Tribunale civile di Como 21 maggio 2012, n. 712

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2014
MERITO
e) la previa audizione dei contraenti in bonis, che non
è espressamente prescritta dalla norma, sarebbe, nel caso
di specie, di fatto impraticabile, in tempi compatibili con
l’urgenza della decisione da assumere, stanti il gran nume-
ro di controparti coinvolte;
f) in ogni caso, l’effetto meramente temporaneo e
conservativo della misura, nonché la sua f‌inalizzazione
alla possibilità di benef‌iciare gli stessi locatori mediante
la rapida sostituzione della conduttrice in crisi con altro
soggetto solvibile ed aff‌idabile, giustif‌icano ampiamente il
sacrif‌icio loro imposto;
ritenuto che, in questa fase preliminare, non si pone
il problema della quantif‌icazione degli indennizzi dovuti
ai contraenti in bonis, né quello del loro inserimento nel
piano quali crediti concorsuali, trattandosi di aspetto che
dovrà essere affrontato al momento della presentazione
della proposta e del piano;
- ritenuto che non può essere invece accolta la richiesta
di disporre “la sospensione delle azioni esecutive penden-
ti”, fermo restando che tale effetto è già stato prodotto ex
lege dalla pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese (art. 168, comma 1°, legge fall.) e
che non compete a questo tribunale - ma a ciascun giudice
eventualmente adito in sede esecutiva o cautelare - inter-
pretare l’estensione di tale norma ed applicarla al caso
concreto (e fermo l’ovvio impegno dei liquidatori a cercare
il consenso alla proposta anche da parte dei locatori che
già hanno avviato le azioni di sfratto);
- ritenuto che si ravvisa l’opportunità della nomina im-
mediata del commissario giudiziale, secondo quanto pre-
visto dal novellato comma 6° dell’art. 161 legge fall., anche
al f‌ine di acquisirne il prescritto parere in vista degli atti
di straordinaria amministrazione per i quali la ricorrente
preannuncia di volere proporre istanze di autorizzazione
già in pendenza del termine per la presentazione della
proposta e del piano. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI COMO
21 MAGGIO 2012, N. 712
EST. NARDECCHIA – RIC. C.P. C. CONDOMINIO XY
Assemblea y Convocazione y Omissione nei con-
fronti di alcuni condomini y Annullabilità della de-
libera assembrare y Impugnazione y Legittimazione
del condomino convocato y Esclusione y Inammissi-
bilità della domanda.
. Il condomino convocato non ha alcuna legittimazione
ad impugnare la delibera assembleare per vizi inerenti
la mancata convocazione di altri condomini, derivan-
done l’inammissibilità della domanda. (c.c., art. 1137;
att. c.c., art. 66) (1)
(1) Decisione coerente con la riforma del condominio pur ad essa
antecedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1137 c.c. depositato in data 26 ot-
tobre 2010 C.P. proponeva impugnazione della delibera
assembleare del condominio (omissis) in Como, delibera
assunta in data 15 settembre 2010, perchè la comunica-
zione della convocazione dell’assemblea non sarebbe stata
inviata a tutti i condomini e l’avviso le sarebbe stato conse-
gnato in un luogo diverso dalla residenza anagraf‌ica.
Il condominio si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto della domanda. La mancata convocazione di taluno
dei condomini concreta un vizio non grave concernente
il procedimento di fomazione della volontà collettiva ed
al condomino interessato è comunque concessa la tutela
consistente nel potere di impugnare la delibera: appare
quindi coerente al sistema considerare la mancata convo-
cazione di taluno dei condomini come causa di annullabi-
lità, che deve essere fatta valere nel termine di decadenza
di trenta giorni.
Posto che la mancata convocazione di un condomino è
da qualif‌icarsi quale ipotesi di mera annullabilità dell’as-
semblea, la legittimazione a domandare l’annullamento, in
ragione del disposto di cui all’art. 1441 c.c. che trova appli-
cazione relativamente a tutti gli atti negoziali, spetta solo
alla parte nel cui interesse lo stesso è stabilito dalla legge.
L’applicazione dei principi in materia di mera annulla-
bilità ai negozi plurilaterali comporta che ciascuna delle
parti è legittimata ad impugnare il negozio solo per gli
effetti che la riguardano.
Ne consegue che il condomino convocato non ha alcuna
legittimazione ad impugnare la delibera per un presunto
vizio di convocazione di altri condomini, derivandone, sot-
to tale prof‌ilo, l’inammissibilità della domanda.
Con riferimento all’ulteriore doglianza è noto che poichè
l’art. 1136 c.c. non prescrive particolari modalità di notif‌ica
ai condomini dell’avviso di convocazione per la regolarità
delle relative assemblee, la comunicazione puo’ essere data
in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo,
sicchè si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata
osservata quando risulta che i condomini abbiano, in qual-
che modo, avuto conoscenza della convocazione.
Per la convocazione non occorrono speciali modalità di
forma, in quanto l’avviso di convocazione e la sua notif‌ica
non sono soggetti ad alcuna prescrizione formale.
L’avviso di convocazione dell’assemblea può essere dato
ai comunisti con qualsiasi forma idonea al raggiungimento
dello scopo (Cass. n. 1033 del 1995).
Nel caso di specie si ha la prova che l’avviso di con-
vocazione è stato consegnato a mani della ricorrente in
data 8 settembre 2010 per l’assemblea del 15 settembre
2010 (doc. 1 del fascicolo della difesa del condominio).
Ne deriva il rigetto della domanda. Le spese seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
(Omissis)

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