Tribunale civile di Firenze 1 agosto 2014

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giur
1/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
L’oggetto del presente giudizio di rinvio a seguito della
decisione assunta dalla Corte di cassazione tra le parti è
volto a determinare la sussistenza o meno del diritto di
prelazione e di riscatto in favore di Toscani Bruno, in rife-
rimento ai beni dallo stesso condotti in locazione, ceduti
a terzi. L’orientamento più volte espresso in merito dalla
Corte di legittimità è nel senso che, al f‌ine di stabilire
se ricorre l’ipotesi della c.d. vendita c.d. in blocco di più
immobili, tale da escludere il diritto di prelazione del
conduttore, occorre avere riguardo non solo ad un criterio
di carattere oggettivo determinato dalla frazionabilità
e divisibilità dei beni promessi in vendita. di per sé non
suff‌iciente in quanto assume rilievo nelle singole ipotesi
il criterio soggettivo relativo alla concreta volontà delle
parti, desumibile dal contenuto del contratto di vendita,
in base al quale il giudice deve determinare la volontà dei
contraenti di addivenire ad una vendita unitaria del com-
plesso immobiliare e non frazionabile e ciò al f‌ine di otte-
nere il venditore un maggiore corrispettivo e l’acquirente
l’interesse ad un acquisto ed utilizzazione unitaria dei
beni acquistati (in tal senso Cass. civ. 17 settembre 2008,
n. 23749; conformi Cass. civ. 9258/2010; Cass. civ. 11 mag-
gio 2010, n. 11348). Nel caso in esame mediante la vendita
del 1988 i venditori Campominosi ebbero ad alienare tutte
le unità immobiliari rimaste di loro proprietà pari a circa
3/4 dell’immobile (la restante porzione del fabbricato era
già in precedenza stata ceduta a terzi) e come si rileva dal
contenuto del contratto di vendita hanno inteso procedere
ad una vendita immobiliare della porzione immobiliare,
ottenendo un prezzo complessivo determinato a corpo per
complessivi 510 milioni per loro più vantaggioso rispetto
ad una vendita frazionata dei beni stessi e nel contempo
gli acquirenti Abelli Dordoni, esercenti attività commer-
ciale (vendita calzature) avevano interesse all’acquisto in
blocco dell’immobile al f‌ine di poter provvedere alla neces-
saria ristrutturazione dello stabile (che sarebbe stata più
agevole in ipotesi di vendita ad un unico soggetto e di fatto
poi realizzata dagli acquirenti) avendo interesse (come
dato atto lo stesso Toscani nel proprio atto introduttivo)
ad adibire parte dei locali alla propria attività commer-
ciale e parte a residenza, Ne deriva che risulta provata
nel concreto la volontà negoziale delle parti e l’interesse
economico di entrambi venditori e acquirenti di addive-
nire ad una vendita in blocco del compendio immobiliare
di proprietà Campominosi, con conseguente esclusione
del diritto di prelazione in capo al Toscani, relativa solo
ad una porzione limitata dell’immobile e non alla vendita
dell’intero compendio, a nulla rilevando la frazionabilità e
oggettiva divisibilità dell’immobile e ciò proprio in confor-
mità ai principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità
anche nel presente giudizio.
Per quanto detto l’appello proposto da Toscani Bruno
deve essere respinto con condanna dello stesso alla rifu-
sione delle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giu-
dizio compreso quello di legittimità in favore degli attuali
appellati, liquidate come in dispositivo. (Omissis)
tribunAle civile di firenze
1 AGosto 2014
est. crollA – ric. studio b. srl c. condominio X
Amministratore y Applicabilità delle norme sul
mandato con rappresentanza y Conf‌igurabilità y
Conseguente obbligo di restituzione di tutti i do-
cumenti relativi alla gestione condominiale y Sus-
sistenza.
. L’amministratore di condominio conf‌igura un uff‌icio
di diritto privato assimilabile al mandato con rappre-
sentanza, con conseguente applicabilità, nei rapporti
tra amministratore e ciascuno dei condòmini, delle
disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell’art.
1723 c.c., l’amministratore cessato, per qualunque cau-
sa, dalla carica è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto
nell’esercizio del mandato per conto del condominio,
inclusi i documenti , di qualsiasi natura e provenienza,
relativi alla gestione condominiale. (c.c., art. 1723) (1)
(1) Che il rapporto tra ammnistratore e condòmini sia di mandato
è oggi stabilito dall’art. 1129, comma 15, c.c. come modif‌icato dalla
riforma. In termini, cfr. Trib. civ. Messina, 9 gennaio 2012, n. 20, in
questa Rivista 2012, 441. Nel senso che conf‌igura gli estremi del reato
di appropriazione indebita aggravata - reato procedibile d’uff‌icio -
il comportamento omissivo dell’amministratore uscente che non
restituisca la documentazione relativa alla gestione condominiale,
ricevuta per l’espletamento dell’incarico, v. Trib. civ. Milano, 30 no-
vembre 2011, ivi 2012, 309.
svolGimento del processo e motivi dellA decisione
La società Studio B. S.r.l., in persona del legale rap-
presentante M. B., deducendo di essere stata nominata in
data 11 aprile 2014 nuovo amministratore del condominio
posto in Firenze e lamentando il rif‌iuto dell’ammini-
stratore uscente rag. G. L. di mettere a disposizione la
documentazione condominiale nonostante i reiterati sol-
leciti effettuati anche a mezzo di legale, ha chiesto che
in via d’urgenza fosse ordinato al rag. G. L. di consegnare
al condominio ricorrente tutti i documenti condominiali
indicativamente elencati nel petitum del ricorso.
Si costituisce il rag. G. L. il quale rilevando di aver
consegnato in data 27 giugno 2014 - dopo la notif‌ica - la
documentazione elencata nel ricorso, ha concluso per la
declaratoria della cessazione della materia del contende-
re con compensazione delle spese.
Il Tribunale rileva che l’amministratore di condominio
conf‌i gura un uff‌icio di diritto privato assimilabile al man-
dato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità,
nei rapporti tra amministratore e ciascuno dei condomini,
delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell’art.
1723 c.c., l’amministratore cessato, per qualunque causa,
dalla carica è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nel-
l’esercizio del mandato per conto del condominio, inclusi
tutti i documenti, di qualsiasi natura e provenienza, relati-
vi alla gestione condominiale, anche se riferiti a segmenti
temporali.
Siffatta interpretazione, in ordine al “passaggio di con-
segne” tra il nuovo e vecchio amministratore ha trovato

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