Tribunale civile di Milano sez. XIII, 22 ottobre 2014, n. 12360

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
MERITO
Il meccanismo di funzionamento delineato dal suddet-
to regolamento è il seguente: quando il mittente, posses-
sore di una casella Pec, invia un messaggio ad un altro
utente certif‌icato, il messaggio viene raccolto dal gestore
del servizio certif‌icato che, dopo averne accusato ricevuta
con apposita comunicazione al mittente, lo racchiude in
una busta di trasporto e vi applica una f‌irma elettronica in
modo da garantirne provenienza e inalterabilità. Succes-
sivamente il messaggio viene indirizzato al gestore del ser-
vizio Pec del destinatario, che verif‌icata la f‌irma, provvede
alla consegna al ricevente. A questo punto il gestore Pec
del destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna
al mittente, che può quindi essere certo che il suo mes-
saggio sia giunto a destinazione. Inutile dire che, ove il
destinatario non abbia la Pec, non vi sarà alcun gestore
che curerà quest’ultimo aspetto e, quindi, non vi potrà es-
sere certezza della ricezione: il mittente potrà disporre
solo della comunicazione di avvenuto invio trasmessagli
dal proprio gestore.
Arriviamo, così, al secondo prof‌ilo di interesse della
pronuncia in rassegna: le modalità per comunicare valida-
mente, in via telematica, un avviso di convocazione.
Per il Tribunale di Genova – come abbiamo visto – nes-
sun dubbio suscita il caso in cui tanto l’amministratore
quanto il condomino destinatario dell’avviso siano dotati
di Pec, posto che in tal caso si rispetta in pieno la struttura
del sistema così come delineata dal legislatore. Diversa è,
invece, l’ipotesi in cui l’amministratore sia dotato di Pec,
mentre il condomino destinatario dell’avviso abbia un
indirizzo di posta elettronica ordinaria: tale fattispecie è
ritenuta esulare dalla def‌inizione di Pec, non potendosi, in
sostanza, avere attestazione dell’avvenuta ricezione della
comunicazione da parte del destinatario.
È evidente come il giudice genovese basi il suo assunto
su un’interpretazione strettamente letterale dell’espres-
sione “posta elettronica certif‌icata” citata nell’art. 66 disp.
att. c.c.; interpretazione che è certamente rispettosa della
def‌inizione data, in particolare, dal regolamento di cui al
Non si può escludere, però, che – come evidenziato dal-
la Confedilizia – il legislatore della riforma abbia voluto,
più semplicemente, riferirsi al caso in cui solo il mittente
della convocazione sia munito di Pec. In tal senso depo-
ne, in particolare, il richiamo alla “posta raccomandata”
contenuto sempre nel predetto art. 66 disp. att. c.c., per il
quale tale modalità di comunicazione è valida indipenden-
temente dal fatto che sia accompagnata o meno dall’avviso
di ricevimento (elemento, quest’ultimo, che rileva solo dal
punto di vista probatorio). E siccome in caso di Pec tra-
smessa ad un utente non dotato di casella di posta elet-
tronica certif‌icata si ha comunque dal proprio gestore –
come abbiamo visto – la comunicazione di avvenuto invio,
la situazione che si verrebbe a creare sarebbe la stessa alla
quale porterebbe l’invio di una raccomandata semplice
(senza, cioè, l’avviso di ricevimento): a mancare sarebbe
la comunicazione di avvenuto recapito. Un parallelismo di
cui si deve necessariamente tener conto prima di afferma-
re – come fatto dal Tribunale di Genova – che l’invio di una
convocazione d’assemblea da parte di un amministratore
dotato di Pec ad un condomino che ne sia privo sia di per
sé suff‌iciente a superare quanto previsto dall’art. 66 disp.
att. c.c.
In conclusione, se non può non condividersi l’os-
servazione del giudice ligure secondo cui la previsione
espressa delle modalità di comunicazione dell’avviso di
convocazione comporti, come logica conseguenza, che
occorra necessariamente rispettare tali modalità, è dub-
bio che il riferimento alla “posta elettronica certif‌icata”
operato dal legislatore della riforma debba essere letto
solo in un’ottica strettamente letterale, escludendo a
priori il caso in cui solo il mittente della convocazione
sia munito di Pec.
Certamente, ove si accedesse a quest’ultima interpre-
tazione sorgerebbe il problema (che è poi lo stesso che
reca con sé l’invio di una raccomandata semplice) di di-
mostrare l’avvenuto recapito; dimostrazione che gravereb-
be sul mittente, e quindi sull’amministratore (e per esso
sul condominio), non potendosi addossare – così come
chiarito dalla giurisprudenza – al condomino che deduca
l’invalidità dell’assemblea la prova negativa dell’inosser-
vanza dell’obbligo di tempestiva convocazione (Cass. sent.
n. 24132 del 13 novembre 2009).
tribunale Civile di milano
seZ. Xiii, 22 ottobre 2014, n. 12360
est. Zuffada – riC. mo. s.r.l. C. Condominio, via (omissis) milano
Amministratore y Attribuzioni y Lastrico solare
in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di un con-
domino y Obbligo di controllo della manutenzione
y Richiesta di perizia tecnica e di intervento di ri-
parazione in ottemperanza al proprio onere di cu-
stodia ex art. 2051 c.c. y Spese relative y Ripartizio-
ne y Previsione regolamentare costituente diversa
convenzione.
. Il condominio, in persona dell’amministratore, ha un
obbligo di controllo della manutenzione del lastrico so-
lare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà
esclusiva di uno dei condomini, trattandosi di manufat-
to che svolge una funzione di copertura del fabbricato.
Conseguentemente, ben opera l’amministratore che - a
seguito di segnalazione – richieda, in ottemperanza al
proprio onere di custodia ex art. 2051 c.c., sia una peri-
zia tecnica dei luoghi che un intervento di riparazione,
le cui spese devono essere ripartite secondo quanto
disposto dal regolamento condominiale (che fa stato
tra le parti , in quanto diversa convenzione prevista per
legge). (c.c., art. 1130; c.c., art. 2051) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ., 21 febbraio 2006, n. 3676, in questa Rivi-
sta 2006, 691 e Cass. civ., 17 gennaio 2003, n. 642, ivi 2003, 229.

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