Tribunale Civile Di Genova Sez. III, 3 Febbraio 2017, N. 355
Pagine | 472-473 |
472
giur MERITO
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
fotografica prodotta, risulta provato e documentato in atti
c, comunque, pacifico ed incontestato tra le parti, tenuto
conto dei principi i dell’onere della prova e di quello di non
contestazione, che:
- esiste regolamento condominiale del 16 marzo 1995
(doc. 4 convenuta) dal quale non rilevasi alcun divieto
specifico di apposizione di zanzariere quali quella oggetto
di causa nelle proprietà private e sulla facciata condomi-
niale;
- parte convenuta ha istallato sul proprio balcone, al
quale si accede dal suo locale cucina, una zanzariera peri-
metrale rimuovibile i cui montanti sono dello stesso colore
bianco delle ringhiere dei balconi siti sulle facciate condo-
miniale e ricoperta da tendaggi da sole di colore simile a
quello delle altre tende da sole infisse sui balconi siti sulle
facciate condominiale (doc. 3 e 4 parte convenuta).
Tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e
accertati in atti, osserva questo Giudice che, come è noto,
le norme di un regolamento di condominio, aventi natura
contrattuale possono derogare od integrare la disciplina
legale. Tali norme, in particolare, possono dare del con-
cetto di decoro architettonico una definizione più rigoro-
sa di quella accolta dall’art. 1120 c.c., sì da estendere il
divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione
degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’a-
spetto generale dell’edificio, quali esistenti nel momento
della sua costruzione od in quello della manifestazione
negoziale successiva. In tali casi ne deriva l’illegittimità di
tutte le opere che violino quanto disposto dal regolamento
condominiale. (Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2015, n. 12582;
Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2012, n. 8174). Tale più restrit-
tiva regolamentazione non è emersa nel caso in esame per
quanto sopra rilevato, con specifico riferimento a proprie-
tà private quali il balcone in esame. Tanto evidenziato in
punto di diritto, rileva questo Giudice che si è altresì pre-
cisato che in tema di condominio degli edifici, la tutela del
decoro architettonico - di cui all’art. 1120, secondo comma,
c.c. è stata disciplinata in considerazione della apprezza-
bile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali
dell’edificio, od anche di sue singole parti o elementi dota-
ti di sostanziale autonomia, e della consequenziale dimi-
nuzione del valore dell’intero edificio e, quindi, anche di
ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. Ne
consegue che il giudice, per un verso, deve adottare, caso
per caso, criteri di maggiore o minore rigore in conside-
razione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della
parte di esso interessata accertando anche se esso avesse
originariamente ed in quale misura un’unitarietà di linee
e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rap-
porto all’innovazione dedotta in giudizio nonché se su di
essa avessero o meno già inciso, menomandola precedenti
innovazioni. Per altro verso, deve accertare che l’alterazio-
ne sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da
provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile
di valutazione economica, mentre detta alterazione può
affermare senza necessità di siffatta specifica indagine
solo ove abbia riscontrato un danno estetico di rilevanza
tale, per entità e/o che, quello economico possa ritenervisi
insito. (Cass. 27 ottobre 2003 n. 16098).
Nel caso in esame, non rilevasi una alterazione avente
le sopra richiamate caratteristiche evidenziate dalla giu-
risprudenza di legittimità e, comunque, tale da provocare
un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile di valuta-
zione economica, tenuto conto di quanto rilevato in fat-
to in ordine alle qualità intrinseche (rimuovibilità della
struttura) ed estrinseche (i montanti ed i tendaggi) della
zanzariera e che la stessa è apposta in una proprietà pri-
vata quale il balcone in esame; nonché di quanto appare
dei luoghi condominiali rappresentati dalle fotografie in
atti ed in mancanza di diversa prova che non si rinviene in
atti. Ne consegue, infine, che deve rigettarsi la domanda
di parte attrice, con assorbimento di ogni altra domanda e
questione sollevata in giudizio tra le parti.
2) - Le spese e competenze del presente giudizio e della
mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui
all’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del condominio atto-
re, in persona dell’amministratore pro-tempore e a favore
della convenuta e, determinate sulla base dei parametri
dettati dal D.M. Giustizia 55 del 10 marzo 2014, vengono
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZ. III, 3 FEBBRAIO 2017, N. 355
EST. GABRIEL – RIC. M.M. C. G.F.
Canone y Morosità y Gravità e importanza dell’ina-
dempimento y Valutazione da parte del giudice y Ap-
prezzamento discrezionale y Esclusione y Parametri
ex artt. 5 e 55 L. n. 392/78 y Individuazione.
. La valutazione, quanto al pagamento del canone, della
gravità e dell’importanza dell’inadempimento del con-
duttore in relazione all’interesse del locatore insoddi-
sfatto, non è rimessa all’apprezzamento discrezionale
del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante
previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli
artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla suc-
cessiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi:
l’uno di ordine quantitativo afferente al mancato paga-
mento di una sola rata del canone (o all’omesso paga-
mento degli oneri accessori per un importo superiore a
due mensilità del canone); l’altro di ordine temporale
relativo al ritardo consentito o tollerato. (c.c., art. 1455;
c.c., art. 1857; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 55) (1)
(1) Nel senso che, in tema di locazione di immobili ad uso abitati-
vo, con riferimento all’inadempimento del conduttore al pagamento
del canone, l’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (il quale
stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione,
decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di
risoluzione, ai sensi dell’articolo 1455 c.c.), fissa un criterio di prede-
terminazione legale della gravità dell’inadempimento, che come tale
non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti su
questo presupposto dell’inadempimento, v. Cass. civ. 12 aprile 2006,
n. 8628, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA