Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, Ord. 26 Febbraio 2015

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
MERITO
delibere assembleari si sospende e riprende dalla data di
redazione e deposito del verbale negativo.
Il comma 6 dell’articolo 5 del D.L.vo 28/2010 stabilisce
che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli ef-
fetti della domanda, giudiziale», aggiungendo che, «dalla
stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì
la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il mede-
simo termine di decadenza, decorrente dal deposito del
verbale di cui all’articolo II presso la segreteria dell’orga-
nismo». Al f‌ine di verif‌icare il rispetto del predetto peren-
torio termine di legge occorre rifarsi al combinato disposto
tra la vigente formulazione dell’art. 1137, comma II, c. c., il
quale recita: " Contro le deliberazioni contrarie alla legge
o al regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria
chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazio-
ne della deliberazione per gli assenti. "Pertanto, è certo
che l’art. 5 del D.L.vo 28/2010 non richiama l’art. 2943 c.c.
In fatto antecedentemente alla presente azione parte at-
trice, per impugnare le delibere assembleari del 27 mag-
gio 2014 oggetto del presente giudizio, ha promesso una
istanza di mediazione presso l’organismo…di Palermo,
la cui comunicazione è pervenuta al Condominio in data
26 giugno 2014, quindi al 29° giorno dal perfezionamento
delle delibere qui impugnate, nonché al 28° giorno dalla
data in cui parte attrice ne ha ricevuto il relativo verbale.
Il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera
assembleare viene quindi sospeso - per una sola volta -
dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua
presentazione, bensì «dal momento della comunicazione
alle altri parti».
Orbene, nel caso che ci occupa la mediazione è falli-
ta nel secondo incontro delle parti avvenuto in data 17
settembre 2014, in pari data veniva depositato il relativo
verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo e,
contestualmente, riprendeva a decorrere il termine dei
trenta giorni previsto ex lege per l’impugnazione, della
delibera.
Atteso che la comunicazione dell’istanza di mediazione
proposta ex adverso era pervenuta in data 26 giugno 2014,
cioè decorsi 28 giorni da quando parte attrice aveva rice-
vuto il verbale relativo alle delibere impugnate, quest’ul-
tima avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo,
entro i due giorni a lei rimanenti per promuovere l’azione
giudiziaria; quindi entro non oltre la data del 19 settem-
bre 2014, e non dopo un mese dalla suddetta perentoria
scadenza, come nel caso che ci occupa. Da qui va accolta
eccezione di inammissibilità della presente impugnazione
e dunque ogni altro motivo non va esaminato.
Le spese di lite, stante comunque la novità della mate-
ria e il comportamento processuale delle parti si compen-
sano tra le parti nella misura di cui in parte dispositiva.
(Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, ORD. 26 FEBBRAIO 2015
PRES. MANUNTA – EST. ROTA – RIC. U. S.P.A. E S. S.R.L. C. CONDOMINIO C. IN
MILANO ED ALTRI
Parti comuni dell’edif‌icio y Uso della cosa co-
mune y Estensione e limiti y Lastrico solare y Posa
di antenna y Violazione art. 1102 c.c. y Limiti.
Parti comuni dell’edif‌icio y Uso della cosa co-
mune y Estensione e limiti y Installazione di impian-
ti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva
y Potere di veto dell’assemblea y Esclusione y Anche
nel caso in cui le opere impongano modif‌icazioni
di parti comuni y Obbligo del condòmino di previa
comunicazione all’amministratore ai f‌ini di succes-
siva convocazione dell’assemblea y Suff‌icienza.
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y Ac-
cesso al fondo y Applicabilità in ambito condomi-
niale y Passaggio all’interno di unità abitative ad
opera di terzi y Per installazione e posa di antenna
y Previsione di cui all’art. 1122 bis, ultimo comma,
c.c.
. L’uso di un lastrico solare al f‌ine della posa di un’an-
tenna non viola l’art. 1102 c.c. in punto di limitazioni
all’uso della cosa comune, purché le soluzioni tecniche
prospettate siano compatibili con un analogo utilizzo
del lastrico da parte degli altri condomini. (c.c., art.
1102; c.c., art. 1117) (1)
. L’art. 1122 bis c.c. nel testo introdotto dalla recente ri-
forma sul condominio non sembra accordare all’assem-
blea alcun potere di veto nei confronti del condòmino
che voglia installare impianti non centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque
altro genere di f‌lusso informativo, anche da satelli-
te o via cavo, e ciò anche nel caso in cui le opere da
realizzare richiedano la necessità di modif‌icazioni di
parti comuni, prescrivendo in tal caso la norma in com-
mento, al comma terzo, unicamente l’obbligo in capo
al condòmino che intenda porre in essere le relative
opere di previa comunicazione del contenuto di esse
all’amministratore ai f‌ini della successiva convoca-
zione dell’assemblea. (c.c., art. 1122 bis) (2)
. Singoli condòmini non possono impedire il passaggio
all’interno delle proprie unità abitative ad opera di
terzi, ove risulti la necessità di accedervi per l’instal-
lazione e la posa dell’impianto d’antenna, ed analogo
precetto è contenuto a carico dei condòmini in genera-
le nell’art. 1122 bis, ultimo comma, c.c. (c.c., art. 843;
c.c., art. 1122 bis) (3)
(1-3) Principii ineccepibili, ampiamente (e ben) argomentati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sciogliendo la riserva assunta in data 26 febbraio 2015,
ha pronunciato la seguente

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