adozione della sentenza di risoluzione del rapporto,
continua allo stato a produrre i propri effetti negoziali.
Ne consegue che il titolo azionato dalla locatrice Aler
Milano con il precetto e costituito dall’ordinanza di rila-
scio ex art. 665 c.p.c. depositata in data 15 aprile 2014
dal Tribunale di Milano in occasione del procedimento
di sfratto per morosità RG. n. 12790/2014 non riveste più
eff‌icacia giuridica alcuna e che l’opposizione deve essere
accolta non avendo l’odierna locatrice il diritto a proce-
dere ad esecuzione forzata sulla base del predetto titolo.
La peculiarità della questione trattate ed il fatto che
questo Giudice ha accolto una soluzione che è in contra-
sto con quanto sostenuto dal Supremo Collegio in tema
di ultrattività dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. nel caso di
estinzione anticipata del giudizio di merito, inducono il
Giudicante a compensare interamente le spese di lite tra
le parti. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 29 GENNAIO 2016, N. 1368
EST. ROTA – RIC. FRACCHIA (AVV. NICOLETTI) C. SUPERCONDOMINIO PIAZZA
IMPERATORE TITO, N. 8 IN MILANO ED ALTRO (AVV. CONTE)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Super-
condominio con più di sessanta partecipanti y As-
semblea convocata per la nomina dell’amministra-
tore e per la gestione ordinaria delle parti comuni
y Voto espresso dai singoli condòmini anziché dai
rappresentanti di condominio y Conseguenze y Nul-
lità radicale della relativa delibera y Sussistenza.
. È affetta da nullità radicale la delibera assunta
dall’assemblea di un supercondominio con più di ses-
santa partecipanti convocata per la nomina dell’am-
ministratore e per la gestione ordinaria delle parti
comuni, allorché al relativo voto abbiano partecipato
i singoli condòmini anziché i rappresentanti di condo-
minio, come previsto dall’art. 67 att. c.c. (c.c., art. 1117
bis; att. c.c., art. 67) (1)
(1) Non constano altre pronunce edite che – successivamente alla
riforma della disciplina condominiale - abbiano affrontato analoga
fattispecie in tema di supercondominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio Attilia Fracchia, premesso di
essere condomina del Condominio Giovanni di Piazza Im-
peratore Tito n. 8 in Milano facente parte del complesso
residenziale denominato Supercondominio di Piazza Im-
peratore Tito n. 8 in Milano, ha impugnato l’intero con-
tenuto della delibera dell’assemblea ordinaria del Con-
dominio Palazzi di Piazza Imperatore Tito n. 8 in Milano,
tenutasi in seconda convocazione in data 23 giugno 2014
(per reperire la delibera vedi il doc. n. 1 fascicolo parte
convenuta), facendo valere plurimi prof‌ili di illegittimità
individuati in ben undici punti nel corposo atto di citazio-
ne che ha dato la stura al presente giudizio: in particolare,
per ciò che interessa in questa sede, quale prof‌ilo di do-
glianza che assorbe le rimanenti censure per i motivi che
di seguito si indicano, l’attrice Fracchia ha censurato le
modalità di costituzione dell’assemblea ordinaria del Con-
dominio Palazzi di Piazza Imperatore Tito n. 8 in Milano,
tenutasi in seconda convocazione in data 23 giugno 2014,
asserendo che a tale assemblea avrebbero dovuto parte-
cipare i rappresentanti dei singoli condominii di cui al
nuovo conio dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione al
codice civile e non i singoli condomini all’uopo convocati,
e che tale illegittima costituzione avrebbe comportato la
radicale nullità dell’intero deliberato.
L’attrice Fracchia ha poi convenuto in giudizio l’ammi-
nistratore del Condominio Palazzi di Piazza Imperatore
Tito n. 8 in Milano nella persona di Vincenzo Gallinoni
al f‌ine di sentirlo condannare al risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del defati-
gante contenzioso che vede da quasi vent’anni le parti in
causa su contrapposte posizioni che hanno generato una
molteplicità di cause nota al distretto giudiziario di Mila-
no ed oramai alla Corte Suprema di Cassazione.
Si sono costituiti sia il Condominio Palazzi di Piazza
Imperatore Tito n. 8 in Milano che il convenuto Vincen-
zo Gallinoni contestando in fatto e diritto il merito delle
avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande
dell’attrice.
Dopo lo scambio delle memorie di cui all’art. 183, sesto
comma, c.p.c. e degli scritti difensivi menzionati dall’art.
190 c.p.c. la causa è giunta al suo naturale epilogo.
Questi i fatti di causa, la presente controversia è,
come detto, parte del vasto contenzioso giudiziario che
coinvolge la condomina Attilia Fracchia da una parte ed
il Condominio Palazzi di Piazza Imperatore Tito n. 8 in
Milano dall’altra, parti che dibattono da anni circa l’an-
nosa questione se il complesso condominiale ubicato in
Milano, Piazza Imperatore Tito n. 8, ove risiede l’odierna
attrice sia da qualif‌icare quale condominio parziale, come

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