Tribunale Civile di Lecce sez. II, 8 marzo 2018, n. 895

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZ. II, 8 MARZO 2018, N. 895
EST. IERIMONTI – RIC. P. (AVV.TI SALERNO E ESTÀ) C. UNIPOL ASS.NI S.P.A. (AVV.
TI FORTUNATO M. E FORTUNATO P.) ED ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Tam -
ponamento y Applicabilità dell’art. 2054, comma 2,
c.c. y Esclusione y Applicabilità dell’art. 149 c.d.s. y
Sussistenza.
. In caso di tamponamento, in virtù dell’art. 149 c.d.s.,
il conducente deve essere sempre in grado di garantire
l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con
il veicolo che precede. Tale disposizione prevede una
presunzione de facto di inosservanza della distanza di
sicurezza per chi abbia causato un tamponamento, con
la conseguenza che è quest’ultimo a restare gravato
dall’onere della prova, dovendo a tal f‌ine dimostrare
che il mancato e tempestivo arresto dell’automezzo
siano stati determinati da causa a lui non imputabile
o da una condotta negligente causata dal mezzo che
lo precede. Pertanto, non si potrà applicare la presun-
zione di concorso di colpa di cui all’art. 2054, comma
secondo, c.c. (nuovo c.s., art. 149; c.c., art. 2054) (1)
(1) Giurisprudenza di legittimità costante nel senso di cui in massi-
ma. Ex multis: Cass. civ. ord. 31 maggio 2017, n. 13703, in questa Rivi-
sta 2017, 811; Cass. civ. 21 aprile 2016, n. 8051, ivi 2016, 593; Cass. civ.
24 settembre 2015, n. 18884, ivi 2016, 31; Cass. civ. 18 marzo 2014, n.
6193, ivi 2014, 603 e Cass. civ. 15 febbraio 2006, n. 3282, ivi 2006, 822.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato per la notif‌ica il 27 giugno
2013 P.A. impugnava la sentenza pronunciata dal Giudice di
pace di (omissis) n. 128/2013, con cui era stata rigettata la
domanda proposta nei confronti della Unipol Ass.ni S.p.a.,
nonché nei confronti di D.V.G. e D.V.D., per il pagamento di
euro 2.542,54, oltre agli interessi legali maturandi ed alle
spese processuali, a titolo di risarcimento del danno subito
dalla propria autovettura Fiat Panda 1.1. Active, 5 porte,
targata (omissis), in conseguenza dell’incidente stradale
avvenuto il 30 luglio 2010 sulla strada statale (omissis),
km 24.800. L’odierna appellante aveva dedotto, nell’atto di
citazione di primo grado, che la responsabilità del sinistro
fosse integralmente da addebitare a D.V.G., conducente
dell’autovettura Nissan (omissis), targata (omissis), di
proprietà di D.V.D., ed assicurata dalla Unipol Ass.ni S.p.a.
Con riferimento, in particolare, alla dinamica del sinistro,
la P. aveva sostenuto che D.V.G., alla guida del Nissan Va-
nette provenendo dalla strada statale 274, con direzione
(omissis), all’improvviso avesse abbandonato la corsia da
lui percorsa con un repentino cambiamento della direzione
di marcia, verso la corsia parallela, così sbarrando il per-
corso di marcia dell’attrice e causando la collisione fra i
predetti veicoli. La P. aveva chiesto, pertanto, al Giudice
di pace di (omissis), in via principale, il risarcimento dei
danni riportati dalla sua autovettura, quantif‌icati in euro
2.332,54, oltre alla somma di euro 210,00 a titolo di risarci-
mento del danno da fermo tecnico,
equitativamente determinata; in via subordinata, nel
caso in cui il giudice avesse accertato un concorso di colpa
della stessa attrice, il risarcimento del danno subito com-
misurato al grado di colpa riscontrato.
Si era costituita nel giudizio di primo grado la Unipol
Ass.ni S.p.a., odierna appellante incidentale, deducendo
l’esclusiva responsabilità della P. per l’incidente di cui è
causa, avendo questa tamponato con la propria autovettu-
ra D.V.G., poiché non aveva rispetto la distanza di sicurez-
za, così come prescritto dal Codice della strada.
Non erano costituiti D.V. G. e D.V.D., che erano stati
dichiarati contumaci dal Giudice di pace di (omissis).
Il Giudice di pace di (omissis), a seguito di istrutto-
ria orale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta
dalla P., compensando le spese di lite.
L’appellante P.A. deduceva con il primo motivo di ap-
pello la violazione dell’art. 2700 c.c., in quanto il Giudice
di pace avrebbe erroneamente considerato il verbale dei
Carabinieri di (omissis) – redatto subito dopo l’incidente
– prova privilegiata. Sottolineava la P. come l’eff‌icacia pri-
vilegiata dell’atto pubblico concerna unicamente la pro-
venienza dello stesso atto dal pubblico uff‌iciale che lo ha
formato, nonché i fatti che questi attesta essere avvenuti
in sua presenza, e non anche l’esattezza della dinamica
dell’incidente, al quale i Carabinieri non hanno assistito
personalmente, essendo arrivati quando i veicoli erano già
stati spostati. Con il secondo motivo di appello deduceva,
poi, l’erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da
parte del Giudice di pace di (omissis), contestando la va-
lutazione da questi effettuata delle risultanze istruttorie.
Deduceva, inf‌ine, l’erronea applicazione dell’art. 2054 c.c.
– in virtù del quale nel caso di scontri fra veicoli si presu-
me, f‌ino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia causato il danno – perché il Giudice di pace avrebbe
dovuto ritenere sussistente almeno un concorso di colpa.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza im-
pugnata, l’accoglimento della domanda proposta in primo
grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio,
da distrarsi in favore del difensore antistatario.

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