Tribunale civile di Catanzaro sez. I, ord. 14 luglio 2014

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
MERITO
dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al
destinatario dell’atto comprendente la busta ed il suo con-
tenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335
c.c. (sez. III, sentenza n. 23920 del 22 ottobre 2013);
rilevato che, tuttavia, a parere di questo giudice le con-
vocazioni dell’assemblea non sono avvenute ritualmente
con la conseguente superf‌luità delle indagini probatorie
richieste al f‌ine di accertare l’effettiva ricezione della e
-mail da parte delle attrici;
rilevato che, infatti, l’art. 66 comma 3 disp. art. c.c. in
vigore dal 18 giugno 2013 dispone che l’”avviso di convo-
cazione, contenente specif‌ica indicazione dell’ordine del
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni
prima della data f‌issata per l’adunanza in prima convoca-
zione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica
certif‌icata, fax o tramite consegna a mano, e deve contene-
re l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso
di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi
dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perché non ritualmente convocati.”;
rilevato che alla luce del tenore letterale della norma,
mentre prima della riforma del 2013 vigeva il principio
della libertà delle forme (cfr. sez. II, sentenza n. 1033
del 28 gennaio 1995 “Poiché l’art. 1136 c.c. non prescrive
particolari modalità di notif‌ica ai condomini dell’avviso di
convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la
comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea
al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da
univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva,
che il condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia della
convocazione”; sez. II, sentenza n. 1033 del 28 gennaio 1995
“La comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assem-
blea dei condomini può essere data con qualsiasi forma
idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata
anche da univoci elementi dai quali risulti che il condo-
mino ha, in concreto, ricevuta la notizia”; sez. II, sentenza
n. 8449 dell’1 aprile 2008: “In tema di condominio degli
edif‌ici, non è previsto alcun obbligo di forma per l’avviso
di convocazione dell’assemblea, sicché la comunicazione
può essere fatta anche oralmente, in base al principio
della libertà delle forme, salvo che il regolamento non pre-
scriva particolari modalità di notif‌ica del detto avviso”),
attualmente sono state previse specif‌iche modalità di
comunicazione tra cui quella mediante posta elettronica
certif‌icata da cui deriva anche solo l’osservanza di dette
forme postula la regolarità della comunicazione;
ritenuto che, alla luce del chiaro tenore letterale
della norma e della indicazione di specif‌iche modalità
di convocazione, deve ritenersi che il legislatore abbia
voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole
a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della
convocazione stessa;
ritenuto che, quindi, se in passato vigeva il principio di
libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di
legittimità citata, per cui l’unico criterio concretamente
applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il rag-
giungimento dello scopo, con le modif‌iche intervenute con
la L. n. 220 del 2012 l’amministratore del condominio deve
utilizzare le forme scritte imposte dalla norma;
rilevato che, nella specie, solo l’amministratore del
condominio è titolare di PEC mentre le condomine attrici
sono titolari di semplice di posta elettronica;
rilevato che la comunicazione mediante poste elettro-
nica certif‌icata è validamente effettuata ai sensi di legge
solamente se entrambi gli utenti (mittenti e destinatario)
sono titolari di PEC;
rilevato che, infatti, ai sensi dell’art. 16 bis commi 5-6
della L. n. 2 del 2009 “Per favorire la realizzazione degli
obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telemati-
che nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’ammini-
strazione digitale, di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, ai
cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di
posta elettronica certif‌icata. L’utilizzo della posta elettroni-
ca certif‌icata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato
codice di cui al D.L.vo n. 82 del 2005, con effetto equivalen-
te, ove necessario alla notif‌icazione per mezzo della posta.
Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di
posta elettronica certif‌icata sono senza oneri . . .”;
rilevato che ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
i soggetti del servizio di posta elettronica certif‌icata sono
sia il mittente che il destinatario;
rilevato che alla luce delle disposizioni indicate la PEC
ha valore di raccomandata e, pertanto, soddisfa i requisiti
di forma richiesti dall’art. 66 disp. att. c.c. solo se en-
trambe le parti sono titolari di casella di posta elettronica
certif‌icata mancando altrimenti il presupposto richiesto
dalla norma;
ritenuto che l’inosservanza della forma indicata esime
dallo svolgimento degli accertamenti istruttori richiesti in
merito alla effettiva ricezione o meno della e-mail da parte
delle attrici;
rilevato che pertanto la comunicazione è avvenuta
senza il rispetto delle forme richieste dalla legge con la
conseguenza che la domanda è fondata;
ritenuto che alla luce della novità della questione trat-
tata pare equo compensare integralmente tra le parti le
spese di lite. (Omissis)
tribunAle Civile di CAtAnzAro
sez. i, ord. 14 luglio 2014
est. de lorenzo – riC. b. C. d.
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Provvedi-
menti per i f‌igli y Assegnazione dell’abitazione al co-
niuge assegnatario dei f‌igli y Utenze y Intestazione
y Coniuge estromesso proprietario esclusivo della
casa coniugale y Ripartizione delle spese y Cavi reci-
si dell’energia elettrica y Ripristino y Assimilabilità
della posizione del coniuge assegnatario a quella
del conduttore y Conseguenze y Autorizzazione
giudiziale y Necessità y Esclusione y Facoltà dell’as-
segnatario di rivolgersi direttamente al gestore del

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