Tribunale civile di Genova sez. III, 23 ottobre 2014, n. 3350

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giur
3/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
tribunAle Civile di genovA
sez. iii, 23 ottobre 2014, n. 3350
est. CAnnAtA – riC. d.A. ed Altro (Avv. b.r.) C. Condominio v. (Avv. v.s.)
Assemblea dei condomini y Convocazione y
Avviso y Nuova formulazione dell’art. 66 att. c.c. y
Regolarità della comunicazione y Utilizzo di Pec y
Condizioni.
. In tema di avviso di convocazione dell’assemblea,
se prima della riforma dell’istituto condominiale in-
tervenuta con la L. n. 220 del 2012 vigeva il principio
di libertà delle forme (per cui l’unico criterio con-
cretamente applicabile doveva ritenersi quello che
garantisse il raggiungimento dello scopo), ai sensi del
nuovo disposto dell’art. 66, comma 3, att. c.c. l’ammini-
stratore del condominio deve utilizzare le forme scritte
imposte dalla norma. Conseguentemente, in caso di
comunicazione effettuata dall’amministratore median-
te posta elettronica certif‌icata, la stessa può ritenersi
validamente effettuata ai sensi di legge solamente se
entrambi gli utenti (mittente e destinatario) siano
titolari di PEC. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha
annullato la delibera condominiale per vizio di omessa
convocazione di alcuni condomini, sul rilievo che solo
l’amministratore era titolare di PEC, mentre i condo-
mini destinatari dell’avviso di convocazione risultavano
titolari di semplice casella di posta elettronica) (att.
c.c., art. 66) (1)
(1) Sulla circostanza che, prima della riforma, la disciplina codicistica
non imponesse particolari modalità di notif‌ica dell’avviso di convoca-
zione, v. Cass. civ., 1 aprile 2008, n. 8449, in questa Rivista 2008, 361;
Cass. civ. 3 febbraio 1999, n. 875, in Giur. it. Mass. 1999, 234 e Cass. 15
marzo 1994, n. 2450, in Giur. it. 1995, I, 1, 1110. Nel merito, v. App. Lec-
ce, sez. dist. Taranto, 27 agosto 2004, n. 288, in questa Rivista 2005, 438.
In tema di onere della prova, cfr. Cass. civ., 22 ottobre 2013, n. 23920,
in questa Rivista 2014, 180 e Cass. civ., 13 novembre 2009, n. 24132, ivi
2010, 394. Nel merito è da rilevarsi che l’interpretazione che la deci-
sione dà di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68/’05 appare – letteralmente,
almeno – apodittica e, comunque, soggetta a diverse interpretazioni,
anche sulla base di specif‌ici argomenti di natura tecnica.
svolgimento del proCesso e motivi dellA deCisione
Letti gli atti di causa;
considerate le conclusioni come sopra precisate al-
l’odierna udienza;
rilevato che le attrici, comproprietarie dell’immobile
interno (...) facente parte del Condominio sito in (...) Via
(...) hanno impugnato la delibera assunta in data 9 luglio
2013 dalla assemblea condominiale nell’ambito della qua-
le è stato approvato il bilancio consuntivo 2012 e il pre-
ventivo 2013, il cui verbale veniva loro comunicato in data
19 luglio 2013, chiedendo di dichiararsi la nullità o pro-
nunciarsi l’annullamento, non essendo state regolarmente
convocate all’assemblea;
rilevato che le attrici assumevano che la comunicazio-
ne era avvenuta via e-mail e, pertanto, in violazione delle
forme previste dall’art. 66 disp. att. c.c. e che, comunque,
tale e-mail non era a loro mai pervenuta;
rilevato che il condominio convenuto, costituendosi,
eccepiva la ritualità della comunicazione via posta elet-
tronica e, comunque, l’avvenuta spedizione della e-mail;
rilevato che il vizio di omessa convocazione o convo-
cazione fuori termine integra ormai, pacif‌icamente, un
vizio di annullabilità, soggetto al rispetto dei termini di
cui all’art. 1137 c.c. in conformità dell’insegnamento delle
SS.UU. di Cassazione, secondo le quali “In tema di condo-
minio negli edif‌ici, debbono qualif‌icarsi nulle le delibere
dell’assemblea condominiale prive degli elementi essen-
ziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (con-
trario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume),
le delibere con oggetto che non rientra nella competenza
dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti indivi-
duali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva
di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in
relazione all’oggetto; debbono, invece, qualif‌icarsi annul-
labili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione
dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condomi-
niale, quelle affette da vizi formali, in violazione di pre-
scrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al
procedimento di convocazione, quelle che violano norme
richiedenti qualif‌icate maggioranze in relazione all’ogget-
to. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno
dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea
condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità
della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata
nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo
comma, c.d. (decorrente, per i condomini assenti dalla
comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua
approvazione), è valida ed eff‌icace nei confronti di tutti i
partecipanti al condominio (SS.UU. 4806/2005)”;
rilevato che l’onere di provare che tutti i condomini
siano stati tempestivamente convocati per l’assemblea
condominiale grava sul condominio, non potendosi addos-
sare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea la
prova negativa dell’inosservanza di tale obbligo. La prova
gravante sul condominio può anche essere fornita tramite
presunzioni e, tuttavia, non si può attribuire al comporta-
mento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo ab-
biano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell’avviso
di convocazione anche da parte dei condomini non interve-
nuti (sez. II, sentenza n. 24132 del 13 novembre 2009)
rilevato che, peraltro, sempre in merito all’onere della
prova, “La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del
destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo
dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere di provare
l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, è a carico
del mittente, salva la prova da parte del destinatario mede-
simo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta
conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà” (sez.
II, sentenza n. 4352 del 29 aprile 1999) e che la lettera
raccomandata costituisce prova certa della trasmissione
del plico spedito, attestata dall’uff‌icio postale attraverso
la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle
univoche e concludenti circostanze della spedizione e

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