Tribunale Civile di Lecce sez. II, 12 settembre 2016, n. 3811

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi sud-
detti, menzionati nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di
opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque
esenti dalla regola del “foro erariale”. Ad esse risultano pertanto inap-
plicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una
deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente per il primo e
il secondo grado di giudizio”.
(4) Cfr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 180.
(5) Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014 n. 2907; Cass. civ. ord. 15
dicembre 2011, n. 27013.
(6) L’art. 46 L. 298/74 vieta a chiunque di disporre “l’esecuzione di
un trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza
autorizzazione, oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella li-
cenza o nell’autorizzazione”.
(7) Cfr., Cass. civ. 30 maggio 2007, n. 12697 resa in fattispecie ana-
loga a quella in esame; confr. Sul versante penalistico prima della depe-
nalizzazione ex D.L.vo 507/99, Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 1986, in Riv.
Giur. Circ. Trasp. 1988, 143.
(8) Anche questa espressa previsione contenuta nel Reg. CE
1072/2009 la dice lunga circa la volontà comunitaria di perseguire il tra-
sporto abusivo o, comunque, il trasportatore che ha perso i requisiti o
che ha conseguito artatamente la licenza fornendo false informazioni:
non certamente il trasportatore che ha “dimenticato a casa” la copia con-
forme della licenza o non ne ha copia a bordo, pur essendo regolarmente
autorizzato.
(9) Si pensi, ad esempio, alle profondamente diverse sanzioni per
chi guida senza avere conseguito la patente di guida (art. 116, comma
13) o con la patente scaduta, sospesa o revocata rispetto a chi guida
senza portarla con sé (art. 180, comma 7).
(10) La decisione è pubblicata in Foro It. 2012, 4, 4, 161.
(11) Per la Corte di Giustizia cit. “le misure repressive consentite
dalla normativa nazionale ….. non devono eccedere i limiti di ciò che
è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi perseguiti da tale
normativa ….. gli inconvenienti causati non devono essere sproporzio-
nati rispetto agli scopi perseguiti”.
(12) La Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2012, n. 210/10 cit., ha ri-
tenuto che il requisito di proporzionalità di cui all’art. 19, par. 1 e 4, del
Reg. CE 561/2006 (per quanto concerne le disposizioni relative all’utiliz-
zo dei fogli di registrazione e dell’apparecchio di controllo) debba essere
interpretato nel senso che osti ad un regime sanzionatorio di misura for-
fetaria per tutte le infrazioni, qualunque sia la loro gravità.
(13) Tant’è che la contestazione dei verbalizzanti non ha riguardato
né la regolarità del contratto di locazione senza conducente del veicolo,
né l’abusivismo del trasporto, né ancora la regolarità del rapporto di di-
pendenza fra la società slovacca e il conducente e/o gli orari effettuati
da questi, né tantomeno la correttezza dell’ulteriore documentazione
rammostrata.
(14) Non certamente nei confronti di chi non ha a bordo una copia
della conseguita licenza di trasporto!
(15) Prova ne sia che agli agenti verbalizzanti all’atto della conte-
stazione in data 30 luglio 2010, è stata esibita “la licenza comunitaria
slovacca…… valida sino al 21 aprile 2010 …… per mezzo di fotocopia
autenticata in data 29 aprile 2005 da ……”.
(16) Tribunale di Bolzano, sez. dist. Brunico, 4 luglio 2012 (RGC
sent. 67/12, 279/11); Giudice di pace Monguelfo 14 dicembre 2010 (sent.
60/10, RGC 10/10).
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZ. II, 12 SETTEMBRE 2016, N. 3811
EST. SFORZA – RIC. MAISTO ED ALTRO (AVV.TI ROSSI E ZIPPO) C. LEVANTE
NORDITALIA S.P.A. ED ALTRO (AVV. FORTUNATO)
Prova civile y Prove raccolte nel giudizio penale
y Utilizzabilità da parte del giudice civile y Valuta-
zione y Sentenza di patteggiamento y Giudizio di re-
sponsabilità per aver causato un sinistro stradale y
Utilizzabilità y Sussistenza.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Tabelle del Tribunale
di Milano y Personalizzazione y Condizioni.
. La sentenza penale di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur non
valendo come giudicato nel giudizio civile, tuttavia co-
stituisce sicuro elemento di prova in punto di afferma-
zione di responsabilità dell’imputato, utilizzabile dal
giudice del merito al f‌ine del proprio convincimento.
(Sulla base di questo principio, il Giudice de quo ha
affermato la responsabilità di un conducente per i dan-
ni provocati da un sinistro stradale tenuto conto anche
della sentenza di patteggiamento pronunciata nei con-
fronti del medesimo) (c.c., art. 2054; c.p.c., art. 116;
c.p.p., art. 444) (1)
. In tema di liquidazione del danno non patrimonale
conseguente a sinistro stradale, il giudice deve valuta-
re nella loro effettiva consistenza le sofferenze f‌isiche e
psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro
del danno nella sua interezza, adeguando, mediante
personalizzazione, gli importi f‌issati dalle Tabelle del
Tribunale di Milano. L’adeguamento predetto deve es-
sere operato considerando: a) l’elevata entità delle le-
sioni stesse nonché la loro tipologia; b) la non volonta-
rietà delle lesioni stesse (essendo evidente che il fatto
doloso comporti un maggior perturbamento dell’animo
della vittima); c) gli interventi sanitari e le terapie su-
biti; d) le conseguenze, anche non patrimoniali, deriva-
te sulla vita relazionale dell’istante, tenuto conto della
specif‌ica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla
vita personale e sulle relazioni interpersonali dell’atto-
re, con conseguente verosimile compromissione di tut-
ta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa
nonché domestica. (Nella specie la personalizzazione
del danno non patrimoniale è stata calcolata nella mi-
sura del 7 %) (c.c., art. 2059) (2)
(1) Orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Ex
multis, v. Cass. civ. 20 luglio 2011, n. 15889, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna; Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2006, n. 17289, ibidem;
Cass. civ. 31 ottobre 2005, n. 21115, ibidem; Cass. civ. 7 febbraio 2005,
n. 2409, ibidem e Cass. civ. 21 giugno 2004, n. 11483, ibidem.
(2) Sostanzialmente nel medesimo senso si esprimono Cass. civ. 6
marzo 2014, n. 5243, in questa Rivista 2014, 614 e Cass. civ. 22 agosto
2013, n. 19402, ivi 2013, 1100.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come modi-
f‌icato dall’art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n.
69, applicabile, ai sensi dell’art. 58 comma 2 legge citata,
anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigo-
re di tale legge di modif‌ica (4 luglio 2009), la presente sen-
tenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

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