Tribunale Civile di Messina sez. I, 11 Gennaio 2018, n. 72

Pagine191-193
191
giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
MERITO
particolare attenzione aff‌inché il rumore antropico fos-
se ridotto al minimo. L’accoglimento del terzo motivo di
appello comporta l’assorbimento dell’esame della quarta,
quinta e sesta doglianza.
Con la settima censura, l’appellante propone motivo
autonomo sulle spese, osservando che all’epoca dell’in-
staurazione del giudizio sussisteva inquinamento acustico,
come accertato dalla relazione dei tecnici Arpa, presuppo-
sto per l’adozione del provvedimento comunale. Si duole
altresì criticando la mancata statuizione sulla condanna
alle spese, pur avendo il Tribunale riconosciuto necessario
che la convenuta Nernosi dovrà “essere dichiarata tenuta
ad uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute
nel provvedimento amministrativo”, riconoscendo pertan-
to la sussistenza dell’inquinamento acustico ante ordinan-
za sindacale. La doglianza é fondata. Il Collegio ritiene
che il Tribunale abbia erroneamente omesso di valutare
che all’atto dell’introduzione del giudizio Letizia Marifo-
glou Basini era sottoposta ad immissioni che superavano
oggettivamente la normale tollerabilità sicché la domanda
originariamente formulata era fondata, come confortato
dalla relazione Arpa e dal successivo provvedimento co-
munale, e il Giudicante di primo grado avrebbe dovuto
conseguentemente disporre sulla liquidazione delle spese
di lite in favore dell’attrice.
Per le suddette motivazioni, questa Corte accoglie l’ap-
pello e riforma parzialmente la sentenza impugnata nei limi-
ti di cui in motivazione. La riforma – anche se parziale-della
sentenza impugnata determina l’obbligo del giudice d’appel-
lo di procedere ad un nuovo regolamento delle spese proces-
suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
alla stregua dell’esito f‌inale della lite, che vede l’attrice pre-
valentemente vittoriosa. Il Collegio liquida le spese di lite
del grado di appello per lo scaglione di riferimento “indeter-
minabile – complessità media” come da D.M. n. 55/2014 ad
esclusione della fase istruttoria non svolta. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZ. I, 11 GENNAIO 2018, N. 72
EST. IRULLO – RIC. FASCIA C. CONDOMINIO VIA LUNGOMARE
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Im-
pugnazione y Termine decadenziale y Sospensione
y Istanza di mediazione y Deposito del verbale di
mancato accordo y Decorrenza di un ulteriore ter-
mine di trenta giorni y Sussiste.
. In tema di impugnazione di delibere assembleari, il
tentativo di mediazione – da esperirsi quale condizione
di procedibilità dell’azione entro il termine di 30 giorni
previsto dall’art. 1137 c.c. – interrompe una sola volta il
termine decadenziale de quo. Qualora, poi, il tentativo
fallisca, il termine per la proposizione della domanda
giudiziale riprende a decorrere ex novo, con decorren-
za dal giorno del deposito del verbale negativo presso
la segreteria dell’organismo di mediazione. (Mass. Re-
daz.) (c.c., art. 1137; d.l.vo 4 marzo 2010, n. 28, art.
11) (1)
(1) Sullo steso argomento, ma in senso contrario (ovvero che con il
deposito del verbale di mancato accordo riprende a decorrere il resi-
duo termine originario, entro il quale deve essere quindi proposta la
domanda giudiziale) v. Trib. civ. Palermo 18 settembre 2015, n. 4951,
in questa Rivista 2016, 80. Tale pronuncia di merito (che prospetta-
va una soluzione interpretativa divergente da Cass. civ., sez. un., 22
luglio 2013, n. 17781, in www.latribunaplus.it, secondo cui, impedi-
ta la decadenza con la proposizione della domanda di mediazione e
conclusa la procedura con il verbale negativo, il termine decorrebbe
ex novo) è stata poi riformata in secondo grado da Corte app. civ.
Palermo 27 giugno 2017, n. n. 1245, in questa Rivista 2017, 703.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 marzo 2015, notif‌icato in
data 6 marzo 2015, Fascia Bruno proponeva opposizione
avverso la delibera del Condominio di Via Lungomare, n.
39, S. Saba, del 6 novembre 2014, avente all’ordine del
giorno: 1) Parziale modif‌ica ed integrazione dell’art. 7 del
regolamento condominiale nella parte in cui non è previ-
sta la nomina di un amministratore esterno e con diritto a
compenso, aff‌inché la nuova stesura dell’articolo preveda
quanto segue: “l’assemblea nomina tra i condomini stessi
l’amministratore, le cui attribuzioni assolutamente gratu-
ite – sono regolate dagli artt. 1129, 1130, 1131 e 1132 c.c.
In mancanza di candidatura di alcuno dei condomini e, co-
munque, anche in caso di delibera contraria alla nomina di
condomini candidatisi, l’assemblea potrà nominare un am-
ministratore professionale o, comunque, non del proprio
condominio, al quale i condomini dovranno corrispondere
gli importi dovuti a titolo di compenso per l’attività svolta,
da specif‌icare, a cura del nominato, all’atto di accettazione
della nomina o del suo rinnovo. L’amministratore, ove non
provveda l’assemblea, f‌issa le norme e gli orari per l’uso del
portico e del cortile.”. 2) Nomina amministratore.”.
A sostegno dell’opposizione deduceva l’invalidità della
modif‌ica dell’art. 7 del regolamento di condominio in di-
fetto del voto favorevole del condomino Fascia, odierno
attore, stante la natura contrattuale del regolamento che
imporrebbe, per la sua modif‌ica, l’approvazione da parte
di tutti i condomini.
Chiedeva, pertanto:
1) preliminarmente, sospendere l’eff‌icacia della deli-
bera oggi impugnata;
2) ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile la deli-
bera del 6 novembre 2014, per le motivazioni esposte in
narrativa;
3) con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione
dell’1 luglio 2015, il Condominio convenuto, chiedendo
preliminarmente il rigetto dell’opposizione per decaden-
za dal diritto all’impugnazione per mancato rispetto dei
termini perentori.
Secondo il convenuto, il condomino Fascia, seppur re-
golarmente convocato, era assente all’assemblea del 6 no-
vembre 2014, nel corso della quale avrebbe potuto espri-
mere il proprio voto.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT