Tribunale civile di Catania sez. III, 14 aprile 2015, n. 1665

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
Merito
tribunale CiVile di Catania
sez. iii, 14 aprile 2015, n. 1665
est. lentano – riC. grasso (aVV.ti bonanno Feldmann, grisaFi, d’amiCo)
C. Comune di aCireale ed altro (aVV.ti senFett e malVaglia)
Responsabilità civile y Amministrazione pub-
blica y Opere pubbliche y Strade y Danni da insidie
stradali y Sinistro verif‌icatosi a motociclista a cau-
sa di buche sul manto stradale y Prevedibilità da
parte del danneggiato y Esclusione y Conseguenze
y Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. y Sus-
sistenza.
. Qualora l’anomalia stradale, per le sue condizioni e
il suo stato, non si presti ad essere prevista dal condu-
cente di motociclo il quale, per le caratteristiche del
mezzo, non può che procedere ad una certa velocità
e, ove si trovi di fronte un’area dissestata molto estesa
(7-8 metri, come nella fattispecie), non può facilmente
evitarla, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
comune proprietario della strada per i danni derivanti
da sinistro stradale occorsi al predetto motociclista.
(c.c., art. 2051) (1)
(1) Sul tema, oltre ai precedenti citati in parte motiva, si veda Cass.
civ. 22 ottobre 2013, n. 23919, in questa Rivista 2014, 306, che ha riba-
dito il principio secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta
al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di
manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo con-
nesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si
accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o
prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
sVolgimento del proCesso
Con atto di citazione notif‌icato il 14-15 marzo 2011,
Mario Grasso conveniva in giudizio il Comune di Acireale e
la SEROP s.r.l., innanzi alla Sezione distaccata di Acireale,
per chiederne la condanna solidale al risarcimento danni
derivanti da sinistro stradale, avvenuto il 17 novembre
2002 alle ore 15.30 circa, mentre l’attore conduceva il pro-
prio motociclo Aprilia tg. BJ36033 su una strada cittadina,
a causa di buche e di avvallamenti sul manto stradale.
Costituitosi, l’ente eccepiva il difetto di legittimazione
passiva, l’eventuale responsabilità ricadendo sulla SEROP
che, come appaltatrice del Genio civile, all’epoca dei fatti
eseguiva lavori sulla pubblica via. Eccepiva poi la prescri-
zione; contestava la dinamica del sinistro; negava l’applica-
bilità dell’art. 2051 c.c. all’intera rete di strade demaniali;
eccepiva il caso fortuito, atteso che l’esistenza di eventuali
buche non era stata segnalata in precedenza da alcuno.
Ipotizzava altresì un concorso di colpa del danneggiato.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d’uff‌i-
cio medico-legale.
Soppressa la sezione distaccata di Acireale, il giudizio
proseguiva innanzi a questo Uff‌icio, e veniva assegnato allo
scrivente con decreto presidenziale del 14 marzo 2014.
All’udienza del 14 gennaio 2015 le parti precisavano le
conclusioni come da verbale sopra trascritto; la causa ve-
niva posta in decisione, previa concessione dei termini per
lo scambio di comparse conclusionali e note di replica.
motiVi della deCisione
Va dichiarata la contumacia della SEROP, non avendo
a ciò provveduto l’Istruttore innanzi al quale si tenne la
prima udienza.
Va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva formulata dal Comune, in quanto basata sul pre-
supposto, non provato, che l’anomalia stradale descritta
dall’attore fosse dovuta a responsabilità della SEROP.
Conseguentemente, vanno rigettate la domanda atto-
rea verso tale società, nonché quella di manleva svolta dal
Comune.
Il danneggiato ha evocato in giudizio entrambi i sog-
getti perché, a seguito dei carteggi stragiudiziali, aveva
appreso l’esistenza dei lavori svolti per la realizzazione di
un canale scolmatore.
In particolare il Comune di Acireale, con nota del 20
marzo 2003, aveva comunicato all’attore che la richiesta
risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta all’Uff‌icio del
Genio civile.
Quest’ultimo, con nota del 21 luglio 2003, ha invece
comunicato che all’epoca dei fatti, il tratto di strada «a
monte dell’incrocio tra la via S. Maria delle Grazie e la via
Volano … risultava riaperto al traff‌ico come da ordinanza
sindacale n. 295/2001».
Nient’altro emerge dagli atti.
Se dunque è vero che, al di sotto della strada, erano
in corso lavori di irregimentazione delle acque, ciò che
emerge dall’istruttoria è un degrado della strada che nem-
meno è certo sia da mettere in relazione con i lavori, non
risultando un’area di cantiere ben segregata, e comunque
non essendo contestato che il Comune dispose la riapertu-
ra al traff‌ico della strada (evidentemente, previa verif‌ica
della idoneità di essa a consentire la sicura circolazione
dei veicoli).
Ulteriore documentazione prodotta dal Comune at-
tiene a questioni del tutto estranee al presente giudizio;
ad esempio la bitumazione della strada, da parte della
SEROP, in modo da creare un dislivello rispetto al mar-
ciapiede, con conseguente pericolo di inondazione (fatti

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