Tribunale civile di Genova sez. III, 21 marzo 2014, n. 1041

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giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
Detta norma prevede che “Le parti possono convenire
che il canone di locazione sia, aggiornato annualmente su
richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di
acquisto della lira”.
In atti, però, non si rinviene alcuna richiesta del loca-
tore di aggiornamento del canone.
L’unica missiva nella quale viene richiesto il canone
ISTAT risulta essere quella inviata dal legale dei proprieta-
ri, cfr. doc. 5, ma la missiva non è da questi ultimi f‌irmata.
La prima richiesta di aggiornamento si rinviene nella
intimazione di sfratto, maggio 2013; solo da tale data la
stessa può decorrere.
Nulla va quindi riconosciuto a titolo di aggiornamento
ISTAT per assenza di specif‌ica richiesta del locatore f‌ino
alla data della intimazione per convalida di sfratto.
Su quanto liquidato decorrono gli interessi al tasso
legale dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alla richiesta di pagamento delle spese del giu-
dizio di convalida, le stesse vengono liquidate nel giudizio
presente, che altro non è che la prosecuzione del giudizio
instaurato con il procedimento speciale.
Alla pronuncia sulla risoluzione segue la condanna al
rilascio del’immobile.
Come noto, l’art. 56 Legge 392/78 impone al giudicante
di comparare le diverse esigenze delle parti.
I proprietari nulla hanno dedotto sul punto; gli stessi,
inoltre, risiedono in Parma e non hanno manifestato par-
ticolari esigenze in ordine alla necessità di rientrare nel
possesso dell’immobile.
Il conduttore ha, invece, richiesto il termine più ampio
di un anno, affermando di esercitare da 24 anni la sua
attività professionale in quell’immobile.
Ritiene il giudicante di dover concedere al conduttore
il termine di mesi 6, considerato che il Pa. dovrà rinvenire
altro immobile ove svolgere la propria attività professio-
nale, pur evidenziando che permane, in capo allo stesso,
l’onere di versare il canone mensile pattuito.
Non si ritiene di dover concedere il maggiore termine
richiesto, anche in considerazione del fatto che il condut-
tore, non versando da tempo il canone, non ha dato prova
di meritare la concessione dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo. (Omissis)
tRibunale civile di genova
sez. iii, 21 maRzo 2014, n. 1041
est. vaglio beRnè – Ric. s.e. c. condominio X
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Pre-
sunzione iuris tantum y Decorrenza del termine per
l’impugnazione.
. La prova emersa nel corso del giudizio dell’avvenuto
deposito della busta contenente il verbale dell’assem-
blea condominiale nella cassetta delle lettere del con-
domino assente all’adunanza comporta l’insorgenza
della presunzione “iuris tantum” di conoscenza in capo
al destinatario posta dall’art. 1335 c.c., nonché, con
essa, la decorrenza del “dies a quo” per l’impugnazione
della deliberazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c. (c.c., art.
1137; c.c., art. 1335) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22240, in Ius&Lex dvd n.
6/2014, ed. La Tribuna.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
svolgimento del pRocesso e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato al Condo-
minio di via (omissis), in persona dell’amministratore pro
tempore, l’Avv. El.Se. impugnava la delibera assunta dal-
l’assemblea del condominio suddetto, in data 24 novembre
2009, in relazione al punto 1) dell’ordine del giorno, avente
ad oggetto la “ratif‌ica spese lavori alla fognatura”.
L’attrice assumeva di non aver presenziato alla sud-
detta adunanza e di non aver ricevuto copia del verbale
della suddetta assemblea, di cui veniva a conoscenza solo
in data 20 maggio 2010, quando, in seno al giudizio rubri-
cato RG (omissis), il relativo verbale veniva prodotto dalla
difesa del condominio.
Tanto premesso, l’attrice chiedeva che la deliberazione
in questione fosse dichiarata nulla o annullabile nella par-
te in cui, in relazione al punto l) dell’o.d.g., aveva delibe-
rato di ripartire la spesa approvata in parti uguali anziché
secondo i millesimi di proprietà ed inoltre chiedeva che
fosse dichiarato illegittimo e/o erroneo il consuntivo f‌inale
lavori alla fognatura condominiale e la relativa ripartizio-
ne, in quanto la somma in esso indicata era errata.
Si costituiva il condominio convenuto, eccependo
preliminarmente la decadenza di parte attrice dall’impu-
gnativa, contestando nel merito la domanda dell’attrice e
chiedendone la reiezione.
Successivamente venivano concessi alle parti i termini ex
art 183 VI comma c.p.c. e, con ordinanza del 17 gennaio 2012,
ammesse in parte le prove orali dedotte da parte attrice.
Esaurite le prove orali, la causa veniva rinviata per la
precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 28 novembre 2013, le parti precisavano
le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la
causa in decisione su dette conclusioni, assegnando alle
parti i termini di legge per il deposito di comparse con-
clusionali e di note di replica.
Ai f‌ini della decisione, deve essere preliminarmente
esaminata l’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa
del convenuto.
Detta eccezione è fondata e meritevole di accoglimento
per i motivi di cui in appresso.
Com’è noto le deliberazioni dell’assemblea devono es-
sere comunicate, ai sensi dell’art 1137 c.c. ultimo comma,
ai condomini assenti, ai f‌ini della decorrenza del termine
per l’impugnazione.
La legge non prevede alcuna forma per detta comunica-
zione, che deve avvenire in modo tale che il destinatario,
pur non avendo partecipato all’assemblea, possa conosce-
re ed apprezzare il contenuto delle deliberazioni assunte,
in modo adeguato alla tutela della proprie ragioni.

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