Tribunale civile di Messina sez. I, 13 febbraio 2015, n. 379

Pagine385-386
385
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
Merito
tribunale civile di messina
sez. i, 13 febbraio 2015, n. 379
est. bonfiglio – ric. papale (avv.ti grisafi, bonanno feldmann e
salvago ) c. comune di taormina
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Cartella esattorale y Violazioni del Codice della
strada y Notif‌icazione del verbale presupposto y
Inosservanza dell’art. 7, L. n. 890/82 circa l’ordine
delle persone a cui consegnare l’atto y Nullità della
notif‌icazione y Conseguenze y Nullità della cartella
esattoriale y Fattispecie in tema di consegna al por-
tiere del verbale di accertamento della violazione.
. La cartella esattoriale relativa a violazione del Codice
della strada è nulla se nella notif‌icazione del verbale
presupposto non è stato osservato l’art. 7 della L. n.
890/82, nella parte relativa all’ordine delle persone
a cui consegnare l’atto. (Nella specie la notif‌ica del
verbale di accertamento era stata effettuata nelle mani
del portiere dello stabile senza che nella cartolina po-
stale di ricevimento, prodotta in copia, vi fosse alcun
riferimento alla “mancanza” del destinatario o di una
delle persone di famiglia o conviventi o poste al servizio
della casa o dell’uff‌icio o dell’azienda) (nuovo c.s., art.
201; l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7) (1)
(1) La sentenza in epigrafe ribadisce quanto affermato da Cass. civ.
10 gennaio 2008, n. 375, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna,
Cass. civ. 15 marzo 2007, n. 6021, ibidem e Cass. civ., sez. un., 12
ottobre 2000, n. 1097, ibidem.
svolgimento del processo e motivi della decisione
Maurizio Papale aveva impugnato la cartella di paga-
mento - notif‌icatagli dalla Montepaschi SE.RI.T. s.p.a. -
emessa per il mancato pagamento di una somma a titolo
di sanzione amministrativa irrogata per violazione del
codice della strada. Con l’unico motivo il Papale aveva de-
dotto l’omessa notif‌icazione del verbale di accertamento
e contestazione presupposto e precisamente la illegittima
notif‌icazione perché effettuata con consegna al portiere
dello stabile di residenza. Il Giudice di pace di Taormina
ha rigettato il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Papale.
Il Comune di Taormina si è costituito (in modo inam-
missibile, però, come si dirà alla f‌ine).
L’appello è fondato,
La soluzione del caso dipende dalla correttezza o meno
della notif‌icazione del verbale presupposto,
L’art. 201, comma 3, del D.L.vo n. 285/92 stabilisce che
alla notif‌icazione del verbale di accertamento e contesta-
zione si provvede, tramite gli organi di polizia stradale, dei
messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione
interessata, con le modalità previste dal codice di proce-
dura civile ovvero a mezzo della posta, secondo le norme
sulle notif‌icazioni a mezzo del servizio postale.
Secondo l’appellante il verbale presupposto sarebbe
stato notif‌icato senza l’osservanza dell’art. 7 della legge n.
890/82, nella parte relativa all’ordinamento delle persone
a cui consegnare l’atto.
La tesi è condivisibile.
L’articolo menzionato prevede che l’agente postale con-
segni il piego, nell’ordine, al destinatario personalmente, a
persona di famiglia che conviva anche temporaneamente
con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del de-
stinatario, al portiere dello stabile ovvero a persona che,
vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque
tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
In prima approssimazione va tenuto presente che «poi-
ché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è
continuativo, è valida la notif‌ica di un atto giudiziario - a
mezzo del servizio postale - consegnato al medesimo, do-
vendosi presumere, f‌ino a prova contraria che, come per il
portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della
posta ai destinatari, abitanti nel fabbricato custodito (art.
7, terzo comma, legge 20 novembre 1982/890)» (Cass. n.
2327/98; in senso analogo, Cass. n. 375/08).
Si è però puntualizzato che la notif‌icazione mediante
consegna dell’atto al portiere è valida nell’assenza del de-
stinatario ed in mancanza delle altre persone indicate nel
comma 2 dell’art. 7 (v. Cass. n. 375/08).
In particolare, «in materia di notif‌ica a mezzo posta,
è nulla la notif‌ica effettuata a mani del portiere dello
stabile, allorquando, la relazione dell’uff‌iciale postale non
contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del de-
stinatario o del rif‌iuto o assenza delle persone abilitate a
ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di fami-
glia, addetta alla casa o al servizio)» (Cass. n. 6021/07; in
senso analogo Casso sez. un. n. 1097/00).
Passando all’esame del caso, nella cartolina postale
di ricevimento prodotta in copia - non si fa riferimento
alcuno alla “mancanza” del destinatario o di una delle per-
sone di famiglia o conviventi o poste al servizio della casa
o dell’uff‌icio o dell’azienda, presupposto che deve neces-
sariamente sussistere, ed essere indicato, perché il plico
potesse essere consegnato al portiere.
Nella cartolina appare semplicemente barrata la casel-
la posta in corrispondenza del consegnatario «portiere».

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT