Tribunale civile di Lecco 13 giugno 2014, n. 701

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
MERITO
chetto, benché senza espressa formulazione in tal senso, e
quindi disegnando i conf‌ini di un’azione di reintegrazione
nel possesso al f‌ine di parcheggiare l’autovettura;
- la domanda di provvedimenti ex art. 700 c.p.c. il cui
scopo è quello di tutelare in via provvisoria una situazione
di diritto, ha, però, natura e caratteri radicalmente diversi
dalla proposizione di un’azione possessoria, mirante a tu-
telare una situazione di fatto, che può essere suscettibile
di tutela anche se non corrisponda a un’azione di diritto
(cfr. Trib. Messina ardo 20 giugno 2005) ove la stessa sia
astrattamente conf‌igurabile;
- in presenza di una sostanziale diversità, quanto alla
natura giuridica, fra i provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c.
e quelli di cui all’art. 703 c.p.c. dev’essere escluso il potere
di riqualif‌icazione della domanda da parte del giudice;
- nell’ipotesi al vaglio di questo giudicante la ricorrente
chiede, peraltro, la tutela di una situazione giuridica, as-
seritameme perfetta, che tuttavia, proprio per ammissione
della stessa ricorrente, non risulta sussistente nemmeno a
livello di fumus, giacché non è invocato il diritto di passag-
gio attraverso il cortile ma un non meglio identif‌icato ed
inconf‌igurabile possesso di servitù di parcheggio, cosicché
il rimedio ex art. 700 c.p.c., in quanto non f‌inalizzato alla
tutela di un diritto, appare inammissibile;
- diverso discorso meritano le doglianze in ordine al ripri-
stino della fornitura di energia elettrica, rispetto alle quali
la dichiarazione del terzo sedicente proprietario di non con-
sentire i lavori di allaccio deve essere disattesa poiché l’inge-
renza di colui che ha concesso in comodato la casa coniugale
assegnata al coniuge separato deve ritenersi limitata, per
non ostacolare il godimento della casa da parte del minore,
al caso in cui sia stata richiesta la restituzione della casa in
comodato per la sopravvenienza di un bisogno, ai sensi del-
l’art. 1809 c.c., comma 2, segnato dai requisiti della urgenza e
della non previsione, salvo il limite imposto all’assegnatario
di non mutare la destinazione del bene assegnato;
- sussistendo, a differenza di quanto sostenuto dal
resistente, il requisito del periculum in mora, giacché
la fornitura di energia elettrica nel caso di specie è per
uso domestico, e costituisce quindi un servizio essenziale
per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita
primarie, può subito dopo affermarsi che, quanto al fumus,
nel concetto di casa coniugale l’alloggio riveste sicuramen-
te un ruolo preponderante - consistendo nel luogo f‌isico
in cui la comunità familiare organizza la propria vita in
comune - ma non può essere considerato disgiuntamente
da quei comforts (tipo arredi, suppellettili, elettrodome-
stici ecc.), pertinenze (ecc. autorimessa), nonché le
utenze (fornitura del gas, telefono, luce elettrica) di
cui esso è dotato e che concorrono a contrassegnarne in
modo intrinseco ed inscindibile il valore socio economico,
cosicché tutto ciò che compone la casa coniugale appare
attratto da vincolo di destinazione oggettiva con l’unica
eccezione di tutti quei beni strettamente personali che sia-
no volti a soddisfare esigenze di vita peculiari del coniuge
non assegnatario, che nel caso di specie, come risulta da
ispezione ipotecaria, risulta essere l’attuale proprietario
dell’immobile in questione;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale subentra,
infatti, in tutti i diritti e doveri correlati al diritto di godi-
mento che gli è stato riconosciuto dal giudice (cfr. sen-
tenza di separazione in atti) ed ha diritto ad effettuare la
voltura a suo nome delle utenze relative all’immobile che
saranno, salva diversa determinazione giudiziale, a suo
carico e qualora il coniuge estromesso sia l’esclusivo pro-
prietario della casa la ripartizione delle relative spese con
il coniuge assegnatario sarà effettuata distinguendo fra
spese inerenti la proprietà e spese inerenti il godimento,
rientrando fra quelle anche le riparazioni urgenti che si
ritenessero necessarie fra cui può ricondursi il ripristino
dei cavi dell’energia elettrica;
- attesa l’identità di ratio esistente fra il caso in que-
stione e quello contemplato dall’art. 1577 c.c., è possibile,
secondo consolidata giurisprudenza di merito, applicare
analogicamente la disciplina in materia di immobili locati,
riconoscendo, quindi, all’assegnatario della casa coniuga-
le, così come al conduttore, il pacif‌ico diritto di eseguire
e far eseguire direttamente, salvo rimborso, le riparazioni
urgenti alla casa coniugale per preservarne la sua propria
destinazione d’uso, ossia un habitat funzionale alla cre-
scita dei f‌igli;
- a tali condizioni, in presenza di espressa previsione
normativa, non sembra esservi spazio per l’autorizzazione
giudiziale a consentire il compimento di lavori urgenti e
indifferibili in assenza del consenso del proprietario, co-
niuge estromesso dall’assegnazione della casa coniugale,
o per un provvedimento che accerti l’obbligo di quest’ul-
timo di eseguire o far eseguire i lavori di manutenzione
necessari, potendosi l’assegnatario della casa coniugale
rivolgere direttamente al gestore del servizio elettrico, in
quanto posto nella medesima situazione del conduttore e
quindi nella completa disponibilità dell’immobile (cfr. sul
punto Pret. Viareggio ord. 4 febbraio 1997; Pret. Milano ord
18 ottobre 1990);
- il ricorso in questione deve ritenersi pertanto inam-
missibile ma le spese, preso atto del comportamento pro-
cessuale dei resistenti che non hanno mai negato di aver
provveduto alla recisione dei cavi della corrente elettrica
possono andare compensate. (Omissis)
tribunAle Civile di leCCo
13 giugno 2014, n. 701
est. X – riC. b.p. ed Altri C. Condominio y
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Annul-
lamento y Eccesso di potere della maggioranza dei
condomini y Perseguimento di un interesse diverso
da quello sociale y Fattispecie.
. La delibera dell’assemblea di condominio può essere
annullata per eccesso di potere allorquando la maggio-
ranza dei condomini, esprimendo il voto in assemblea,
non faccia un uso legittimo del potere discrezionale
conferito dalla legge, perseguendo un intereresse di-
verso da quello sociale ed esclusivo di un gruppo di

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