Tribunale Civile Di Firenze Sez. Ii, 28 Gennaio 2016, N. 358

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giur MERITO
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
zione di quelle cose, servizi o impianti), sia nei confron-
ti di ogni singolo condomino inadempiente all’obbligo di
pagare la propria quota, la cui obbligazione di rimborsare
all’amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo
fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta
nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per
effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina
del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione
processuale passiva senza eliminare quelle originali, so-
stanziali e processuali” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino,
sent. n. 6957/06 in data 30 ottobre 2006 in “Redazione-
Giuffrè” 2007, su Juris Data on line).
2.4. Per completezza, deve precisarsi che, secondo
l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza
della Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ot-
tobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40;
Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341, in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94), pienamente condiviso da questo Tribuna-
le, “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che
agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno,
è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della
fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del
termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l’inadempimento della controparte: è il debitore convenu-
to a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito
dall’avvenuto adempimento.”
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ha
suff‌icientemente provato l’esistenza dei titoli, fonti nego-
ziali del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre
la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente
allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva,
modif‌icativa o impeditiva del diritto di credito di contro-
parte.
2.5. Pertanto, in accoglimento della domanda di merito
proposta dalla parte attrice, accertata la sussistenza del
credito vantato dalla parte attrice nei confronti del con-
venuto Condominio di (omissis), in persona dell’ammini-
stratore pro tempore, quest’ultimo dev’essere dichiarato
tenuto e condannato al pagamento in favore della società
(omissis) della somma di Euro 12.444,63= oltre interessi
legali dai singoli pagamenti f‌ino al saldo.
2.6. Non può, invece, trovare accoglimento anche la
domanda attorea intesa ad ottenere la rivalutazione mo-
netaria. Infatti, trattandosi di un “debito di valuta”, essa
non è cumulabile con gli interessi moratori, dovendosi ri-
tenere ricompresa in essi (cfr. Cass. civile 16 aprile 1991
n. 4035, in Corriere Giur. 1991, 1327). In altri termini, nei
debiti di valuta, per quello che concerne la svalutazione
monetaria intervenuta durante la mora, deve condividersi
quell’orientamento secondo cui il danneggiato è già risar-
cito in via forfetaria dagli interessi moratori e il danno
da svalutazione può essere fatto valere solo nella misura
eccedente tali interessi e soltanto nel caso in cui se ne
fornisca la prova (cfr. anche Cass. civile 8 maggio 1992 n.
5490, in Foro it. 1992, I, 2980).
3. Sulle spese processuali.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui
all’art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev’essere dichiara-
ta tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le
spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in
conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri genera-
li per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e, in
particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività
prestata, della natura e del valore, dei risultati conseguiti,
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) al-
legata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori
di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01
ad Euro 26.000,00”:
Euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.620,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 4.835,00=, oltre alle spese docu-
mentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione
della presente sentenza e successive occorrende.
3.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquida-
te dal Giudice dr. Scotti con separato Decreto in data 22
maggio 2015 e poste a carico della parte attrice, devono
essere poste def‌initivamente a carico della parte conve-
nuta. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
SEZ. II, 28 GENNAIO 2016, N. 358
EST. PATERNOSTRO – RIC. M.G. C. G.V.
Uso della cosa comune y Trasformazione del tet-
to in terrazza y Art. 1102 c.c. y Violazione y Conf‌i-
gurabilità y Fattispecie di trasformazione parziale.
. Non è conforme al dettato dell’art. 1102 c.c. la tra-
sformazione del tetto condominiale in terrazza ad uso
esclusivo, essendo in tal modo alterata la originaria
destinazione della cosa comune che viene sottratta
all’utilizzazione da parte degli altri condòmini, anche
quando tale trasformazione riguardi solo una parte del
tetto. Ciò sul presupposto che una tale opera, lungi
dall’essere f‌inalizzata al migliore godimento della cosa
comune, si sostanzia nell’appropriazione di una parte
del bene comune, che viene così ad essere def‌initiva-
mente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento
da parte degli altri condòmini. (c.c., art. 1102; c.c., art.
1127) (1)
(1) Aderiscono all’orientamento giurisprudenziale prevalente, di
cui anche la massima in oggetto è espressione, Cass. civ. 7 febbraio
2008, n. 2865, in Guida al dir. 2008, 16, 92; Cass. civ. 5 giugno 2008,
n. 14950, in Giust. civ. Mass. 2008, 6, 884; Cass. civ. 19 gennaio 2006,
n. 972, in questa Rivista 2006, 280 e Cass. civ. 7 gennaio 1984, n. 101,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Utile anche il rinvio a Cass.
civ. 9 maggio 1983, n. 3199, ibidem, relativa – come nel caso di a cui
alla decisione - a fattispecie di trasformazione riguardante solo una
parte del tetto.

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