Tribunale Civile Di Firenze 4 Febbraio 2016, N. 444

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
Ne consegue che legittimamente le norme di un re-
golamento di condominio - aventi natura contrattuale,
in quanto predisposte dall’unico originario proprietario
dell’edif‌icio ed accettate con i singoli atti di acquisto
dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con
il consenso unanime di tutti i condomini possono dero-
gare od integrare la disciplina legale ed in particolare
possono dare del concetto di decoro architettonico una
def‌inizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120
c.c., estendendo il divieto di immutazione sino ad impor-
re la conservazione degli elementi attinenti alla simme-
tria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edif‌icio, quali
esistenti nel momento della sua costruzione od in quel-
lo della manifestazione negoziale successiva (Cass. n.
11121/1999). A ciò si aggiunga che le limitazioni ai diritti
del condomini, contenute nel regolamento contrattuale,
debbono essere formulate in modo espresso o comunque
non equivoco (Cass. n. 16832/2009, Cass. civ. 10 febbraio
2010 n. 3002).
Nel caso di specie il regolamento, effettivamente, pone
del limiti più stringenti rispetto a quanto previsto dal co-
dice civile.
Ed, infatti, l’art. 4 del regolamento condominiale vie-
ta l’installazione di chiusure in qualsivoglia materiale sui
terrazzini e sulle terrazze. Per chiusure, a parere di que-
sto Giudice, non si debbono intendere ricomprese, come
ritiene l’attore, solo le verande o quelle strutture volte a
chiudere totalmente il terrazzo, quasi a creare un vano,
ma debbono ricomprendersi, in forza del signif‌icato stesso
di chiusura, ossia di occlusione, sbarramento, ostruzione,
blocco, anche le grate e le inferriate che come tali hanno
proprio lo scopo di impedire, bloccare, ostruire l’ingresso
ed il passaggio di persone o cose. Scopo, oltretutto, soste-
nuto dallo stesso attore che ha ritenuto tali opere idonee
e necessarie per prevenire furti nella propria abitazione.
Inoltre l’art. 5 del regolamento ha previsto che, senza la
delibera dell’assemblea del condomini, non possa essere
mutata la tinta o tipo dei serramenti e delle opere in ferro
sulle facciate sia verso la strada che verso l’esterno. Anche
in tale ipotesi, il divieto di immutazione deve essere inte-
so nel senso che il regolamento condominiale ha voluto
imporre la conservazione degli elementi attinenti alla sim-
metria, all’estetica ed all’aspetto generale dell’edif‌icio. Il
riferimento alle opere in ferro oltre che alle ringhiere deve
essere interpretato e riferirsi anche ad ogni altra installa-
zione in ferro che possa incidere sull’estetica, la simme-
tria ed il decoro della facciata. Ciò pare trovare conferma
nel fatto che già nel 1985, l’assemblea aveva negato ad un
condomino l’autorizzazione ad installare grate ed inferria-
te. Solo a fronte dei numerosi episodi di furti verif‌icatisi
nel 1986, l’assemblea condominiale, nel contemperare i
due interessi, da un lato, quello dell’estetica, del decoro
dell’edif‌icio e della facciata, dall’altro, quello della sicu-
rezza e dell’intangibilità della proprietà privata, ha deciso
di consentire l’applicazione di Inferriate o grate alle f‌ine-
stre ed alle porte delle terrazze, stabilendo che chi, tra i
condomini, avesse per primo voluto provvedere alla loro
installazione doveva far pervenire all’amministratore un
disegno con le misure del telaio e delle lame interne per
la preventiva approvazione da parte dei Consiglieri. L’as-
semblea ha poi stabilito che, per il futuro, ogni condomino
dovesse attenersi a tale disegno. Tale delibera, come rile-
vato dal Condominio e non contestato dall’attore, è tuttora
valida ed alla medesima doveva attenersi il Dott. Rizzi nel
procedere all’installazione delle grate e delle inferriate.
L’attore, non solo non ha chiesto la preventiva autorizza-
zione all’assemblea condominiale, ma è pacif‌ico e non con-
testato ed oltretutto evidente dal semplice esame della do-
cumentazione fotograf‌ica dimessa dalle parti, che l’opera
installata è difforme sia per il disegno che per la tipologia
alle grate ed inferriate in precedenza installate dal primi
condomini. A ciò si aggiunga che la delibera condominia-
le del 24 ottobre 1986, che ha tassativamente indicato le
caratteristiche estetiche delle grate e delle inferriate, è
tuttora valida e, quindi, vincolante anche per il Dott. Rizzi
nonostante lo stesso non vi abbia partecipato avendo ac-
quistato la propria unità immobiliare il 7 settembre 2005
(Tribunale di Monza 16 novembre 1990 in un caso analogo
di installazione delle tende da sole). La domanda attorea,
pertanto, deve essere respinta. Le spese legali seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo ex art. 5, comma
6, del D.M. n. 55/2014, trattandosi di causa di valore inde-
terminabile, sulla base dello scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
4 FEBBRAIO 2016, N. 444
EST. PATERNOSTRO – RIC. X C. CONDOMINIO Y IN FIRENZE
Contributi e spese condominiali y Ripartizione
y Trasferimento dell’immobile y Alienante y Perdita
della qualità di condòmino y Obbligo di contribu-
zione alle spese y Emissione di decreto ingiuntivo
y Legittimato passivo y Individuazione y Fattispecie
di decreto ingiuntivo avente ad oggetto oneri con-
dominiali maturati con riferimento ad immobile
conferito in trust.
. Una volta perfezionatosi il trasferimento della pro-
prietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la
qualità di condòmino e non è più legittimato a parte-
cipare alle assemblee, potendo far valere le proprie
ragioni sul pagamento dei contributi dell’anno in corso
o del precedente, solo attraverso l’acquirente che gli è
subentrato. Ne consegue che non può essere chiesto ed
emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo, ai sensi
dell’articolo 63 att. c.p.c., per la riscossione dei con-
tributi condominiali, atteso che la predetta norma di
legge può trovare applicazione soltanto nei confronti
di coloro che siano condòmini al momento della propo-
sizione del ricorso monitorio. (c.c., art. 1123; c.c., art.
1135; c.c., art. 1136; att. c.c., art. 63) (1)
(1) In senso conforme alla massima, cfr. Cass. civ. 9 novembre 2009,
n. 23686, in questa Rivista 2010, 502 con nota di ANTONIO NUCERA
e Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 23345, ivi 2009, 185.

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