Tribunale civile di Lecco sez. I, ord. 29 dicembre 2014

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
MERITO
Cass. n. 4011/2013 e Cass. n. 15886/2014), ed in realtà
nemmeno quelle se “poste in essere al f‌ine di impedire un
danno sicuro al nucleo familiare” (Cass. n. 15862/2009).
Tanto evidenziato, non solo l’opponente non ha pro-
vato, ed in realtà nemmeno offerto di provare, che il cre-
ditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della
famiglia, ciò che già di per sé consentirebbe di rigettare
l’opposizione; ma anzi, può opinarsi che il debito (id est
una garanzia f‌idejussoria prestata a favore della società
della quale lo Stabellini era socio e nella quale svolgeva
la propria attività professionale) sia stato contratto per
esigenze famigliari, in quanto riferito all’attività lavorativa
e strettamente connessa al mantenimento della famiglia
c) In ragione di tutto quanto sopra, l’opposizione va
rigettata.
Poiché la causa di merito è stata promossa pur dopo il
rigetto della domanda da parte del G.E. prima e del Colle-
gio poi, ed essendo le spese di lite già state compensate sia
dal G.E. sia dal Collegio, in questa terza fase non vi sono
motivi per derogare ai principi generali codif‌icati dall’art.
91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da
dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quin-
di poste a carico della soccombente parte opponente ed
a favore della vittoriosa parte opposta, tenendo a mente
un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quat-
tro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria,
nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il
decisum di causa. (Omissis)
tribunAle Civile di leCCo
sez. i, ord. 29 diCembre 2014
est. lombArdi – riC. Condominio “lA torrettA” (Avv. d’AmiCo) C. tessieri
(n.C.)
Contributi e spese condominiali y Morosità y Art.
63, comma 3, att. c.c. y Fruizione dei servizi comuni
di riscaldamento ed acqua y Sospensione y Legitti-
mità y Condizioni.
. La circostanza - per un verso - che un condomino
sia moroso da oltre un semestre e che detta morosità
persista e - per altro verso – che lo stesso condominio
continui comunque a godere di tutti i servizi comuni,
omettendo qualsivoglia pagamento degli stessi, integra
pienamente i presupposti applicativi del terzo comma
dell’art. 63 att. c.c., come sostituito dall’art. 18 L. 11
dicembre 2012 n. 220. Conseguentemente, va accolta la
domanda promossa dal condominio nelle forme di cui
all’art. 702 bis c.p.c. e tesa ad ottenere l’autorizzazione
a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei
servizi comuni di riscaldamento ed acqua. (att. c.c., art.
63; c.p.c., art. 702 bis) (1)
(1) Con riferimento ad analoga fattispecie di sospensione del condò-
mino moroso dai servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata,
caratterizzata però dalla presenza di ostacoli frapposti all’esercizio di
tale potere da parte dell’amministratore, cfr. Trib. civ. Busto Arsizio,
sez. dist. Gallarate, 24 dicembre 2010, in questa Rivista 2011, 205.
svolgimento del proCesso
1. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il condominio “La
Torretta” di Lecco, premesso di essere creditore del condo-
mino Tessieri Marcello di euro 6.809,89 per mancato paga-
mento di spese condominiali risalenti ad oltre un semestre
e per le quali ha ottenuto decreto ingiuntivo immediata-
mente esecutivo e vanamente azionato in via esecutiva, ha
chiesto che, in forza del novellato art. 63 comma 3 disp. att.
c.c., fosse ordinato il distacco del condomino moroso dai
servizi condominiali comuni di riscaldamento ed acqua.
2. - Con decreto 1 ottobre 2014 è stata f‌issata l’udienza
del 16 dicembre 2014 per la comparizione delle parti.
All’udienza Tessieri Marcello non si è costituito in
giudizio né è comparso, nonostante la regolare notif‌ica av-
venuta a mani in data 11 novembre 2014 presso la dimora
nell’appartamento condominiale.
motivi dellA deCisione
3. - Va anzitutto dichiarata la contumacia del resi-
stente, non costituitosi in giudizio nonostante la regolare
notif‌ica di ricorso e decreto presso la dimora in data 11
novembre 2014.
4. - Nel merito, il Condominio ha debitamente dimo-
strato che il resistente è moroso nel pagamento delle
rate di gestione ordinaria per una somma capitale di euro
6.806,89, sancita dal decreto ingiuntivo n. 684/2014 emes-
so dall’intestato Tribunale in data 5/10 maggio 2014 con
immediata esecutività (doc. 1) e notif‌icato, insieme all’at-
to di precetto, in data 9 giugno 2014 (doc. 2). Non consta
sia intervenuta opposizione ma neppure pagamento, né
spontaneo, né attraverso l’esecuzione forzata, intentata
dal Condominio nelle forme del pignoramento presso terzi
verso la Banca Popolare di Sondrio (doc. 3), la quale ha
reso dichiarazione negativa (doc. 4).
Il preventivo delle spese 2014 evidenzia la maturazione
in data 1 luglio 2014 di una nuova rata di euro 613,81, ri-
masta impagata (doc. 5).
Orbene, il fatto che il resistente, per un verso, sia moro-
so da oltre un semestre e che detta morosità persista e, per
altro verso, continui comunque a godere di tutti i servizi
condominiali, omettendo qualsivoglia pagamento degli
stessi, integra pienamente i presupposti applicativi del
comma 3 dell’art. 63 disp. att. c.c., come sostituito dall’art.
18 della Legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore
il 18 giugno 2013.
Ne consegue che il Condominio La Torretta di Lecco
va autorizzato a sospendere il condomino moroso Tessieri
Marcello dalla fruizione dei servizi comuni di riscalda-
mento ed acqua.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò,
parte resistente va condannata a rifonderle al Condominio
ricorrente nell’importo che si liquida – tenuto conto del
valore della causa (euro 6.806,89), dell’attività concreta-
mente effettuata (ricorso introduttivo e partecipazione
ad un’udienza) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10
marzo 2014 n. 55 – in euro 1.617,42 (di cui euro 117,42 per
anticipazioni ed euro 1.500,00 per compensi), oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta. (Omissis)

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