Tribunale Civile Di Massa 6 Novembre 2017

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giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
responsabilità dell’organo amministrativo, qualora rif‌iuti
di ricevere i condomini in un giorno predeterminato.
La questione esula, comunque, dall’oggetto del giudizio.
Quello di cui al quattordicesimo comma è un requisito
a pena di nullità “della nomina”.
Dal testo dell’art. 1129 c.c., però, si evince che l’am-
montare del compenso non deve necessariamente essere
riportato in delibera. Anzi, per espressa disposizione di
legge, esso può essere precisato dall’amministratore an-
che in un momento successivo; in particolare, all’atto di
accettazione della nomina, che può anche essere succes-
siva, appunto, alla delibera stessa.
Irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il con-
tratto si sia perfezionato con proposta dell’amministratore
e successiva accettazione dell’assemblea.
Invero, il perfezionamento del contratto si è verif‌icato,
ai sensi dell’art. 1326 c.c., nel momento in cui l’ammini-
stratore preponente ha avuto conoscenza dell’accettazio-
ne da parte del Condominio (non dalla data della delibera
stessa, come sostenuto da parte attrice).
Si tratta, comunque, di una fattispecie differente dalla
validità della delibera, così come si evince dal dato lette-
rale riportato nel titolo dello stesso articolo 1129 c.c. “no-
mina, revoca ed obblighi dell’amministratore” ed attinente
ai rapporti tra amministratore e condominio.
Infatti, ciò che rileva è che la comunicazione del pre-
ventivo non è un elemento costitutivo della delibera, ma
un semplice adempimento dell’amministratore, che può
avvenire anche in un momento differente, anteriore, coevo
o successivo all’adozione della delibera stessa.
Dunque la delibera è valida anche se non riporta gli
estremi del compenso.
Visto il criterio della ragione più liquida (come da inse-
gnamento costante della S.C.) la causa può essere decisa
semplicemente con il rigetto della domanda, dal momento
che l’omissione del compenso, pur potendo incidere, ove
accertata, sul perfezionamento dell’incarico dell’ammini-
stratore, non incide sul momento genetico della validità
della delibera stessa.
Il differente prof‌ilo della nullità della nomina ex se,
qualora il preventivo comunicato (sul fatto della comu-
nicazione del preventivo non vi è contestazione, v. me-
moria di parte attrice n. 183 c.p.c., n. 1) non contenesse
gli specif‌ici requisiti di cui all’art. 1129 c.c., potrà essere
oggetto di un separato giudizio contro l’amministratore
personalmente.
L’eventuale nullità, del resto, prescinderebbe dalla va-
lidità della delibera assembleare, riguardando, invece, il
perfezionamento della nomina stessa, e dunque i rapporti
tra amministratore e condominio (qualora, ad esempio,
l’amministratore che avesse omesso il preventivo chiedes-
se il compenso) ovvero sulla validità degli atti compiuti
dall’amministratore in quanto tale. Mai, comunque, sulla
validità della delibera stessa.
Comunque, come detto, la questione esula dal presente
giudizio.
Insindacabile è, ancora, la scelta di merito dell’as-
semblea di avere ritenuto più conveniente uno specif‌ico
preventivo. Tale scelta, rientrando nella discrezionalità
dell’organo assembleare, non può essere oggetto di sinda-
cato da parte del Giudice, salvo il caso di violazione di leg-
ge. Nessuna norma, però, risulta nella fattispecie violata,
atteso che – come detto – risulta una specif‌ica discussione
dell’assemblea sul punto.
L’irregolarità dedotta da parte attrice riguarda, tutt’al
più, il prof‌ilo della comunicazione del verbale; ma ciò
inciderebbe soltanto ai f‌ini dell’eventuale rimessione in
termini (ossia: della non decorrenza dei termini) per im-
pugnare la delibera.
È ragionevole affermare che l’assenza dei preventivi
non consente al condomino assente di avere completa
visione del deliberato assembleare; sicché ciò di cui si
può dolere l’attore relativamente al suddetto prof‌ilo è la
violazione dell’art. 1137, nella parte in cui prevede impli-
citamente che il verbale debba essere comunicato ai con-
domini assenti.
Ma ciò, come detto, non inf‌luisce sul momento genetico
della delibera, ma – semmai – sulla decorrenza del ter-
mine perentorio per impugnare. La questione, comunque,
è meramente teorica, dal momento che non è mai stata
messa in discussione la tempestività dell’impugnazione
del deliberatum.
In conclusione la domanda va rigettata.
Vista, però, la novità della questione, le spese van-
no compensate integralmente, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
(Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MASSA
6 NOVEMBRE 2017
EST. X – RIC. Y C. W
Azioni giudiziarie y Legittimazione y Usufruttua-
rio y Impugnazione di delibera inerente l’approva-
zione di lavori straordinari y Sussistenza y Ragioni.
Amministratore y Compenso y Mancata indicazio-
ne analitica y Nullità della delibera in parte qua y
Sia in caso di prima nomina che di successive ri-
conferme y Inserimento di una somma complessiva
tra le voci del preventivo di spesa y Equipollenza y
Esclusione.
. L’usufruttuario è legittimato ad impugnare le delibere
assembleari inerenti l’approvazione di lavori straordi-
nari, atteso che, a fronte della solidarietà fra usufrut-
tuario e nudo proprietario prevista dall’art. 67 att. c.c.,
la delibera è direttamente e immediatamente aziona-
bile contro entrambi, sì che a costoro va riconosciuta
la pari facoltà di agire per farne dichiarare l’invalidità.
(att. c.c., art. 67) (1)
. È nulla la nomina dell’amministratore condominiale –
con conseguente nullità della delibera in parte qua – in
assenza della specif‌icazione analitica del compenso a
quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere, tanto
nel caso di prima nomina che di successive riconferme.
Né, a tal f‌ine, può rilevare la mera indicazione di una

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