Tribunale Civile Di Genova Sez. III, 6 Luglio 2016, N. 2364

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
ra civile e comunque secondo quello del “valore effettivo”
della controversia (nel caso di specie euro 2477,77) per
fasi (studio, introduzione, decisione - art. 4) e nella media,
tenuto conto delle caratteristiche della controversia e delle
questioni trattate nonché dell’opera prestata e inf‌ine della
complessiva utilità procurata alla parte assistita, sono a
carico del soccombente Consorzio di Bonif‌ica di Piacenza,
oltre oneri e contributi come per legge, e spese forfettarie
nella misura del 15% del compenso totale (art. 2).
P.Q.M.
La Corte d’appello di Bologna, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa o respinta, rigetta l’ap-
pello proposto da Consorzio di Bonif‌ica di Piacenza così
confermando integralmente la sentenza del Tribunale di
Piacenza n. 615 depositata il 25 settembre 2010. (Omissis)
II
(*) La sentenza Trib. Piacenza è già stata pubblicata per esteso in
questa Rivista 2011, 70. Si ripubblicano le sole massime, precedute dal
testo integrale della sentenza di appello che ha confermato la decisione
di primo grado.
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZ. III, 6 LUGLIO 2016, N. 2364
EST. BELLINGERI – RIC. RONDINE S.R.L. C. CONDOMINIO VIA FOSSATELLO, 2 IN
GENOVA
Parti comuni dell’edif‌icio y Servizio idrico y Im-
pianto di adduzione di acqua potabile y Sistema a
c.d. “bocca aperta” y Trasformazione in quello ad
acqua diretta y Qualif‌icazione dell’intervento y In-
novazione y Esclusione y Maggioranza richiesta ai
f‌ini della validità della delibera assembleare.
. Poiché la trasformazione dell’impianto di adduzione di
acqua potabile dal sistema a c.d. “bocca tarata” a quel-
lo ad acqua diretta, con conseguente installazione di
contatori individuali, non costituisce innovazione, bensì
semplice miglioramento di un servizio comune, la rela-
tiva delibera assembleare può essere validamente adot-
tata a maggioranza semplice (e non all’unanimità o a
maggioranza qualif‌icata). (c.c., art. 1120; c.c., art. 1136)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25 giugno 2014, regolarmente
notif‌icato, Rondine S.r.l., in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, chiamava in giudizio il Condominio
di Genova, Piazza Fossatello 2, in persona del suo ammini-
stratore pro tempore, chiedendo che il Giudice accertasse
e dichiarasse la nullità e/o comunque annullasse le delibe-
re assembleari del 27 maggio 2014 relativamente al punto
n. 5 dell’ordine del giorno.
Il condominio convenuto si costituiva ritualmente in giu-
dizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in
cancelleria il 28 ottobre 2014 chiedendo il rigetto della do-
manda di parte attrice in quanto inammissibile e infondata.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex
art. 183 VI comma c.p.c. e, all’esito delle prove orali, a cau-
sa veniva rinviata all’odierna udienza per gli incombenti
di cui all’art. 281 sexies c.p.c. Rondine S.r.l., proprietaria
di un appartamento situato al primo piano del condominio
in Genova, via Fossatello 2, distinto dai nn. 3-3A sostene-
va che la delibera assembleare del 27 maggio 2014, adot-
tata dal condominio convenuto, relativamente al punto
n. 5 dell’ordine del giorno, era nulla e/o annullabile per
indeterminatezza, per mancanza di unanimità o comun-
que maggioranza qualif‌icata in ordine alla previsione di
eliminazione di beni comuni quali i serbatoi d’acqua, per
mancanza di possibilità ai condomini di non partecipare
alla relativa spesa.
Il verbale del 27 maggio 2014, nel suo punto 5, conte-
neva due diverse delibere: la prima in merito alla scelta
dei criteri con cui ripartire le spese dell’intervento sull’im-
pianto idrico la seconda in merito all’approvazione dell’in-
tervento stesso.
La delibera relativa ai criteri di ripartizione così stabi-
liva: “Dopo varie discussioni in merito alla divisione delle
spese per la modif‌ica all’impianto di adduzione dell’acqua,
il Presidente mette alla votazione se ripartire le spese in
parti uguali o in base alla tabella millesimale di proprietà:
votano a favore i Sigg. Famà e delega, Da Passano e dele-
ghe, Firpo per millesimi 564,00. Contrari Soc. Rondine e
Pittaluga per millesimi 208,00”.
La delibera risulta indeterminata in quanto non risulta
quale sia la volontà assembleare, non venendo specif‌icato
quale criterio, tra i due indicati in verbale, l’assemblea ab-
bia approvato.
Ne consegue l’annullabilità di detta delibera.
In merito alla delibera che aveva approvato i lavori di
adduzione dell’acqua parte attrice sosteneva che i lavori
approvati comportavano una innovazione con la conse-
guente necessità, per la loro approvazione, dell’unanimi-
tà, o, comunque di una maggioranza qualif‌icata. Il condo-
minio convenuto, al contrario, eccepiva che si trattava di
lavori straordinari approvati con la corretta maggioranza.
L’intervento comportava il passaggio dal sistema in uso
“a bocca tassata” al sistema a contatore comportando la
dismissione dell’esistente impianto di adduzione di acqua
potabile condominiale e la sostituzione con altro nuovo.
La Suprema Corte, Il cui orientamento viene condiviso
da questo Giudice, con la sentenza n. 10859/2014, ha sta-
bilito che la decisione con la quale s’è decisa la trasforma-
zione dell’impianto idrico da bocca tarata ad acqua diretta
con conseguente installazione di contatori individuali non
costituisce innovazione, ma semplice miglioramento d’un
esercizio comune. L’assemblea condominiale può quindi
deliberare a maggioranza, senza che ciò costituisca viola-
zione di norme del regolamento contrattuale, tutti quegli
interventi utili a rendere più razionale ed eff‌iciente l’ero-
gazione dei servizi comuni. La Suprema Corte considera
rientrare nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio
l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, “in modo
dinamico”, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tem-
po al f‌ine di una più razionale ed eff‌iciente utilizzazione

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