Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 15 Giugno 2016, N. 6782

AutorePier Paolo Capponi
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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
Il problema concerne quindi, non tanto la legittimità
del distacco, essendo comunque consentito al condomino
procedere ad un allaccio diretto all’acquedotto comunale,
quanto verif‌icare se questo comporti un esonero anche
dalle spese di esercizio, ovvero delle spese di consumo.
In proposito si ritiene applicabile, stante l’eadem ratio,
il principio giurisprudenziale espresso con riferimento al
distacco unilaterale dall’impianto centralizzato di riscal-
damento, possibile solo quando il condomino interessato
provi che da questo deriverà un’effettiva proporziona-
le riduzione delle spese di esercizio e non si verif‌icherà
uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento
dell’impianto centrale stesso (tra le molte Cass. 1597/95).
Nel caso di specie, il distacco in oggetto non pregiudica
il regolare funzionamento dell’impianto ma importa certa-
mente un aggravio di spese per i restanti condomini.
L’impianto di adduzione dell’acqua infatti è correlato ad
un contratto “a bocca tassata”, ove cioè viene corrisposto un
canone f‌isso annuale, indipendentemente dall’acqua consu-
mata, che - se in esubero - viene immessa nelle acque nere.
Il distacco di parte attrice non determina per il condo-
minio alcun risparmio, atteso che l’acqua erogata al con-
dominio rimane sempre la medesima, così come - correla-
tivamente - l’esborso da sostenere.
Ne consegue quindi che parte attrice deve continuare
a corrispondere non solo le spese di conservazione dell’im-
pianto ma anche quelle di esercizio, non potendo, tramite
scelta unilaterale, determinare un aggravio di spesa in
capo agli altri condomini.
Il condomino “ribelle” è pertanto rimasto, come si suole
dire, cornuto e mazziato.
Alla f‌ine dovrà pagare due volte l’acqua e due volte la
manutenzione: quella del suo impianto e quella di quello
condominiale.
Non sembra a questo punto inutile ricordare, se non al-
tro a titolo di cronaca, che, per quanto riguarda Genova, già
nel lontano 1991 la legge della Regione Liguria n. 24, al suo
Titolo 1, articolo 1, aveva disposto che “Dalla data di entrata
in vigore della presente legge in tutto il territorio regionale
è vietata nella costruzione e nell’esercizio dei nuovi acque-
dotti e nell’ampliamento di quelli esistenti l’installazione
dei sistemi distributivi a luce tarata o bocca tassata”.
E, al suo articolo 2, con riguardo agli acquedotti esi-
stenti, che: “I sistemi distribuitivi a luce tarata o bocca
tassata degli acquedotti esistenti devono essere adeguati
alle disposizioni di cui all’articolo 1 secondo criteri adotta-
ti con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge”.
Il provvedimento è rimasto lettera morta, tanto che noi
avvocati, a distanza di quasi 25 anni dalla citata Legge Re-
gionale, abbiamo ancora oggi a che fare con liti condomi-
niali che riguardano tali obsoleti e antieconomici impianti.
Elemento di novità in questo panorama è la recente
sentenza del Tribunale di Genova, la n. 2364 del 6 luglio
2016, che ha deciso che per il passaggio dall’impianto a
cascata a quello di acqua diretta, anche se il vecchio im-
pianto viene soppresso, è suff‌iciente la maggioranza di cui
al secondo comma dell’art. 1136 c.c. anziché l’unanimità,
come qualcuno pensava.
“In merito alla delibera che aveva approvato i lavori di
adduzione dell’acqua parte attrice sosteneva che i lavo-
ri approvati comportavano un’innovazione con la conse-
guente necessità, per la loro approvazione, dell’unanimità
o, comunque di una maggioranza qualif‌icata.
Il condominio convenuto, al contrario, eccepiva che
si trattava di lavori straordinari approvati con la corretta
maggioranza.
L’intervento comportava il passaggio dal sistema in uso
“a bocca tassata” al sistema a contatore comportando la
dismissione dell’esistente impianto di adduzione di acqua
potabile condominiale e la sostituzione con altro nuovo.
La Suprema Corte, il cui orientamento viene condiviso
da questo Giudice, con la sentenza n. 10859/2014, ha sta-
bilito che la decisione con la quale s’è decisa la trasforma-
zione dell’impianto idrico da bocca tarata ad acqua diretta
con conseguente installazione di contatori individuali non
costituisce innovazione, ma semplice miglioramento di un
servizio comune.
L’assemblea condominiale può quindi deliberare a
maggioranza, senza che ciò costituisca violazione di nor-
me del regolamento contrattuale, tutti quegli interventi
utili a rendere più razionale ed eff‌iciente l’erogazione dei
servizi comuni.
La Suprema Corte considera rientrare nelle attribu-
zioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle
cose e dei servizi comuni, “in modo dinamico”, nel senso,
cioè, di un loro adattamento nel tempo al f‌ine di una più
razionale ed eff‌iciente utilizzazione dei servizi stessi, con
eventuale dismissione di alcuni beni comuni, e, ciò anche
se il servizio si disciplinato dal regolamento contrattuale”
(Cass. 16 maggio 2014 n. 10859).
Ne consegue la validità della delibera impugnata con
demolizione dei serbatoi posti nel sottotetto.”.
Uno spiraglio, quindi, per chi vuole f‌inalmente elimina-
re questi impianti, fonte di sprechi e spese elevate.
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 15 GIUGNO 2016, N. 6782
EST. MANUNTA – RIC. X (AVV. LAVORGNA) C. Y (AVV. PALUDI)
Contratto di locazione y Registrazione y Nuova
formulazione dell’art. 13 L. n. 431/98 in vigore dal
1° gennaio 2016 y Perentorietà del termine di 30
giorni ivi previsto y Effetti y Nullità del contratto
registrato tardivamente y Locazioni stipulate ante-
riormente al 1° gennaio 2016 y Differenze y Regi-
strazione effettuata prima della proposizione della
domanda giudiziale y Incidenza.
. A seguito dell’entrata in vigore (a far tempo al 1° gen-
naio 2016) del nuovo articolo 13 L. n. 431/98 (riformu-

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