Tribunale Civile Di Catanzaro Sez. II, 7 Settembre 2017, N. 1271

Pagine408-410P
408
giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
Il mancato pagamento dei canoni fondato sulla prete-
sa utilizzazione del deposito cauzionale o di altre somme
versate in garanzia al locatore riveste il carattere di ina-
dempimento grave e può essere causa di risoluzione del
contratto, attesa la diversa funzione assolta dal deposito
(Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2002, n. 9160).
Per quanto sopra, poiché il credito del conduttore per
la restituzione del deposito cauzionale è divenuto esigibile
– con la restituzione del locale – esso può essere valida-
mente opposto in compensazione ai sensi dell’art. 1241 c.c.
Va invece respinta la pretesa del convenuto relativa a
“opere e lavorazioni” che, in ogni caso, non sono mai sta-
te autorizzate dalla Dott.ssa (come previsto all’art. 11 del
contratto) che così stabiliva: “… Quanto alle eventuali
migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite
anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà
facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere inden-
nizzo o compenso alcuni, rinunciandovi espressamente il
conduttore sin da ora. In caso contrario parte conduttrice
avrà l’obbligo – a semplice richiesta del locatore, anche
nel corso della locazione – alla rimessione in pristino, a
propria cura, spese, oneri e responsabilità”. Nel verbale di
riconsegna del 15 dicembre 2016 parte locatrice ha dichia-
rato, infatti, di non avere alcun interesse alle ritenzione
delle stesse chiedendo quindi al Dott. Y il ripristino dello
stato originario dell’immobile, in conformità con le previ-
sioni del citato art. 11.
Né può ritenersi che spetti al conduttore un qualche
“indennizzo” per le porte blindate sul presupposto della
installazione da parte del Sig. X a seguito di un presunto
furto. A tale proposito la difesa del convenuto ha sostenu-
to che “la sostituzione delle porte esistenti con le porte
blindate – lungi dal costituire intervento o personalizza-
zione meramente voluttuari – si è invece resa necessaria
(stante il correlativo e grave inadempimento della parte
locatrice, inutilmente sollecitata) in modo da mantenere
l’appartamento in istato da servire all’uso convenuto (ex
art. 1575 c.c.)”.
Nulla è stato provato al riguardo e, invece, l’immobile
risultava consegnato al conduttore in ottimo stato, com-
pletamente restaurato e adatto all’uso convenuto (art. 9
del contratto).
Inoltre all’art. 21 (anch’esso specif‌icamente approva-
to ai sensi dell’art. 1341 c.c.) il Dott. Y dichiarava di eso-
nerare la Dott.ssa X “da ogni responsabilità, indennizzo,
compenso o scomputo per danni diretti o indiretti che po-
tessero derivare dal fatto odo omissioni di terzi in genere,
obbligandosi ad agire . . . esclusivamente contro gli autori
del danno derivante anche da scassi, rotture, manomissio-
ni, tentativi di furto ecc.”.
Nel caso che ci occupa anche aderendo alla prospetta-
zione di parte convenuta sono rimasti ignoti gli autori del
fatto sicché alcun addebito può essere mosso alla parte
locatrice.
Per quanto sopra va accolta la domanda attorea e di-
chiarato risolto il contratto inter partes per inadempimen-
to di parte convenuta.
Stante l’avvenuto rilascio, va dichiarata cessata – sul
punto – la materia del contendere.
Accertato il credito di parte attrice il convenuto va con-
dannato al pagamento in favore dell’attrice della somma di
euro 13.800,00 per canoni ed in euro 2.644,47 per gli oneri
condominiali e di riscaldamento, operata la compensazio-
ne con la somma di euro 5.502,16 per il deposito cauziona-
le e i relativi interessi, Y va condannato al pagamento in
favore della dott. X della somma di Euro 10.942,31 oltre gli
interessi di mora dalle singole scadenze al saldo sui cano-
ni (Euro 13.800,00).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono
la soccombenza. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO
SEZ. II, 7 SETTEMBRE 2017, N. 1271
EST. RANIELI – RIC. A. (AVV. GENOVESE) C. V. (AVV. ALOI E MACRÌ)
Restituzione della cosa locata y Modalità di
adempimento y Messa a disposizione dell’immobi-
le o restituzione delle relative chiavi di accesso y
Inesatta riconsegna y Conseguenze y Pagamento del
corrispettivo f‌ino al momento dell’esatto adempi-
mento.
Uso della cosa locata y Danni arrecati all’immo-
bile y Eccedenti il normale deterioramento y Risar-
cimento y Quantif‌icazione.
. L’obbligo di restituire l’immobile locato deve essere
adempiuto tramite consegna delle chiavi al domicilio
del locatore o con l’incondizionata messa a disposi-
zione del bene. Il locatore può rif‌iutare un’inesatta
riconsegna e, in tal caso, il conduttore è tenuto al pa-
gamento del corrispettivo f‌ino al momento dell’esatto
adempimento ai sensi dell’art. 1591 c.c. (Fattispecie
nella quale il Giudicante ha ritenuto inidonea allo sco-
po la sola comunicazione del conduttore di aver lascia-
to l’immobile in epoca antecedente alla consegna delle
chiavi). (c.c., art. 1590; c.c., art. 1591)
. Il conduttore adempie correttamente all’obbligo di
riconsegna dell’immobile quando i locali presentino
solo un deterioramento normale, mentre ove ricorrano
danni eccedenti il normale deterioramento incombe
sul conduttore l’obbligo di risarcire gli stessi, consi-
stenti non solo nel costo delle opere necessarie per ri-
pristinare lo status quo ante, dedotto il deterioramento
derivante dall’uso conforme al contratto, ma anche
nel canone dovuto per tutto il periodo necessario per
l’esecuzione ed il completamento di tali lavori. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1591)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. V.A. ha convenuto in giudizio C.V. per chiederne la
condanna al risarcimento dei danni cagionati all’immobi-
le di sua proprietà, dalla medesima condotto in locazione
senza l’osservanza della dovuta diligenza, nonché al paga-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT