Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 3 Aprile 2016, N. 4294

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
connotano, il non emergere di ragioni di acrimonia verso
l’imputato, confermate anche dalla mancata presentazio-
ne di querela e costituzione di parte civile.
Il teste G.L. ha anche riferito di come l’imputato ab-
bia davanti a lui riconosciuto le proprie responsabilità in
ordine alle suddette manomissioni.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, la colpevolezza
di Asiane Kamai in ordine al reato ascritto appare ragione-
volmente certa.
Le condotte accertate integrano il reato continuato di
furto aggravato dalla violenza sulle cose, dal momento che
il suo autore ha sottratto ripetutamente l’acqua, erogata
dal comune di Trento tramite la T., titolare del contratto
di somministrazione del servizio, forzando le grate poste a
protezione dei contatori e manometri, asportando gli stes-
si previa rottura dei sigilli, sottraendone altri da utilizzare
in luogo di quelli sigillati dalla concessionaria ovvero prov-
vedendo ad allacciare direttamente le tubazioni a servizio
del proprio appartamento con la conduttura posta a monte
die contatori e, quindi, bypassando gli stessi.
Tali condotte, per condivisibile orientamento giuri-
sprudenziale integrano, come detto, il reato di furto e non
di truffa in quanto i descritti sistemi di alterazione del
sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione
di individuare l’esatto numero degli scatti corrispondenti
all’acqua trasferita all’utente, prescindono dall’induzione
in errore del somministrante e sono immediatamente di-
retti all’impossessamento del bene per superare la contra-
ria volontà del proprietario, (Sez. II, sentenza n. 2349 del
21 dicembre 2004, RV230696).
Tale reato è ancor più evidente nella denunciata aspor-
tazione di contatori/manometri dal deposito della ditta del
G., previa forzatura della porta di ingresso.
La stessa Suprema Corte ha ritenuto – in fattispecie del
tutto analoga – che integri il delitto di furto aggravato il ri-
pristino abusivo dell’allacciamento dell’utenza elettrica di-
staccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piom-
bi, (Sez. IV, sentenza n. 1485 del 9 ottobre 2003, RV227338).
Che dette condotte vadano riferite all’imputato è poi
dimostrato dal dato logico/fattuale che le manomissioni
erano f‌inalizzate tutte ed esclusivamente a portare l’acqua
all’appartamento abitato da Asiane Kamai.
Quanto all’aggravante contestata – e sussistente all’e-
videnza – qualora si volesse sostenere che l’imputato non
è stato visto manomettere materialmente le condutture,
vale il principio, sempre ascrivibile alla Corte di cassa-
zione, per il quale in tema di consimili furti, sussiste l’ag-
gravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625,
comma primo, n. 2 c.p. anche quando l’allacciamento abu-
sivo alla rete di distribuzione venga materialmente com-
piuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo
a fare uso dell’allaccio altrui. (Sez. V, sentenza n. 32025
del 19 febbraio 2014, RV261745).
Va poi rimarcato, per tuziorismo, che Asiane Kamai,
di fronte alle rimostranze del G. ha confessato a quest’ul-
timo, come riferito dal teste in udienza, di esser l’autore
delle manomissioni e sottrazioni.
Si tratta di ammissioni rese prima dell’apertura del
procedimento, che non devono rispettare lo statuto pro-
cessuale della prova dichiarativa che viene “attivato” solo
con l’apertura del procedimento, come tali non colpite
dal divieto previsto dall’art. 62 c.p.p. Nel caso di specie,
le dichiarazioni rese dall’imputato hanno natura di con-
fessione stragiudiziale, in quanto non rese nel corso del
procedimento. Sul punto si condivide la giurisprudenza
secondo cui la confessione stragiudiziale dell’imputato as-
sume valore probatorio secondo le regole del mezzo di pro-
va che la immette nel processo (Sez. II, sentenza n. 38149
del 18 giugno 2015, RV264972, sez. I, sentenza n. 17240 del
2 febbraio 2011, RV249960). Mezzo di prova, consistito nel-
la deposizione del teste G., e, per quanto già detto, dotato
del necessario grado di attendibilità.
Accertata dunque la responsabilità dell’imputato in or-
dine al reato ascritto, al medesimo, in relazione alle emer-
se diff‌icili condizioni di vita familiare e sociale, possono
riconoscersi circostanze attenuanti generiche equivalenti
alla contestata aggravante.
Valutati i parametri soggettivi ed oggettivi posti dall’art.
133 c.p. e in particolare l’intensità del dolo e dell’entità dei
danni cagionati, appare equa la pena di mesi otto di reclusio-
ne ed euro 250,00 di multa (p.b. mesi sei di reclusione ed euro
200,00, aumentata f‌ino alla misura inf‌litta ex art. 81 c.p.).
Sussistono i requisiti di legge per la concessione del be-
nef‌icio della sospensione condizionale della pena. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 3 APRILE 2016, N. 4294
EST. ROTA – RIC. BERTUZZI ED ALTRI (AVV. CICELLA) C. CONDOMINIO DI
VIA ALFONSO LAMARMORA N. 1 IN MILANO ED ALTRO (AVV.TI BARBETTA E
PALMISANO)
Amministratore y Nomina y Specif‌icazione analiti-
ca del compenso spettante per l’attività da svolge-
re y Art. 1129, comma 14, c.c. y Omissione y Conse-
guenze y Nullità della delibera y Anche nel caso di
riconferma y Sussiste.
. È nulla la nomina dell’amministratore di condominio
– con conseguente nullità della delibera in parte qua
– in assenza della specif‌icazione analitica del compen-
so a quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere,
in violazione dell’art. 1129, comma 14, c.c.. Tale nor-
ma, che mira a garantire la massima trasparenza ai
condòmini e a renderli edotti delle singole voci di cui
si compone l’emolumento dell’organo gestorio al mo-
mento del conferimento del mandato, si applica sia nel
caso di prima nomina dell’amministratore che nel caso
delle successive riconferme. (c.c., art. 1129) (1)
(1) A quanto consta, prima pronuncia edita ad aver affrontato la
specif‌ica fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori Maurizio Bertuzzi, Alvise Pablo Bertuzzi,
Amanda Lucrezia Bruschi, Vittoria Caberlotto, Kalua So-

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