Tribunale civile di Milano sez. XIII, 10 marzo 2015, n. 3283

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
MERITO
Bacchiglione n. 21 in Milano dott. Michele Paloschi, anche
se poi quest’ultimo ha ridimensionato il fatto evidenzian-
do la circostanza che tali incongruenze non hanno minato
la veridicità delle operazioni effettuate ed esposte dall’at-
tuale amministratore rag. Temporin ne hanno costituito la
concretizzazione di alcun atto di mala gestio.
Ad avviso di questo Giudice i gravi vizi di contabilità
afferenti i bilanci consuntivi per gli esercizi di gestione
2008/2009 e 2009/2010 sopra evidenziati, lungi dal costi-
tuire prof‌ili di radicale nullità sia dei predetti bilanci che
della delibera assembleare che tali bilanci ha approvato,
concretizzano un’ipotesi di annullabilità delle statuizioni
assembleari che però, non essendo stata fatta valere nel
termine decadenziale dei trenta giorni previsti dalla legge,
non può dar adito alla declaratoria di illegittimità delle
delibere gravate, e ciò nonostante il fatto che tali vizi non
avessero messo nelle condizioni i condomini di avere una
rappresentazione fedele dei dati contabili relativi alla
gestione Supercondominio di Via Bacchiglione n. 21 in
Milano al momento dell’esercizio del loro diritto di voto in
seno al consesso assembleare.
In sostanza questo Giudice non nega che, come sostenu-
to dalla difesa di parte attrice, l’autorità giudiziaria possa
sindacare “eccesso di potere delle statuizioni assembleari
(in materia di sindacato ad opera dell’autorità giudiziaria
sull’eccesso di potere delle delibere condominiali impu-
gnate vedi la sentenza del Supremo Collegio n. 25128 del
14 ottobre 2008), né nega che nel caso al vaglio del presen-
te giudizio un eccesso di potere in capo al consesso assem-
bleare che abbia approvato, rispettivamente al punto terzo
e quarto dell’ordine del giorno, il bilancio rendiconto per
l’esercizio di gestione 2008/2009 e il bilancio rendiconto
per l’esercizio di gestione 2009/2010 vi sia stato e che sia
stato tanto rilevante da non avere consentito ai condomini
che hanno esercitato il diritto di voto di espletarlo in piena
consapevolezza ed autonomia, tuttavia si ritiene che tale
vizio non integri - considerato vuoi l’inesistenza di alcun
atto di distrazione vuoi la mancata prova di alcun effettivo
danno in capo alla collettività condominiale - gli estremi
del vizio patologico della nullità ma soltanto quello della
annullabilità.
Ne consegue il rigetto delle domande degli attori Anto-
nino Jacono, Gianluigi Pernice, Franco Palma, Gianluigi
Santambrogio e Bianca Farnetani per la tardività dell’im-
pugnazione della delibera gravata ai sensi dell’art. 1137
del codice civile. L’esito della lite che ha visto da un lato la
reiezione delle domande degli attori esclusivamente per
il prof‌ilo della decadenza dall’impugnazione e dall’altro il
sostanziale accoglimento delle doglianze di questi ultimi
sia pur a seguito dell’espletamento di una consulenza tec-
nica d’uff‌icio comporta, ad avviso di questo Giudice, l’inte-
grale compensazione delle spese di lite tra le parti: l’onere
economico afferente il compenso del consulente d’uff‌icio,
va ripartito per metà a carico dei condomini attori Anto-
nino Jacono, Gianluigi Pernice, Franco Palma, Gianluigi
Santambrogio, e Bianca Farnetani e per la rimanente
metà a carico del Supercondomnio di via Bacchiglione n.
21 in Milano. (Omissis)
tribunale Civile di milano
seZ. Xiii, 10 marZo 2015, n. 3283
est. rota – riC. aZienda serviZi alla persona istituti milanesi martinitt
e stelline e pio albergo trivulZio (avv. meraviglia) C. papotti (avv.
Coppola)
Sublocazione e cessione y Divieto y Clausola di
contratto di locazione relativa a divieto di sublo-
cazione e di comodato in favore di terzi y Ospitalità
prolungata di soggetti terzi y Suff‌icienza a provare
la sublocazione od il comodato y Esclusione.
Legge sull’equo canone y Patti contrari alla legge
y Previsione cumulativa del divieto di sublocazione
e comodato a terzi pena la risoluzione del contrat-
to y Validità della clausola y Sussiste.
. Il divieto di sublocazione o di comodato, previsto da
una clausola del contratto di locazione, non può rite-
nersi violato per il solo fatto che il conduttore abbia
ospitato terze persone, per un cospicuo periodo di tem-
po, costituendo tale circostanza un mero indizio, privo
di rilievo probatorio ai f‌ini della prova dell’inadempi-
mento, se non accompagnato da ulteriori circostanze
idonee a dimostrare che il conduttore avesse accordato
agli ospiti le facoltà proprie del comodatario. (c.c., art.
1083; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 2) (1)
. È valida la clausola contenuta in un contratto di loca-
zione ad uso abitativo a mente della quale “Il condut-
tore non può sublocare o dare in comodato in tutto o in
parte l’ unità immobiliare locata pena la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”. (c.c., art. 1456)
(2)
(1) In termini, Cass. civ., 18 giugno 2012, n. 9931 , in questa Rivista
2012, 681.
(2) Argomentata decisione, da condividersi.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
Tra le parti è in essere un contratto di locazione ad uso
abitativo in virtù del quale la parte ricorrente Azienda di
Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio ha concesso in godimento al convenu-
to Franco Papotti, ad uso esclusivo di abitazione, l’immobile
sito in Milano, Via Settala n. 7 con inizio decorrenza primo
giugno 2010 e per la durata di quattro anni rinnovabili (per
reperire il contratto vedi il doc. n. 2 fascicolo ricorrente):
per ciò che interessa in questa sede il contratto ha previ-
sto, all’art. 11 del testo negoziale, la clausola risolutiva
espressa rubricata “Divieto di sublocazione” a mente della
quale “Il conduttore non può sublocare o dare in comodato
in tutto o in parte l’unità immobiliare locata pena la riso-
luzione del contratto ai sensi dell ‘art. 1456 c.c.”; è proprio
azionando tale clausola che la parte locatrice Azienda di
Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio ha invocato la risoluzione ope legis
del contratto di locazione per inadempimento imputabile
alla parte conduttrice Papotti dapprima inviando a que-
st’ultimo le missive datate 5 marzo 2013 (vedi il doc. n.

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