Tribunale Civile di Lodi 14 Aprile 2014, n. 253

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giur
10/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
piena conoscenza della condotta illecita e valutarne la
consistenza ai f‌ini della corretta formulazione della con-
testazione (cfr. Cass. n. 7681/2014).
Una volta accertata la violazione deve essere contesta-
ta entro 90 giorni dall’accertamento.
La contestazione rappresenta lo strumento per portare
a conoscenza del destinatario del procedimento sanziona-
torio l’esistenza di una violazione accertata dalla P.A. e per
garantire al medesimo di esercitare il diritto di difesa.
Nella fattispecie, l’art. 180 sanziona la condotta di colui
che non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, en-
tro il termine da essa f‌issato, presso gli uff‌ici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai f‌ini dell’accer-
tamento delle violazioni amministrative previste dal c.d.s.
La disposizione non mira a sanzionare la violazione di
specif‌ici precetti riguardanti i comportamenti di guida,
bensì il rif‌iuto della collaborazione dovuta dal cittadino
nei confronti dell’autorità amministrativa, al f‌ine di con-
sentirle di effettuare gli accertamenti richiesti per l’esple-
tamento dei servizi di polizia stradale (cfr. Cass. 23 giugno
2005, n. 13488).
Si tratta dunque di un illecito omissivo che presuppone
il compimento di un precedente illecito amministrativo
contemplato dal c.d.s. per il cui accertamento è necessa-
rio che siano fornite informazioni da parte del privato.
Nel caso in esame, va evidenziato che, nell’espletamen-
to dell’attività di accertamento che deve necessariamente
precedere la contestazione della violazione, la Polizia Mu-
nicipale non ha tento conto che si tratta di un ciclomotore
già sanzionato con il succitato verbale n. 0385796/07 ex
art. 4 commi 2 e 3, L. 120/2010 proprio perché non era sta-
to rilasciato il certif‌icato di circolazione, contenuto nell’
”avviso” sul retro del verbale prestampato, risultava errato
e conf‌liggeva inesorabilmente con la fattispecie dell’art.
14 commi 2-3, L. 120/20, per inesistenza del documento da
esibire, circostanza, peraltro nota al Nucleo Mobile della
Polizia Amministrativa che ha redatto i verbali in esame.
Per tutto quanto premesso, può affermarsi che l’”avviso”
contenuto nel verbale di sequestro non possiede i requisiti
di forma e di contenuto per giustif‌icare la contestazione
della violazione dell’art. 180 comma 8, perché non prescri-
veva alcun termine perentorio per la consegna del docu-
mento e in ogni caso il documento richiesto non esisteva
essendo un ciclomotore non regolarizzato.
Ne consegue l’illegittimità del verbale n. 14/20020042
del 14 gennaio 2014, notif‌icato il 15 gennaio 2014 con cui
la Polizia Municipale di Torino accertava la violazione
dell’art. 180 comma 8 del c.d.s. nei confronti del ricorren-
te, per inesistenza dell’accertamento di un precedente il-
lecito amministrativo da cui sarebbe scaturita la condotta
omissiva del ricorrente. I rilievi svolti consentono di rite-
nere assorbiti gli altri motivi di opposizione.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento della do-
manda formulata dal ricorrente, la ordinanza-ingiunzione
impugnata va annullata.
L’Amministrazione soccombente va condannata a rim-
borsare al ricorrente il contributo unif‌icato di 43,00.
(Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI LODI
14 APRILE 2014, N. 253
EST. CRIVELLI – RIC. DEORI (AVV. GAVEZZOTTI) C. COMUNE DI LODI (AVV.
TONINELLI)
Responsabilità civilef‌if‌iCose in custodiaf‌lf‌lPub-
blica amministrazionef‌lf‌lStradef‌lf‌lDanni da insidia
o trabocchettof‌lf‌lResponsabilità ex art. 2051 c.c.
dell’ente proprietariof‌lf‌lConf‌igurabilitàf‌lf‌lFattispe-
cie in tema di caduta di pedone in una piazza a cau-
sa della presenza di "sampietrini" sconnessi.
f‌l Sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprie-
tario o gestore della strada aperta al pubblico transito
(nella fattispecie una piazza) per i danni occorsi a pedo-
ne in seguito a caduta per la presenza di alcuni "sampie-
trini" sconnessi. Trattandosi di un’ipotesi di trabocchet-
to, per la scarsa visibilità ed imprevedibilità del pericolo,
sarà onere dello stesso proprietario o gestore, tenuto alla
manutenzione della strada, dimostrare di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno. (c.c., art. 2051) (1)
(1) Sulla responsabilità dell’ente proprietario d’una strada aperta al
pubblico transito ex art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, salvo
che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di per-
cepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo,
v. Cass. civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, in questa Rivista 2014, 306 e
Cass. civ. 16 maggio 2013, n. 11946, ivi 2013, 913.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice chiede la condanna del convenuto al paga-
mento della somma di 56.322,58 oltre interessi e rivalu-
tazione in relazione al sinistro verif‌icatosi in data 28 luglio
2009 allorché, percorrendo a piedi la piazza Castello di
Lodi inciampava rovinosamente a terra a causa della pre-
senza di tre “bolognini” (blocchetti in porf‌ido) sconnessi.
È noto che la responsabilità dell’ente proprietario della
strada per danni verif‌icatisi a carico dell’utenza presuppo-
ne la sussistenza di una insidia o trabocchetto. Al propo-
sito va ricordato come, per aversi insidia o trabocchetto,
occorre che l’ostacolo sia oggettivamente invisibile e sog-
gettivamente inevitabile.
“Nell’esercizio del suo potere discrezionale inerente
alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A.
incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamen-
ti e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligen-
za, prima fra tutte quella del neminem laedere in ossequio
alla quale essa è tenuta a far sì che l’opus publicum (in
particolare una strada aperta al pubblico transito) non in-
tegri per l’utente gli estremi di una situazione di pericolo
occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Tale situazio-
ne ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è ca-
ratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non
visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità
subiettiva del pericolo stesso” (Cass. civ., sez. III, 5 luglio
2001, n. 9092, Marangoni contro Com. Verona).
In base ad un precedente orientamento la responsabi-
lità presuppone(va) che la relativa prova incombesse sul
danneggiato.

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