Tribunale Civile di Milano sez. I, 16 aprile 2015, n. 4841

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. I, 16 APRILE 2015, N. 4841
EST. FLAMINI – RIC. X (AVV. BATTISTON) C. Y ED ALTRI (AVV.TI PALTRINIERI E VINCI)
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Investimento di pedone y Concorso di
colpa del conducente del veicolo e del pedone inve-
stito y Conf‌igurabilità y Esclusione.
Responsabilità civile y Colpa o dolo y Colpa pro-
fessionale del medico y Onere probatorio del pa-
ziente e dei sanitari y Individuazione y Fattispecie
relativa ad infezione contratta all’interno di strut-
tura ospedaliera da pedone ricoverato in seguito
ad investimento da parte di autovettura.
. La presunzione di colpa del conducente del veicolo in-
vestitore, prevista dall’art. 2054, primo comma c.c., non
preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia
fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’inda-
gine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del
pedone investito, che va apprezzata ai f‌ini del concorso
di colpa. (Nella fattispecie l’assenza di strisce pedona-
li e la mancanza di prove in merito alla responsabilità
del soggetto investito hanno indotto il Giudice de quo
ad affermare l’esclusiva responsabilità del conducente
nella causazione del sinistro) (c.c., art. 1127; c.c., art.
2054) (1)
. In tema di responsabilità contrattuale di struttura
sanitaria e di responsabilità professionale del medico,
il paziente ha il solo onere di dedurre qualif‌icate ina-
dempienze, idonee a porsi come causa o concausa del
danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’o-
nere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa
diligenza o di imperizia possa essergli mosso o che, pur
essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo
non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produ-
zione del danno. (Nella specie, il Giudice ha affermato
la responsabilità dei sanitari per l’infezione contratta
all’interno di struttura ospedaliera da pedone ricovera-
to in seguito ad investimento, essendo stati pienamen-
te assolti solo gli oneri probatori gravanti sull’investi-
to) (c.c., art. 1176; c.c., art. 1218; c.c., art. 2236; c.c.,
art. 2697) (2)
(1) Si richiamano, in senso conforme, Cass. civ. 13 novembre 2014,
n. 24204, in questa Rivista 2015, 268 e Cass. civ. 13 marzo 2009, n.
6168, ivi 2010, 164.
(2) Consolidata giurisprudenza di legittimità. Si vedano Cass. civ. 21
luglio 2011, n. 15993, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass.
civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
X conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Y, la Z de-
ducendo:
- che il 10 maggio 2007, mentre stava attraversando la
via Morandi, nel territorio del comune di Senago, era stato
investito dall’autovettura Citroen Saxo, condotta da Y;
- che, in seguito al sinistro, era stato trasportato all’o-
spedale Salvini di Garbagnate Milanese, con diagnosi di
frattura spiroide biossea della gamba sinistra, e sottoposto
all’intervento di osteosintesi cruenta;
- che, dopo la dimissione, era stata accertata la presen-
za di un’area di necrosi cutanea ed in seguito la perdita di
sostanza cutanea;
- che i sanitari della struttura sanitaria convenuta non
erano riusciti ad arrestare l’evoluzione dell’infezione in
senso osteomelitico;
- che, a causa di tale patologie, era stato costretto a
numerosi ricoveri; che la società che assicurava l’autovet-
tura condotta dalla Y, aveva versato la somma 48.065,00,
trattenuta dall’attore a titolo di acconto. Evidenziava che,
a causa del comportamento dei convenuti, aveva subito i
seguenti danni: danno biologico; danno patrimoniale re-
lativo alle spese mediche da sostenere in futuro; danno
relativo alla perdita delle retribuzioni (tra il dicembre del
2008 ed il settembre del 2010) ed alla perdita della capaci-
tà lavorativa specif‌ica, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l’Azienda Ospedaliera “Garbagnate Mila-
nese, di seguito, per brevità, solo Ospedale Salvini ecce-
pendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della
struttura sanitaria convenuta, in ragione dell’esclusiva
responsabilità della Y nella causazione dei danni richiesti
dall’attore.
Deduceva, inoltre, che non vi era prova del fatto che
l’infezione contratta dall’attore sia riconducibile all’assi-
stenza ospedaliera. Concludeva chiedendo il rigetto delle
domande di parte attrice, l’accertamento della esclusiva
responsabilità della Y e della Unipol e la loro condanna
al pagamento dei danni richiesti dall’attore, con vittoria
di spese.
La UGF Assicurazioni, società di assicurazione della
vettura condotta dalla Y, si costituiva deducendo:
- che X aveva attraversato la strada senza osservare le
normali regole di prudenza ed al di fuori delle strisce pe-
donali;
- che non era stata fornita la prova dell’esclusiva re-
sponsabilità del conducente l’autovettura;
- che non vi era prova dei danni richiesti dall’attore.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte
attrice e, in subordine, la condanna della struttura sanita-

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