Tribunale Civile Di Milano Sez. Xiii, 12 Maggio 2015, N. 5905
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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
pio della soccombenza a carico di parte resistente, sulla
scorta dello scaglione (valore indeterminabile) secondo i
parametri fissati per i procedimenti cautelari dall’art. 10
del D.M. 55/2014, decurtati del 30% per la semplicità della
materia trattata e la mancata opposizione, esclusa la fase
istruttoria non svolta. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 12 MAGGIO 2015, N. 5905
EST. BOCCONCELLO – RIC. A.R. C. CONDOMINIO VIA X MILANO
Assemblea dei condomini y Convocazione y Argo-
menti posti all’ordine del giorno y Incompletezza ri-
spetto agli argomenti poi messi in discussione e de-
liberati y Fattispecie in tema di attribuzione ad un
condòmino dell’uso esclusivo di un solaio comune.
. È illegittima, per omessa indicazione nella convoca-
zione dell’argomento deliberato, la delibera assemble-
are che attribuisca ad un condòmino l’uso esclusivo di
un solaio comune, laddove l’ordine del giorno faccia ri-
ferimento alla sola situazione del solaio stesso, essendo
tale ultima formulazione incompleta e, comunque, non
tale da far presagire un’assegnazione esclusiva. (c.c.,
art. 1105; c.c., art. 1136) (1)
(1) In tema di requisiti contenutistici dell’avviso di convocazione, ai
fini della conseguente validità della delibera adottata , si veda Cass.
civ. 10 ottobre 2007, n. 21298, ivi 2008, 39 e, ancora prima, Cass. civ.
9 gennaio 2006, n. 63, ivi 2006, 331; Cass. civ. 30 luglio 2004, n. 14560,
ivi 2005, 83; Cass. civ. 22 luglio 2004, n. 13763, ivi 2004, 741.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2013 la sig.
ra R. conveniva in giudizio il Condominio di via X, Milano
per sentire accertare e dichiarare la nullità e/o l’annulla-
bilità della delibera assembleare 11 aprile 2013 lamentan-
do l’illegittimità della delibera di cui al punto 3 dell’ODG
per omessa indicazione nella convocazione dell’argomen-
to deliberato, per eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio il condominio chiedendo il ri-
getto della domanda attorea e in via pregiudiziale ecce-
pendo la carenza di interesse ad agire dell’attrice.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 VI comma c.p.c.,
all’udienza del 28 marzo 2014, il Giudice, ritenuta la causa
matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle
conclusioni.
All’udienza del 26 gennaio 2015 il condominio produce-
va copia del verbale assemblea del 19 maggio 2014 con il
quale l’assemblea revocava la delibera impugnata e preci-
sate le parti le conclusioni il Giudice tratteneva la causa
in decisione assegnando termini di legge per il deposito di
atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è provato che con la
delibera del 19 maggio 2014 l’assemblea del condominio
convenuto ha emendato la delibera 11 aprile 2013 oggi im-
pugnata revocando esplicitamente il punto 5 dell’ordine
del giorno nella parte in cui l’assemblea aveva deliberato
di assegnare ad altro condomino l’uso del solaio condomi-
niale n. 8.
Ne consegue quindi la dichiarazione di cessazione
della materia del contendere.
Va infatti dichiarata la cessazione della materia del
contendere con riguardo all’odierna impugnativa, essendo
intervenuta una successiva delibera del 19 maggio 2014
che ha emendato la precedente revocandone il contenu-
to: il vizio che aveva colpito la delibera oggi impugnata,
riguardava la incompletezza dell’ordine del giorno rispet-
to agli argomenti poi messi in discussione e il lamentato
eccesso di potere.
Occorre tuttavia procedere all’accertamento della fon-
datezza dei motivi di impugnazione formulati dall’attrice
al fine di stabilire quale delle parti sarebbe stata soccom-
bente, e ciò al fine di pervenire ad una statuizione in punto
spese di lite.
Infatti, come è noto, qualora si verifichi la cessazione
della materia del contendere, la liquidazione delle spese
(sulla quale il giudice di merito è comunque tenuto a pro-
nunciarsi) va determinata secondo il criterio della soccom-
benza virtuale, che comporta la valutazione del fondamento
della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto es-
sere accolta o rigettata (si vedano in tal senso, tra le tante,
Cass. sentenza n. 24642/2008; Cass. sentenza n. 14775/2004).
Venendo dunque al merito, si osserva che appare fon-
data la censura di parte attrice in merito alla Deliberazio-
ne resa al punto 5 circa l’attribuzione del solaio n. 8 ad un
solo condominio perchè argomento non posto all’ordine
del giorno.
Come noto ai fini della validità della delibera di un’as-
semblea condominiale non è necessaria una analitica e
minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei
possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti,
occorrendo, più semplicemente, che siano preventivamen-
te resi noti ai condomini i termini delle varie questioni da
affrontare. Per una partecipazione informata dei condomi-
ni a una assemblea condominiale al fine della conseguente
validità della delibera adottata è sufficiente che nell’avviso
di convocazione della medesima gli argomenti da trattare
siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali
per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo
sviluppo della discussione e il risultato dell’esame dei singo-
li punti da parte dell’assemblea, secondo un apprezzamento
di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede
di legittimità, se congruamente motivato sia in ordine alla
completezza dell’ordine del giorno medesimo, sia in ordine
alla pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema
in discussione in esso indicato (Cass. 21298/2007).
Ciò posto, dall’attento esame della convocazione della
delibera impugnata e della documentazione in atti emerge
che la convocazione dell’assemblea de quo non contem-
plava alcuna delibera circa la attribuzione in via esclusiva
del solaio comune n. 8 ad un solo condominio ma solo una
delibera in merito alla situazione del solaio di proprietà
del detto condominio; l’ordine del giorno quindi non era
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