Tribunale Civile di Firenze sez. ii, 8 maggio 2018

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
SEZ. II, 8 MAGGIO 2018
EST. DONNARUMMA – RIC. AUTOCARROZZERIA (OMISSIS) C. ALLIANZ S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione di risarcimento y Proponibilità y Formula-
zione dei commi 1 e 2 dell’art. 145 cod. ass. y Invio
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all’assicuratore y Condizione di proponibilità dell’a-
zione prevista per entrambi i commi y Sussistenza.
. La formulazione delle disposizioni contenute nei due
commi dell’art. 145 C.d.A. è praticamente la medesima,
con la precisazione che, nel primo comma, è previsto
che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento
possa essere inviata “anche” per conoscenza all’impre-
sa di assicurazione (“anche se inviata per conoscen-
za”), mentre, nel secondo comma, è previsto che la
raccomandata sia, senz’altro, inviata per conoscenza
all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo (“inviata per
conoscenza …”). Pertanto, se l’invio della raccomanda-
ta previsto nel primo comma è a pena di improponibili-
tà della domanda risarcitoria, alla medesima sanzione
dell’improponibilità soggiace anche l’invio prescritto
nel secondo comma. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 145) (1)
(1) Utili riferimenti in argomento si rinvengono in Cass. civ. 19 di-
cembre 2016, n. 26098, in questa Rivista 2017, 228; Giud. pace civ.
Mestre 14 luglio 2011, n. 939, ivi 2012, 40 e Giud. pace civ. Torino 28
novembre 2007, n. 11700, ivi 2008, 1051. In dottrina, v. G. GALLONE,
Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, ed.
La Tribuna; e la giurisprudenza relativa all’art. 145 cod. ass. contenu-
ta in L. FARENGA, Codice delle assicurazioni, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In fatto
Innanzi al Giudice di pace di Firenze, l’Autocarrozzeria
(omissis), odierna appellante, esponeva e deduceva che:
– il veicolo Chevrolet Kalos, targato (omissis), di pro-
prietà F.A. e dal medesimo condotto, era stato urtato dallo
sportello della Seat Ibiza, targata (omissis), di proprietà
G.M. e condotta da L.H.;
– per effetto del sinistro, la vettura dell’istante aveva ri-
portato danni, la cui riparazione era costata Euro 3.072,00;
– peraltro, durante la riparazione, il danneggiato aveva
noleggiato un’auto sostitutiva, sostenendo la spesa di Euro
270,00, come da ricevuta f‌iscale allegata;
– il relativo credito era stato ceduto dalla parte dan-
neggiata al Consorzio Servizi Automobilistici, che, a sua
volta, aveva ceduto all’Autocarrozzeria (omissis);
– la compagnia Allianz aveva corrisposto la somma di
Euro 3.072,00, trattenuta in acconto.
Su tali presupposti, l’attrice conveniva in giudizio
Allianz Spa e G.M., domandando che fosse dichiarata la
responsabilità della signora G. nella produzione del sini-
stro e che i convenuti fossero condannati in solido a cor-
rispondere all’istante la somma residua di Euro 270,00,
corrispondente al costo del noleggio dell’auto sostitutiva.
Si costituiva Allianz Spa, proponendo, nell’ordine, le
seguenti eccezioni:
– “Parte attrice ha inviato la richiesta danni alla sola
Lloyd Adriatico (ora Allianz S.p.A.), violando così il pre-
cetto degli artt. 153 e 145 codice delle assicurazioni …”;
– “… la cessione del credito può avere ad oggetto, ap-
punto, la cessione di credito e non la legittimazione per far
accertare la responsabilità di un sinistro stradale ovvero la
cessione della titolarità dei diritti nascenti dal contratto
assicurativo …”;
– “… il credito oggetto della cessione deve essere certo
o, detto in altre parole, deve esistere …”;
– “… la cessione del credito non può avere ad oggetto
l’azione diretta ex D.L.vo 209/2005, creata dal legislatore
per agevolare il danneggiato e non certo per far lucrare le
carrozzerie”;
– “… Parte attrice agisce per il recupero del costo del
noleggio, mai citato prima d’ora e, in ogni caso, la cui rice-
vuta non è mai stata inviata”;
– “… Non si comprende il contraddittorio voluto
dall’attore … Nella presente causa sono stati citati in giu-
dizio la Compagnia assicurativa del cedente il credito ed
il danneggiante, per sentirli condannare in solido tra di
loro. Tale principio di solidarietà non si rinviene in alcuna
norma di legge”;
– “… Anche nel merito si deve contestare una spesa
priva di giustif‌icazione …”.
Con sentenza dell’1 febbraio 2012 il Giudice di pace adi-
to dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell’Auto-
carrozzeria (omissis) nei confronti di Allianz S.p.A. e, per
l’effetto, respingeva le domande attoree, sul presupposto
che “… parte attrice ha esperito la speciale azione di cui
all’art. 144 D.L.vo n. 209/2005, riservata al solo “danneg-
giato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo
o di un natante”.
L’Autocarrozzeria impugnava siffatta pronuncia, soste-
nendo, tra l’altro, che “l’interpretazione restrittiva del dato
letterale dell’art. 144 offerta dal Giudice di pace non risulta
… dal dato letterale della norma né trova alcuna conferma
nella disciplina del codice delle assicurazioni e del regola-
mento né dalla ratio della normativa in questione”.

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