Tribunale Civile di Lecce sez. I, 1 febbraio 2018, n. 402

Pagine368-369
366
giur
4/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 9 FEBBRAIO 2018, N. 648
EST. FERRERO – RIC. FRUTTERO ED ALTRA (AVV. CECCANTI) C. MINISTERO
DELL’INTERNO
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del codice della strada y Riscossione co-
attiva y Titolo esecutivo y Individuazione y Fattispe-
cie in tema di art. 204 bis c.d.s. applicabile ratione
temporis, anteriormente alle modif‌iche apportate
dal D.L.vo n. 150/2011.
. Nella vigenza dell’art. 204 bis c.d.s., stante il richiamo
del relativo comma 9 alle opposizioni proposte ai sensi
dell’art. 205 c.d.s., il titolo esecutivo senza la cui previa
notif‌icazione non è possibile procedere alla riscossione
coattiva non è rappresentato dall’ordinanza-ingiunzio-
ne, sibbene dalla sentenza, con la conseguenza che una
cartella esattoriale emessa in assenza della suddetta
notif‌icazione va dichiarata ineff‌icace. (nuovo c.s., art.
204 bis; nuovo c.s., art. 205; nuovo c.s., art. 142) (1)
(1) In genere, nel senso che la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204
del codice della strada, che conferiscono eff‌icacia di titolo esecutivo,
rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla
successiva ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, e dal
successivo art. 206, che, ai f‌ini della riscossione della stessa, dichiara
applicabili, mediante il rinvio all’art. 27 della legge n. 689 del 1981,
le norme previste per l’esazione delle imposte dirette, costituisce,
tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo,
quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema
tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa
generale; l’amministrazione, pertanto, è priva della facoltà di ricor-
rere, in alternativa al predetto sistema, ai normali mezzi previsti
dalla legge per la formazione del titolo esecutivo o per procedere ad
esecuzione forzata, v. Cass. civ. 6 novembre 2006, n. 23631, in questa
Rivista 2007, 369.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo grado di giudizio, gli attuali appellanti
evocavano avanti il Giudice di pace di Saluzzo il Ministero
dell’Interno (quale amministrazione centrale da cui di-
pende la Prefettura di Cuneo), proponendo opposizione ex
art. 615 c.p.c. avverso le cartelle esattoriali nn. 037 2014
0008334154/000 e 037 2014 0008334154/001, emesse - ri-
spettivamente nei confronti del sig. Fruttero e della Sola-
rium Havana Club s.a.s. - da Equitalia s.p.a. su ruolo della
Prefettura di Cuneo, per la riscossione della somma di €
546,50 di cui all’ordinanza-ingiunzione 3168 10 CDS del 13
maggio 2011, notif‌icata il 30 maggio 2011.
Gli opponenti, richiamando gli insegnamenti della Cor-
te di cassazione, assumevano che avverso la cartella esat-
toriale, con cui l’Amministrazione intende far valere il suo
diritto a procedere a riscossione coattiva di somme dovute
a titolo di sanzione amministrative, per violazioni del Co-
dice della Strada, può essere proposta opposizione ex art.
615 c.p.c. quando l’intimato intenda contestare vizi nella
formazione del ruolo, come la mancata previa notif‌ica del
titolo esecutivo, ovvero l’errata quantif‌icazione della som-
ma iscritta a ruolo. Ciò premesso, si dolevano del fatto che,
nel caso di specie, la Prefettura di Cuneo avesse formato
e trasmesso il ruolo all’esattore senza avere previamente
disposto la notif‌icazione della sentenza (pronunciata dal
Giudice di pace di Ceva in esito all’opposizione all’ordi-
nanza - ingiunzione menzionata nelle cartelle esattoria-
li), unico ed imprescindibile titolo esecutivo, ex art. 204
bis commi 6 e 9 c.d.s. nel testo vigente ratione temporis,
in base al principio tempus regit actum. Ad avviso degli
opponenti, infatti, ai sensi delle disposizioni sopra richia-
mate, in caso di impugnazione del verbale o, come nel
caso di specie, dell’ordinanza-ingiunzione confermativa
di tale verbale, solo la sentenza (come affermato da Cass.
20983/2014) poteva rappresentare il titolo esecutivo senza
la cui previa notif‌icazione non era possibile procedere a
riscossione coattiva. Inoltre, ad avviso dell’opponente, una
volta stabilito dalla sentenza l’ammontare della sanzione,
l’amministrazione era legittimata a pretendere la riscos-
sione coattiva di tale ammontare maggiorato, al più, degli
interessi legali dalla sentenza al saldo.
In ragione delle argomentazioni sopra sintetizzate, gli
opponenti formulavano le loro conclusioni, in via princi-
pale e subordinata, così come poi riproposte nel presente
grado di giudizio e in epigrafe trascritte.
Il Ministero dell’Interno non si costituiva in giudizio e
veniva dichiarato contumace.
Senza svolgimento di attività istruttoria, precisate le
conclusioni con richiamo a quelle di cui all’atto introdut-
tivo, in data 6 maggio 2015 il giudice di prime cure tratte-
neva la causa a decisione.
2. Con l’impugnata sentenza il Giudice di pace così
provvedeva: “def‌initivamente pronunciando, in contuma-
cia del convenuto...: Respinge l’opposizione proposta con-
tro le cartelle esattoriali in contesa. Spese di lite a carico
della parte opponente”.
A sostegno di tali statuizioni, il giudicante:
– osservava che, come riconosciuto dagli stessi oppo-
nenti, il Giudice di pace di Ceva aveva respinto l’opposi-
zione avverso l’ordinanza - ingiunzione irrogativa della
sanzione amministrativa, convalidando il provvedimento
opposto;
– assumeva che, in difetto di impugnativa della sen-
tenza di cui sopra, era l’ordinanza prefettizia il titolo ese-
cutivo sulla cui base era stato legittimamente formato il
ruolo richiamato nelle cartelle esattoriali;
– affermava, ancora, che la convalida dell’ordinanza in
sede giudiziale aveva cristallizzato, confermandoli, sia i
crediti erariali che con la stessa erano stati determinati
sia quelli ulteriormente maturandi per il decorso dei ter-
mini già assegnati per il pagamento e mai rispettati dai
coobbligati neppure dopo la comunicazione del dispositivo
della sentenza;
– concludeva evidenziando che stante la contumacia
della parte opposta, le spese di lite restavano a carico
della parte opponente.
3. Avverso la suddetta sentenza, che non risulta essere
stata notif‌icata, hanno proposto tempestivo appello Frut-
tero Roberto in proprio e quale legale rappresentante della
s.a.s. Solarium Havana Club (e, quindi, Fruttero Roberto
in proprio e la s.a.s. Solarium Havana Club in persona del

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT