Tribunale Civile di Lecce 7 marzo 2017, n. 985

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
alla dissimulazione dello stato, di insolvenza anche il si-
lenzio serbato al momento della ricezione del talloncino
all’ingresso in autostrada.
Ritenuta, pertanto, la correttezza della tesi accusa-
toria, il reato continuato, protrattosi f‌ino al 22 dicembre
2008, deve essere ad oggi prescritto per decorso del termi-
ne massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei. Non
può seguire la condanna al risarcimento dei danni in favo-
re della parte civile in quanto tale statuizione presuppone
una condanna in primo grado.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
(Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
7 MARZO 2017, N. 985
EST. IMPERIALE – RIC. GABRIELI (AVV. VALENTE) C. CARIGE ASS.NI S.P.A. ED ALTRA
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di
causalità y Onere probatorio a carico del danneg-
giato.
. In tema di nesso causale tra una condotta illecita e
il danno, un evento è da considerare causato da un al-
tro se il primo non si sarebbe verif‌icato in assenza del
secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità
adeguata sulla scorta del quale, all’interno della serie
causale, occorre dare rilievo solo agli eventi che non
appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inve-
rosimili. Ne consegue che l’evento dannoso può essere
ricondotto ad un determinato comportamento solo se
esista un rapporto che integri gli estremi di una con-
seguenza possibile, alla stregua di un calcolo di proba-
bilità statistica, dovendo l’evento apparire come una
conseguenza non imprevedibile dell’antecedente. Trat-
tandosi di un requisito dell’illecito, la prova del nesso
causale tra fatto e danno grava sul danneggiato, cosic-
ché questi deve dare la prova che il danneggiante ab-
bia provocato il danno medesimo che va imputato alla
sua sfera giuridica. (Nel caso di specie è stato escluso
il nesso causale tra il sinistro stradale e la lesione del
legamento crociato anteriore dx lamentato dal danneg-
giato, non essendo stati rispettati i criteri cronologico,
modale, dell’eff‌icienza qualitativa e quantitativa) (c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2056; c.p., art. 40; c.p., art. 41) (1)
(1) Analogo principio si rinviene in Cass. civ. 14 aprile 2010, n. 8885,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ. 7 luglio 2009,
n. 15895, ibidem. Si veda, inoltre la sentenza citata in parte motiva
Cass. civ. 16 ottobre 2007, n. 21619, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 giugno 2009, il sig. Gabrie-
li Giammarco conveniva in giudizio la compagnia Carige
S.p.A., il sig. Lepore Massimo e la sig.ra Grande Maria Ad-
dolorata per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva
di quest’ultimo in ordine al sinistro stradale verif‌icatosi in
agro di Galatina il 10 giugno 2007.
Deduceva l’attore che il giorno 10 giugno 2007, alle ore
8,30 circa, alla guida del proprio velocipede, mentre cir-
colava in agro Galatina, sulla strada Copertino-Galatina,
giunto all’altezza della frazione di Collemeto, veniva in-
vestito dall’autovettura Seat Marengo targata BA722AM,
condotta dalla sig.ra Grande Maria Addolorata, di proprie-
tà del sig. Lepore Massimo ed assicurata per la R.C.A. dalla
compagnia Carige Assicurazioni S.p.A.
Deduceva, altresì, che l’incidente si verif‌icava per col-
pa esclusiva della sig.ra Grande Maria Addolorata., la qua-
le, dalla posizione di sosta sulla destra della carreggiata,
si immetteva repentinamente nel f‌lusso della circolazione
e collideva contro il velocipede che, in quel frangente, so-
praggiungeva da tergo.
A causa del sinistro, il sig. Gabrieli Giammarco riporta-
va lesioni e veniva anche sottoposto ad intervento chirur-
gico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.
Il sig. Gabrieli Giammarco, pertanto, chiedeva la con-
danna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni
subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente
depositata, si costitituiva in giudizio Carige Assicurazioni
S.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda. Lepore Mas-
simo e Grande Maria Addolorata, ritualmente citati in giu-
dizio, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Assunto l’interrogatorio dell’attore e la prova testimoniale,
acquisita la C.t.u. ed i chiarimenti, le parti. precisavano le
conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione
orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso della risultanze agli atti, ritiene il
decidente: che la domanda attorea debba essere rigettata.
Non sussistono dubbi che qualunque fatto doloso o col-
poso, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L’art. 2043 c.c. indica nell’obbligo del risarcimento del
danno la fondamentale sanzione della responsabilità ex-
tracontrattuale e identif‌ica gli elementi costitutivi della
f‌igura dell’illecito civile: il fatto; il dolo o colpa; il danno
ingiusto; il nesso di causalità tra il fatto e il danno.
Il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è
regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., in base
al quale un evento è da considerare causato da un altro se
il primo non si sarebbe verif‌icato in assenza del secondo
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, oc-
corre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono
- ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili: “Ne
consegue che, ai f‌ini della riconducibilità dell’evento dan-
noso ad un determinato comportamento, non è suff‌iciente
che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista
un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che
tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile,
alla stregua di un calcolo di regolarità statisitica, per cui
l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile
dell’antecendente.

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