Tribunale civile di Milano sez. XIII, 1 aprile 2015, n. 4303

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2015
MERITO
quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707,
2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto
dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico (Cas-
sazione civile, sez. VI, ord. n. del 14 febbraio 2013) (6).
È notorio che nullità e annullabilità sono entrambi
ascrivibili al “genus”della invalidità e presuppongono una
riconoscibilità giuridica della fattispecie concreta l’inesi-
stenza è predicata dalla non riconoscibilità dell’atto in
ragione alla sua anomalia, alla fattispecie legale, data,
sicchè ne viene meno la identif‌icabilità di questa (Cass.
10 aprile 1973, n. 1016 in Giur. civ., 1974, I, 343) (7).
Da ciò ne consegue che la disdetta non sottoscritta non
può essere sanata nemmeno con l’istituto della ratif‌ica,
che si riferisce non alla categoria dell’inesistenza o della
nullità dell’atto, ma all’ineff‌icacia nei confronti del rap-
presentato, nell’ipotesi di mancata legittimazione a spen-
dere il nome dello stesso.
NOTE
(1) Si riporta la giurisprudenza di merito risalente contraria: Corte
appello Salerno, 17 gennaio 2005; Corte appello Napoli, 12 marzo 2002;
Tribunale La Spezia, 4 aprile 2000; Pretura Firenze, 10 febbraio 1998;
Tribunale Cagliari, 29 gennaio 1997.
(2) Sul tipo di invalidità che la mancanza di forma scritta deter-
minerebbe sul contratto, l’orientamento dominante ritiene che si tratta
di nullità assoluta, rilevabile d’ uff‌icio ed imprescrittibile, vedi TRIMAR-
CHI, Codice delle locazioni, Giuffrè editore, sub. Art. 1, pag. 433.
(3) GIORGIANNI, voce Forma degli atti, in Enc. dir., p. 990.
(4) LISERRE - JARACH, La Forma, in Il contratto in generale, t. III,
in Trattato di dir. priv. vol. XIII, Torino, 1999, p. 432.
(5) Cassazione civile, sez. II, n. 1216/93, Cassazione civile, sez. II,
n. 7752/92, Cassazione civile, sez. I, n. 3752/91, Cassazione civile, sez.
II, n. 1609/94.
(6) Cassazione civile, sez. VI, ord. n. del 14 febbraio 2013.
(7) Cassazione civile, 10 aprile 73, n. 1016 in Giur. civ., 1974, I, 343
tribunale Civile di milano
seZ. Xiii, 1 aprile 2015, n. 4303
est. rota – riC. JaCono ed altri C. superCondominio via baCChiglione,
n. 21 milano
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Inva-
lidità y Gravi vizi di contabilità inf‌icianti i bilanci
consuntivi y Annullabilità e non nullità y Termine
decadenziale ex art. 1137 c.c. y Sussiste.
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Eccesso di potere y Sindacato dell’Auto-
rità giudiziaria y Estensione e limiti.
. La sussistenza di gravi vizi di contabilità inf‌icianti i
bilanci consuntivi degli esercizi di gestione approvati
dall’assemblea dei condòmini costituisce motivo di
annullabilità delle statuizioni assembleari e non di nul-
lità, con la conseguenza che la relativa impugnazione
ex art. 1137 c.c. deve essere fatta valere nel termine
decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge. (c.c.,
art. 1137) (1)
. In tema di impugnazione delle delibere condominiali,
l’Autorità giudiziaria può esercitare il proprio sinda-
cato sul cosiddetto eccesso di potere delle delibere
condominiali sotto il prof‌ilo deIl’eventuale sviamento
dell’atto collettivo dalla funzione cui esso è preordina-
to. (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137) (2)
(1) Argomentata decisione da condividersi.
(2) Nel senso che la f‌igura dell’eccesso di potere nel diritto privato ha
la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle
espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condomi-
nii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consenti-
to predominio della maggioranza nei confronti del singolo, v. Cass. civ.,
21 febbraio 2014, n. 4216, in questa Rivista 2014, 445. Si rinvia, inoltre
alla citata cfr. Cass. civ. 14 ottobre 2008, n. 25128, ivi 2009, 183.
svolgimento del proCesso e motivi della deCisione
Con il presente giudizio gli attori Antonino Jacono,
Gianluigi Pernice, Franco Palma, Gianluigi Santambrogio
e Bianca Farnetani, premesso di essere condomini del Su-
percondominio di Via Bacchiglione n. 21 in Milano, hanno
impugnato la delibera dell’assemblea ordinaria del Super-
condominio di Via Bacchiglione n. 21 in Milano assunta in
data 29 marzo 2011 nella parte in cui la predetta delibera
aveva approvato, rispettivamente al punto terzo e quarto
dell’ordine del giorno, il bilancio rendiconto per l’esercizio
di gestione 2008/2009 e il bilancio rendiconto per l’eserci-
zio di gestione 2009/2010 (per reperire la delibera gravata
vedi il doc. n. 3 fascicolo parte attrice): i condomini attori
hanno asserito la nullità delle predette delibere per il fatto
che i bilanci oggetto di approvazione erano stati corredati
da incongruenze contabili e, di conseguenza, presentavano
evidenti e macroscopici errori tali da farli apparire del tutto
inveritieri e da pregiudicare la funzione informativa e di
controllo che i bilanci al contrario avrebbero dovuto avere.
Si è costituito in giudizio il Supercondominio di Via Bacchi-
glione n. 21 in Milano contestando in fatto e diritto il merito
delle avverse pretese e chiedendo il rigetto delle domande di
parte attrice: in particolare la difesa del Supercondominio
di Via Bacchiglione n. 21 in Milano ha eccepito la tardività
dell’impugnazione spiegata dagli attori stante il fatto che,
anche a volere considerare la delibera oggetto di gravame
affetta dal vizio di annullabilità per i motivi ex adverso
dedotti, quest’ultima era stata impugnata con atto di cita-
zione notif‌icato in data primo marzo 2012 a distanza di oltre
dieci mesi dallo spirare del termine di decadenza previsto
dall’art. 1137 c.c., salvo comunque ribadire la correttezza
dell’operato dell’amministratore Temporin nella redazione
dei bilanci oggetto di gravame nonché l’inesistenza delle
incongruenze lamentate dalla difesa di parte attrice.
Instaurato il contraddittorio tra le parti di causa, è
stata espletata c.t.u. contabile con il seguente quesito pe-
ritale: “Accerti il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di
causa, assunte le necessarie informazioni ed effettuati gli
opportuni accertamenti, sentite le parti e i loro eventuali
c.t.p., se i rendiconti per gli esercizi di gestione 2008/2009
e 2009/2010 approvati in occasione dell’assemblea del
Supercondominio di Via Bacchiglione n. 21 in Milano in

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