Tribunale Civile di Lecce sez. I, ord. 29 maggio 2018, n. 4219

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giur
7-8/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
La liquidazione deve essere effettuata, ratione tempo-
ris, secondo il D.M. n. 140/2012, in favore dell’avv. M.C.,
dichiaratosi antistatario, scaglione sino a € 25.000,00 con
la riduzione del 50% atteso il valore della causa prossimo
ai minimi dello scaglione, come segue:
– Fase di studio € 275,00
– Fase introduttiva € 150,00
– Fase decisoria € 350,00,
per complessivi € 775,00, per compensi da riconoscersi
in tale maggior somma rispetto a € 717,00 indicati nella
nota spese, non essendo previsto dal D.M. n. 140/12 il rim-
borso forfettario, invece richiesto nella misura del 15%
nella nota spese, € 91,50 per esposti, oltre IVA e CPA come
per legge;
3. Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione conclusosi
con sentenza n. 18156/2017 da liquidarsi secondo il D.M.
n. 55/14, scaglione sino a € 1.100,00, valore medio di liqui-
dazione, per i seguenti importi:
– Fase di studio € 240,00
– Fase introduttiva € 270,00
– Fase decisoria € 135,00
Per complessivi € 645,00 per compensi, € 113,00 per
esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario ex art.
2 secondo comma del D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per
legge;
4. Presente giudizio da liquidarsi secondo il D.M. n.
55/14, scaglione sino a € 1.100,00, valore medio di liquida-
zione, per i seguenti importi:
– Fase di studio € 125,00
– Fase introduttiva € 125,00
– Fase decisoria € 190,00
Per complessivi € 440,00 per compensi, oltre al 15% a
titolo di rimborso forfettario ex art. 2 secondo comma del
D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per legge, spese da liquidarsi
in favore dell’avv. M.C., dichiaratosi antistatario. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZ. I, ORD. 29 MAGGIO 2018, N. 4219
EST. CAPUTO – RIC. L. (AVV. D’URSO) C. PREFETTURA DI BRINDISI (AVV. GEN. STATO)
Patente y Condanna per l’ipotesi lieve di cui al
comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 y Nulla osta
per il conseguimento di nuova patente di guida y
Ammissibilità y Intervenuta sentenza Corte cost. 9
febbraio 2018, n. 22 y Dichiarazione di illegittimità
dell’art. 120 c.d.s. y Applicabilità anche nell’ipotesi
di conseguimento di nuovo titolo abilitativo y Sussi-
stenza y Conseguenze.
. Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 9
febbraio 2018, n. 22 che ha dichiarato illegittimo l’art.
120 c.d.s. nella formulazione successiva alle modif‌iche
di cui alla L. n. 94/2009 nella parte in cui, con riferi-
mento alle condanne per i reati di cui agli artt. 73 e
74 D.P.R. 309/90, prevede come obbligatoria, anziché
come discrezionale, la revoca della patente di guida,
deve essere accolta la domanda di annullamento di
un provvedimento di diniego di nulla osta per il con-
seguimento della patente di guida per un soggetto con-
dannato all’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73,
D.P.R. n. 309/1990 e per il quale era stata disposta la
sospensione condizionale della pena. (nuovo c.s., art.
120; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 9 febbraio 2018, n. 22, trovasi pub-
blicata in questa Rivista 2018, 187, con nota di ALDO CARRATO, La
revoca della patente ai sensi dell’art. 120 c.d.s. non può più essere
disposta in via automatica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
– Il Leone, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deposita-
to in data 21 aprile 2016 ha impugnato il provvedimento
emesso in data 14 marzo 2016 dal Prefetto di Brindisi e no-
tif‌icatogli il successivo 25 marzo 2016, con il quale era sta-
to negato il nulla osta per il conseguimento di una nuova
patente di guida, in ragione dell’intervenuta condanna per
il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, divenuta irrevoca-
bile in data 21 giugno 2002; ha assunto, a sostegno dell’il-
legittimità del suddetto provvedimento, che la condanna
medesima attenesse alla ipotesi lieve di cui al comma 5
del prefato art. 73 e che fosse stata disposta la sospensione
condizionale della pena; ha segnalato che la gravità della
fattispecie di reato di cui era stato riconosciuto colpevo-
le non legittimasse l’automatica imprescindibilità della
riabilitazione contemplata dall’art. 120 c.d.s. in vista del
conseguimento di un nuovo titolo, evidenziando, peraltro,
l’ampio lasso di tempo trascorso dalla commissione del
medesimo – avvenuta nel 2010; ha contestato l’applicabili-
tà della misura sanzionatoria in questione a condanne an-
tecedenti all’entrata in vigore dell’estensione dell’art. 120
c.d.s alle previsioni di cui al dpr 309/90; ha instato per la
sospensione dell’eff‌icacia del provvedimento impugnato,
evidenziando la rilevanza del titolo abilitante alla guida in
considerazione delle necessità del proprio nucleo familia-
re e della logistica del luogo di resistenza.
– la Prefettura, costituendosi, ha assunto che la pre-
visione di cui all’art. 120 c.d.s. subordinasse vincolativa-
mente, in ipotesi di condanne per i reati di cui agli artt.
73 e 74 D.P.R. 309/90, il rilascio del nulla osta per il con-
seguimento di una nuova patente di guida all’intervenuta
riabilitazione, senza contemplare prof‌ili discrezionali ed
a prescindere da una valutazione aggiornata della perico-
losità sociale ovvero del reinserimento sociale del titolare
della patente; ha dedotto che la natura obbligatoria del
provvedimento rendesse l’emissione del medesimo atto
dovuto in presenza di una sentenza di condanna ex art 73
D.P.R. 309/90, negando che l’avvenuto inserimento di una
fattispecie autonoma di reato di lieve entità avesse inciso
sull’applicabilità automatica della previsione di cui all’art.
120 c.d.s.;
– la richiesta di sospensione del provvedimento impu-
gnato è stata rigettata con provvedimento emesso all’u-
dienza del 18 luglio 2016;
– la Corte costituzionale con sentenza n. 22 del feb-
braio 2018 ha dichiarato illegittimo l’art. 120 c.d.s. nella
formulazione successiva alle modif‌iche di cui alla L. 94/09

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